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venerdì 13 maggio 2016

Convivenza e legame imposto a chi non lo vuole. Mascalzonata della nuova legge.


La legge sulle convivenze ed unioni civili (onosessuali) è stata approvata.
Nulla da dire sullo schema generale della legge. Per molti aspetti era necessaria.
Le unioni tra persone dello stesso sesso sono state parificate sostanzialmente ai matrimoni. E' stata una scelta politica e qui non voglio fare politica. Quello che mi interessa è l'aspetto giuridico.
Quello che trovo una autentica boiata giuridica (fatta da ignoranti o persone in malafede) è un aspetto delle nuove norme sulle convivenze.
Mi riferisco allo stravolgimento del concetto di convivenza.
Il convivere invece di sposarsi, specialmente decenni fa, era una scelta di libertà, era il non accettare imposizioni nella propria vita privata.
Era pure  giusto che le convivenze fossero riconosciute. Bastava però che questo riconoscimento fosse subordinato alla volontà degli interessati e non imposto dalla legge!
Sarebbe bastato stabilire che i conviventi per avere diritto ad un certo trattamento giuridico avevano la necessità di fare una dichiarazione – entrambi – in Comune.
Questa cosa non è stata per niente inserita per cui tutta la normativa in pratica si applica per il semplice abitare insieme.
Basterà leggere gli articoli 36 e 37 della nuova legge, in riferimento all'art. 4 del DPR 223/1989. Sono chiari. Li riportiamo sotto.
E se un uomo e una donna vogliono vivere insieme ma non vogliono avere riconoscimenti o vincoli legali di sorta? Se non si sono sposati proprio per vivere così?
Ora non potranno più e saranno obbligati ad una serie di norme e vincoli giuridici!
Per evitare problemi legali possibili converrà che ognuno rimanga a vivere con la mamma...  
Oltretutto c'è una bella disparità di trattamento, certamente incostituzionale, tra una coppia di conviventi etero e conviventi appartenenti allo stesso sesso.
I primi sono obbligati a rientrare nello schema giuridico della convivenza. I secondi possono liberamente decidere se vivere senza vincoli o se far riconoscere la loro unione.
Altro grosso problema è rappresentato da delle coppie innamoratissime che però, magari per ragioni di lavoro, non possono vivere insieme. 
In questo caso non avranno alcun diritto a far riconoscere il loro rapporto affettivo.
Ma come cavolo si fa poi a provare il rapporto affettivo? Come si fa a distinguerlo da una profonda amicizia? Bisogna entrare nella camera da letto per vedere se c'è sesso? E se si tratta di semplice amicizia? E se si tratta di puro sesso unito al fatto di voler risparmiare un po' di spese?
Tutto questo provocherà la coartazione di tante volontà ed una serie di cause sull'esistenza o meno del “legame affettivo di coppia...” etc.
Questa normativa, a mio parere, è frutto della stessa mentalità moralistica da borghesuccio e chierichetto che prima ha bloccato per tanti decenni il riconoscimento di un qualsiasi diritto ai conviventi.
Invece di riconoscere il diritto alla convivenza si è imposta la convivenza come rapporto giuridico vincolante!
Per evitare tutto questo, per evitare di essere per forza incasellati in uno schema giuridico che non si vuole, bisognerà prendere delle contromisure legali. Il mio studio le sta preparando e può redigere atti di NOn convivenza
Le norme che ho citato sopra sulle caratteristiche della convivenza vincolante sono quelle che seguono. Gli artt. 36 e 37 sono quelli della nuova legge.
  1. Ai fini delle disposizioni di cui ai comma da 37 a 67 si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
    37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b), comma 1, dell’articolo 13 del 7 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
     
    Art. 4 DPR 30 maggio 1989, n. 223. 
    Famiglia anagrafica
    1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
    2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

giovedì 15 gennaio 2015

Solita fregatura: Pino Daniele non ha lasciato nulla alla compagna Amanda. Come fare?

