Lo schema generale della separazione (entrato nella coscienza sociale) è che i figli vengano affidati ad un coniuge (generalmente la madre) e che l'altro genitore debba pagare un assegno per il mantenimento dei figli.
Da qualche anno la situazione è cambiata e l'affidamento è di norma condiviso, nel senso che i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, non solo ad uno di essi.
Non c'è più la differenza giuridica che c'era prima tra coniuge affidatario e non affidatario.
La nuova norma però di fatto permette (ed è logico) che il figlio, pur essendo affidato ad entrambi i genitori, sia "collocato" presso uno di loro.
Ci si chiede quindi se, avendo i genitori pari diritti, si debba pagare l'assegno al coniuge presso il quale abitano i figli.
La Cassazione ha precisato che il genitore presso cui sono collocati i figli ha la necessità maggiore di affrontare le spese per loro; ha quindi necessità (ed è logico) che l'altro genitore contribuisca con un assegno. (sent. 23411 del 4.11.2009, I sez. civile; 22502/2010, sez. 1 civ., 4.11.2010).
Dal tenore stesso della sentenza si evince che la situazione cambierebbe qualora i figli fossero collocati praticamente a metà tra un genitore e l'altro.
Una situazione del genere (compresa l'eventuale permanenza dei figli in due case o nella stessa casa, dove si alternano i genitori) è consentita dalla legge ed anche in un certo senso auspicata.In questo ultimo caso l'assegno non sarebbe dovuto.
Il fatto che il figlio gravi in maniera paritaria su entrambi i genitori potrebbe essere un motivo per la revisione - revoca dell'assegno eventualmente stabilito in precedenza.











































presto...non ce la faccio più... separato dal 2009, schiacciato dalla malagiustizia, denunciato falsamente di violenza in famiglia... BASTAAAAAAA voglio vivere... lo Stato mi sta uccidendo obbligandomi a mantenere una donna che ha abbandonato figli e casa..."