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venerdì 18 aprile 2014

In caso di convivenza si deve restituire quanto avuto?

In riferimento all'assegno di mantenimento ed ai rapporti derivanti dalla convivenza, abbiamo già scritto che la giurisprudenza sta progressivamente equiparando il rapporto tra due conviventi a due coniugi, sotto tanti aspetti.
Si è verificato il caso di due conviventi nel quale l'uomo aveva a più riprese versato sul conto corrente della donna ingenti somme. Al momento della rottura dei rapporti, l'uomo ha chiesto la restituzione di € 120.000.
La donna si è difesa sostenendo che il denaro le era stato dato per i normali rapporti affettivi e di solidarietà tra due persone che si vogliono bene e vivono insieme. Aggiungeva che, per seguire il compagno all'estero, aveva rinunciato ad un lavoro che le faceva guadagnare più di € 10.000 mensili.
Il tribunale e la corte d'appello hanno dato ragione all'uomo sostenendo che i doveri di solidarietà erano stati soddisfatti già offrendo alla donna alloggio e mantenimento giornaliero. Ritenevano anche che l'auto licenziamento della donna non avesse valore in quanto frutto di una libera scelta.
La Corte di Cassazione (sentenza 1277 del 22 gennaio 2014) ha deciso in modo completamente difforme, dando piena ragione alla donna.
Il sostegno economico tra due conviventi - ha ritenuto la Cassazione - è doveroso secondo la coscienza sociale nell'ambito di un rapporto consolidato, nel quale sono comprese la collaborazione e l'assistenza morale e materiale. La Cassazione ritiene che sostenere (come ha fatto la Corte d'Appello) che tutto si possa comprendere in vitto ed alloggio sia "infelice e mortificante".
Ha quindi stabilito che la donna non debba restituire i 120.000 € perché dati in adempimento dell'obbligazione naturale nascente dalla convivenza more uxorio. Nel caso specifico è poi da ritenere che la rilevanza degli importi versati sia anche in relazione con la perdita dell'ottimo impiego che aveva la donna ed al quale ha rinunciato proprio in virtù della convivenza e della necessità di coabitazione.
Ad evitare equivoci rileviamo che i rapporti di convivenza sono ancora ben distinti da quelli matrimoniali, se non altro perché nei primi si tratta di elaborazioni giurisprudenziali e nei secondi di ben consolidate leggi.
E' poi auspicabile che in caso di convivenza (in assenza di leggi statali o di registri presso il Comune) siano redatti degli accordi legali per disciplinare le varie evenienze, compresa la cessazione della convivenza. Si veda il precedente post assegno mantenimento per conviventi


giovedì 2 gennaio 2014

Rientra in comunione la donazione indiretta?

Tutti gli immobili acquistati dai coniugi in comunione di beni, rientrano in comunione e quindi sono di proprietà comune al 50%.
Ci sono alcune eccezioni.
Una è quella che riguarda i beni ereditati o quelli donati personalmente ad un coniuge, magari dai genitori.
Che cosa accade quando invece il coniuge ha acquistato un immobile con il denaro regalatagli?
La Cassazione ha esaminato il caso di un uomo che aveva acquistato un appartamento con il denaro regalatogli (per questo motivo) dal padre. Questa fattispecie si chiama "donazione indiretta".
Per la sentenza 14197 del 5 giugno 2013, l'immobile è rimasto di proprietà esclusiva del marito, escluso dalla comunione dei beni. Che il denaro provenisse dal padre di lui era stato diimostrato dalle testimonianze del padre stesso, della sorella del marito ed infine dall'estratto conto bancario in cui risultava il prelievo di del denaro nella data dell'acquisto. 
La Corte ha inteso applicare l'art. 179 c.c. che elenca i beni esclusi dalla comunione legale; al punto b) sono indicati i beni provenienti da donazione. 
Nella pratica c'è da sottolineare che in un caso come questo è stato necessario fare una causa e portare delle prove. Tutto questo si sarebbe potuto evitare se all'atto avesse partecipato anche la moglie e nell'atto fosse stata inserita la doichiarazione che il bene  era escluso dalla comunione. Non sempre però i rapporti tra le parti (o il mancato consulto di un avvocato) permettono di usare le soluzioni più semplici.