Notizia recente è che Pino Daniele non ha lasciato nel testamento nulla alla compagna.
Succede molto spesso ed in questo come in altri casi ci sono delle considerazioni da fare.
E' possibile che Pino Daniele non volesse lasciare nulla alla compagna, che non la amasse o le volesse fare un bel dispetto.
In questo caso nulla da dire ... problemi loro.
E' possibile anche che volesse lasciare qualcosa o tutto ad Amanda (e magari nulla ai parenti) ma di fatto non avesse fatto nulla per pigrizia.
Questo caso sarebbe veramente grave perchè sarebbero danneggiate senza rimedio sia la compagna - vedova, sia la volontà reale di Pino Daniele.
Quello che è successo ad un personaggio così celebre è su tutti i giornali. La stessa cosa succede ogni giorno a tante coppie senza che nessuno lo sappia. 
Per evitare cose del genere si è tentata la strada giuridica del riconoscimento degli effetti legali delle convivenze. 
A parte il fatto che poi le leggi sono rimaste nel mondo delle chiacchere, non è detto che una disposizione in tal senso risolverebbe veramente per dei problemi di fondo. Tanto per dire il principale, quali sarebbero le convivenze riconosciute?
Se non ci fosse un criterio cderto si creerebbero solo una marea di cause.
Il criterio certo può essere solo la volontà comune di iscriversi in un eventuale registro delle convivenze ma ... di fatto sarebbe una specie di matrimonio civile ed allora ... perchè non sposarsi?
Al di là delle bufale e delle promesse esisto due sistemi che danno garanzie reali.
Il primo e più sicuro è quello del matrimonio civile.
Il secondo è quello comunque di predisporre le cose anche pensando ad una eventuale dipartita. Si può trattare di un testamento (sempre modificabile) di atti di vendita, di intestazione in comune di conti correnti. 
Si tratta di molte ipotesi che vanno valutate con estrema attenzione.
Bisogna in pratica rendersi conto che dall'avvocato ci si va prima e per evitare i guai. Dopo ... quasi sempre ... non si può fare più nulla!


venerdì 9 maggio 2014

Basta la ripresa della convivenza per far cessare l'assegno di mantenimento?

Per l'art. 157 del codice civile (riportato sotto) i coniugi separati possono far cessare lo stato di separazione con un apposito accordo o "con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione".
Si ritiene quindi comunemente che basti "rimettersi insieme" per far cessare la separazione. Di fatto non basta avere magari rapporti sessuali o stare insieme durante una vacanza, ad esempio. Occorre che ci sia un vero e proprio riprendere concordemente lo stato matrimoniale, sotto tutti gli aspetti.
In questo senso non sono validi ne' la semplice ripresa della convivenza, nè un mero "tentativo" durato pochi giorni.
La Cassazione (9492/2014 sez. VI civile,  del 30/4/2014 ) ha specificato che ove si affermi che la separazione è cessata ex art. 157 bisogna provare non solo la ripresa della convivenza ma anche la "ricostituzione del consortium vitae" tra i coniugi, vale a dire che intendono di nuovo fare vita in
comune, come coppia sposata.
Per la stessa sentenza non fa nemmeno cessare gli effetti della separazione un "esperimento" di ripresa del matrimonio.
Da questo, considerato che le eccezioni ex art. 157 c.c. possono far l'altare il diritto all'assegno di mantenimento, è opportuno che ripresa della convivenza o esperimenti o altro siano consacrati in scritture private redatte da un avvocato. Si potrà così cristallizzare a futura prova che cosa effettivamente si sta facendo e cosa non si sta facendo.
Art. 157 del codice civile.
"Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione."

venerdì 18 aprile 2014

In caso di convivenza si deve restituire quanto avuto?

