Indice dei post

Visualizzazione post con etichetta doveri. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta doveri. Mostra tutti i post

venerdì 9 maggio 2014

Addebito della separazione e cessazione assegno mantenimento. Quando uno è colpevole?

L'addebito della separazione ha per effetto l'impossibilità di percepire un assegno di mantenimento.
Il far "addebitare" il fallimento della propria separazione ha quindi una importanza anche economica, non solo orale.
Una ulteriore conseguenza dell'addebito è anche l'impossibilità di ereditare  dal coniuge non colpevole (come se si fosse già divorziati).
Dal punto di vista "economico" bisognerà valutare con il proprio legale, caso per caso, quando convenga questa procedura.
I comportamenti che possono causare l'addebito sono in linea generale quelli contrari ai doveri stabilit nell'art. 143 c.c.Si tratta dell'obbligo di fedeltà, asssistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contributo economico.
Comportamenti come il non vivcere insieme, il maltrattare, il tradire il coniuge, il far mancare i mezzi di sostentamento o la collaborazione materiale, possono far addebitare la separazione.
Ilo tradire è certamente causa di addebito, come lo è picchiare il coniuge.
La giurispruidenza ha però stabilito  un punto fondamentale: il Giudice dovrà valutare se il comportamento "trasgressivo" è intervenuto quando esisteva una situazione di tollerabilità della convivenza o meno.
Su questa linea le sentenze della Cassazione civile n. 8862/2012, 21245/2010 ed altre.
Per questo sarà lecito avere una relazione con un'altra persona quando non esistano rapporti sessuali da anni o magari il coniuge abbia a sua volta da tempo una relazione.
Non è nemmeno causa di addebito l'allontanarsi dalla casa coniugale quando non ci sia una serena ed appaganete intesa sessuale (Cass. civile sentenza 8773 del 31 maggio 2012).
In sostanza potranno anche ssere valutati comportamenti meno appariscenti come il mantenere la casa in disordine o i figli trascurati nel vetsire e nel mangiare o simili.
La Cassazione infatti fissaa dei principi generali che le corti di merito (Tribunale Corte d'Appello) dovranno poi applicare ai casi concreti.



venerdì 18 aprile 2014

In caso di convivenza si deve restituire quanto avuto?

In riferimento all'assegno di mantenimento ed ai rapporti derivanti dalla convivenza, abbiamo già scritto che la giurisprudenza sta progressivamente equiparando il rapporto tra due conviventi a due coniugi, sotto tanti aspetti.
Si è verificato il caso di due conviventi nel quale l'uomo aveva a più riprese versato sul conto corrente della donna ingenti somme. Al momento della rottura dei rapporti, l'uomo ha chiesto la restituzione di € 120.000.
La donna si è difesa sostenendo che il denaro le era stato dato per i normali rapporti affettivi e di solidarietà tra due persone che si vogliono bene e vivono insieme. Aggiungeva che, per seguire il compagno all'estero, aveva rinunciato ad un lavoro che le faceva guadagnare più di € 10.000 mensili.
Il tribunale e la corte d'appello hanno dato ragione all'uomo sostenendo che i doveri di solidarietà erano stati soddisfatti già offrendo alla donna alloggio e mantenimento giornaliero. Ritenevano anche che l'auto licenziamento della donna non avesse valore in quanto frutto di una libera scelta.
La Corte di Cassazione (sentenza 1277 del 22 gennaio 2014) ha deciso in modo completamente difforme, dando piena ragione alla donna.
Il sostegno economico tra due conviventi - ha ritenuto la Cassazione - è doveroso secondo la coscienza sociale nell'ambito di un rapporto consolidato, nel quale sono comprese la collaborazione e l'assistenza morale e materiale. La Cassazione ritiene che sostenere (come ha fatto la Corte d'Appello) che tutto si possa comprendere in vitto ed alloggio sia "infelice e mortificante".
Ha quindi stabilito che la donna non debba restituire i 120.000 € perché dati in adempimento dell'obbligazione naturale nascente dalla convivenza more uxorio. Nel caso specifico è poi da ritenere che la rilevanza degli importi versati sia anche in relazione con la perdita dell'ottimo impiego che aveva la donna ed al quale ha rinunciato proprio in virtù della convivenza e della necessità di coabitazione.
Ad evitare equivoci rileviamo che i rapporti di convivenza sono ancora ben distinti da quelli matrimoniali, se non altro perché nei primi si tratta di elaborazioni giurisprudenziali e nei secondi di ben consolidate leggi.
E' poi auspicabile che in caso di convivenza (in assenza di leggi statali o di registri presso il Comune) siano redatti degli accordi legali per disciplinare le varie evenienze, compresa la cessazione della convivenza. Si veda il precedente post assegno mantenimento per conviventi