L'addebito della separazione ha per effetto l'impossibilità di percepire un assegno di mantenimento.
Il far "addebitare" il fallimento della propria separazione ha quindi una importanza anche economica, non solo orale.
Una ulteriore conseguenza dell'addebito è anche l'impossibilità di ereditare dal coniuge non colpevole (come se si fosse già divorziati).
Dal punto di vista "economico" bisognerà valutare con il proprio legale, caso per caso, quando convenga questa procedura.
I comportamenti che possono causare l'addebito sono in linea generale quelli contrari ai doveri stabilit nell'art. 143 c.c.Si tratta dell'obbligo di fedeltà, asssistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contributo economico.
Comportamenti come il non vivcere insieme, il maltrattare, il tradire il coniuge, il far mancare i mezzi di sostentamento o la collaborazione materiale, possono far addebitare la separazione.Ilo tradire è certamente causa di addebito, come lo è picchiare il coniuge.
La giurispruidenza ha però stabilito un punto fondamentale: il Giudice dovrà valutare se il comportamento "trasgressivo" è intervenuto quando esisteva una situazione di tollerabilità della convivenza o meno.
Su questa linea le sentenze della Cassazione civile n. 8862/2012, 21245/2010 ed altre.
Per questo sarà lecito avere una relazione con un'altra persona quando non esistano rapporti sessuali da anni o magari il coniuge abbia a sua volta da tempo una relazione.
Non è nemmeno causa di addebito l'allontanarsi dalla casa coniugale quando non ci sia una serena ed appaganete intesa sessuale (Cass. civile sentenza 8773 del 31 maggio 2012).
In sostanza potranno anche ssere valutati comportamenti meno appariscenti come il mantenere la casa in disordine o i figli trascurati nel vetsire e nel mangiare o simili.
La Cassazione infatti fissaa dei principi generali che le corti di merito (Tribunale Corte d'Appello) dovranno poi applicare ai casi concreti.
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