In riferimento all'assegno di mantenimento ed ai rapporti derivanti dalla convivenza, abbiamo già scritto che la giurisprudenza sta progressivamente equiparando il rapporto tra due conviventi a due coniugi, sotto tanti aspetti.
Si è verificato il caso di due conviventi nel quale l'uomo aveva a più riprese versato sul conto corrente della donna ingenti somme. Al momento della rottura dei rapporti, l'uomo ha chiesto la restituzione di € 120.000.
La donna si è difesa sostenendo che il denaro le era stato dato per i normali rapporti affettivi e di solidarietà tra due persone che si vogliono bene e vivono insieme. Aggiungeva che, per seguire il compagno all'estero, aveva rinunciato ad un lavoro che le faceva guadagnare più di € 10.000 mensili.
Il tribunale e la corte d'appello hanno dato ragione all'uomo sostenendo che i doveri di solidarietà erano stati soddisfatti già offrendo alla donna alloggio e mantenimento giornaliero. Ritenevano anche che l'auto licenziamento della donna non avesse valore in quanto frutto di una libera scelta.
La Corte di Cassazione (sentenza 1277 del 22 gennaio 2014) ha deciso in modo completamente difforme, dando piena ragione alla donna.
Il sostegno economico tra due conviventi - ha ritenuto la Cassazione - è doveroso secondo la coscienza sociale nell'ambito di un rapporto consolidato, nel quale sono comprese la collaborazione e l'assistenza morale e materiale. La Cassazione ritiene che sostenere (come ha fatto la Corte d'Appello) che tutto si possa comprendere in vitto ed alloggio sia "infelice e mortificante".
Ha quindi stabilito che la donna non debba restituire i 120.000 € perché dati in adempimento dell'obbligazione naturale nascente dalla convivenza more uxorio. Nel caso specifico è poi da ritenere che la rilevanza degli importi versati sia anche in relazione con la perdita dell'ottimo impiego che aveva la donna ed al quale ha rinunciato proprio in virtù della convivenza e della necessità di coabitazione.
Ad evitare equivoci rileviamo che i rapporti di convivenza sono ancora ben distinti da quelli matrimoniali, se non altro perché nei primi si tratta di elaborazioni giurisprudenziali e nei secondi di ben consolidate leggi.
E' poi auspicabile che in caso di convivenza (in assenza di leggi statali o di registri presso il Comune) siano redatti degli accordi legali per disciplinare le varie evenienze, compresa la cessazione della convivenza. Si veda il precedente post assegno mantenimento per conviventi


lunedì 14 aprile 2014

Se si inizia una convivenza si perde l'assegno di mantenimento del coniuge?

Una vecchia fonte di doglianze si verifica quando il coniuge separato (o divorziato) va a vivere con un'altra persona.
Al disappunto derivante magari da un po' di gelosia (sempre dura a finire) si aggiunge l'aspetto tipicamente economico.
Se mia moglie ora vive con un altro per quale motivo dovrei mantenerla io?
Questa è la classica lamentela.
La giurisprudenza sosteneva che la nuova convivenza aveva valore solo se aveva riflessi economici.
La moglie, nel caso specifico, perdeva quindi l'assegno solo nel caso in cui dalla nuova convivenza le derivasse un sostegno economico tale da rendere superfluo l'assegno di mantenimento del coniuge.
La situazione era (ed è) diversa in caso di matrimonio: in questo caso l'assegno si perde comunque.
Tornando alla convivenza, la sentenza 17195 (Cassazione civile 11.8.2011) ha cambiato le carte in tavola.
Per i giudici della Suprema Corte si perde il diritto all'assegno in caso di stabile convivenza con una nuova persona.
É evidente che qui per convivenza si intende il vivere more uxorio, cioè come marito e moglie. Non avrebbe alcun valore di conseguenza il vivere nello stesso appartamento (anche se con persona di sesso diverso) per risparmiare sull'affitto.
Un aspetto che non è stato esaminato dalla sentenza (ma che è logicamente conseguente) è che può avere questo rilievo anche una convivenza omosessuale purché ci siano gli aspetti della stabilità e dell'affettività.
Questa sentenza è fondamentale perché, al di là della questione in se', è un ulteriore segno della parificazione della convivenza al matrimonio. in questo caso la convivenza viene parificata al matrimonio tanto è vero che si perde l'assegno anche se il nuovo compagno è in condizioni economiche tali da portare addirittura un peggioramento nella situazione del beneficiario dell'assegno.
Si cerca quindi di porre rimedio ad una situazione che appariva palesemente ingiusta.
Nei fatti poi l'assegno cesserà quando l'erogatore dell'assegno instaurerà un giudizio tendente a dimostrare la convivenza more uxorio. In qualche caso può essere oggettivamente difficile di fronte all'atteggiamento negatorio della controparte.
Ricordiamo che l'Italia è il paese dove tante coppie anziane si sposano solo religiosamente, al solo fine di non perdere il diritto alla pensione di reversibilità...
Quanto detto sopra non ha comunque nessun rilievo nei confronti dei figli. Rimane al genitore l'obbligo di provvedere ai loro bisogni. 

