
Il marito aveva chiesto la riduzione dell'assegno sul presupposto che la moglie (dipendente di una azienda che fa parte del suo gruppo) aveva rifiutato il passaggio dall'impiego part time a full time.
In altre parole diceva che non era giusto che lui continuasse a pagare quando la moglie, lavorando un po' di più, tutto il giorno, avrebbe potuto guadagnare di più.
La Cassazione (sent. 9660/2014 del 6.5.2014, sez. VI civile) ha deciso rigettando la richiesta dell'uomo.
Ci è arrivata attraverso un particolare percorso logico.
La prima considerazione (fondamentale) è che il regime economico di separazione non vincola quello di divorzio (Cass. sent. 5140/2011).
Applicando al caso concreto, significa che il tribunale del divorzio non era obbligato a tenere come dato di partenza € 1.800,00 mensili (assegno di separazione). Se fosse stato così la soluzione sarebbe stata diversa.
La donna, rifiutando il lavoro a tempo pieno, ha in effetti perso un possibile reddito superiore. Supponendo che la differenza di reddito fosse di € 800, sarebbe logico detrarre tale parte dall'assegno di separazione che diventerebbe di € 1.000,00 (1.800 - 800).
Applicando invece il principio della Cassazione, il tribunale in sede di divorzio ha legittimamente ritenuto che - anche con il passaggio al lavoro a tempo pieno - la differenza di reddito sarebbe rimasta elevata.

L'esame di questa sentenza è utile anche per chiarire che per capire cosa ha veramente deciso la Cassazione non basta un esame veloce della massima, occorre seguire tutte le argomentazioni concretamente seguite. In altri casi concreti, secondo gli stessi principi, la Cassazione avrebbe potuto prendere una decisione diversa. Non sarebbe infatti la stessa cosa in caso di sproporzione tra i redditi minore o comunque redditi dei coniugi minori nel complesso.
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