domenica 15 settembre 2013

Se lei (o lui) ha un nuovo compagno perde l'assegno di mantenimento?

Dipende …
La Cassazione (con la recentissima sentenza 19555, 26.8.2013) ha confermato che dipende dalle caratteristiche del nuovo rapporto.
Nel caso in esame non ha ritenuto nemmeno sufficiente che la moglie vivesse mnell'appartamento del nuovo compagno.

Secondo la Corte occorre che la nuova relazione abbia caratteri di stabilità, continuità e regolarità tali da far ragionevolmente pensare che si sia formata una autentica “famiglia di fatto". Solo in questo caso potrà essere revocato l'assegno di mantenimento.

mercoledì 28 agosto 2013

Assegno di mantenimento per i conviventi? Anche per le coppie omosessuali.


La legislazione attuale prevede una grande differenza tra matrimonio e convivenza per quello che riguarda l'assegno di mantenimento e per altro.

Quando si è conviventi ed il rapporto cessa, ai membri della coppia non spetta praticamente nulla. E' previsto l'assegno solo per i figli ma dovrà essere determinato dal Tribunale, con una conseguente causa.
La convivenza può essere una soluzione momentanea, magari solo per risparmiare le spese o può essere un vero e proprio matrimonio non dichiarato che dura tutta la vita. Per la legge sono la stessa cosa.
Da anni si parla si regolare legislativamente la convivenza ma in pratica si vive nel modo delle bufale politiche.
La soluzione concreta si può avere subito con uno specifico accordo, debitamente firmato e registrato. In questo si possono prevedere condizioni sia per la vita in comune, sia per il caso di rottura dei rapporti. Si possono diversificare le condizioni in caso di separazione per incompatibilità o separazione per il comportamento di uno dei conviventi.
Sempre a titolo esemplificativo, si può stabilire il contributo che ognuno deve portare al menage familiare o almeno riconoscerlo; si può stabilire l'assegno che spetta in caso di separazione e per quanto tempo.
Supponiamo anche, ad esempio, che uno dei conviventi decida di non lavorare per stare più appresso ai figli ad esempio o comunque alla vita familiare: senza accordo di convivenza non avrebbe alcun diritto.
Supponiamo il caso di una coppia omosessuale: solo un accordo di convivenza potrà dare dei diritti reciproci.
Un accordo può essere utile anche per spese in comune, dall'automobile all'appartamento, per gli studi, per tante altre cose.
In altri termini con un accordo di convivenza si possono inserire praticamente i doveri di un matrimonio.

Per avere maggiori informazioni, relativamente al vostro caso concreto, chiedete con il modulo a pagina "Contatti" di questo blog o negli altri modi indicati nella stessa pagina.
Avv. Umberto Chialastri