Quando si interrompe il “contratto” matrimoniale, a seguito della separazione coniugale, si vorrebbero vederne annullate tutte le clausole, come avviene in altre fattispecie contrattuali.
Ma il matrimonio, come sappiamo, implica – specialmente in presenza di figli – il permanere di responsabilità quali, ad esempio, l’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole.
Nella prassi, sono in genere i mariti che devono continuare a versare alle mogli separate emolumenti che, secondo la suddetta logica contrattuale, sembrerebbero non più dovuti.
Questi coniugi provano, quindi, profondo rancore perché considerano un’ingiustizia dover continuare a mantenere le mogli ormai non più legate “contrattualmente” a loro.
A mio avviso va tenuto conto che il ‘vissuto psicologico’ non è necessariamente, anzi non è quasi mai, allineato con il ‘dovuto giuridico’: sentirsi ingiustamente sfruttati è un pernicioso sentimento che a volte induce anche una denegata triangolazione dei figli: “Perché vostra madre non va a lavorare?”, “Perché ancora la devo mantenere se non è più mia moglie?” sono solo alcune delle domande che sentiamo in questi casi.
Il più delle volte, questo senso di ingiustizia derivante da un codice civile percepito “a tutto vantaggio delle donne”, può venir stemperato dagli effettivi, seppur talora inefficaci, tentativi delle mogli separate di trovare un lavoro o altri modi per rendersi economicamente autosufficienti, mentre avvilisce ancor di più i padri separati assistere al passivo adagiarsi delle donne sugli assegni di mantenimento.
Sono sentimenti, questi, che, pur cozzando a volte contro la ratio della legge, hanno una loro ragione d’essere: non tenerne conto significa esasperare la conflittualità tra gli ex-coniugi, anche con ricadute sui figli, mentre affrontarli potrebbe contribuire a ridare dignità alle persone anche nei momenti più critici.
Dott.ssa Marisa Nicolini
Psicologa-psicoterapeuta
Ctu del Tribunale di Viterbo
Via A. Polidori, 5 – Viterbo
Cell. 328 8727581
www.marisanicolinipsicologaviterbo.freshcreator.com
Blog dedicato esclusivamente all'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli (separazioni, divorzi, convivenze, tribunale minorenni)
giovedì 30 gennaio 2014
venerdì 24 gennaio 2014
Ci si può separare senza avvocato?
Molti mi chiedono se ci si possa separare senza l'aiuto di un avvocato.
Mi hanno anche chiesto se i moduli per il Tribunale.
Per questo ho scritto un piccolo ebook che:
1) spieghi quando ci può separare senza l'ausilio di un avvocato e quando sia pericoloso far da soli;
2) spieghi passo per passo la procedura;
3) elenchi le spese necessarie;
4) alleghi il formulario ed i moduli necessari.
Per scaricarlo gratuitamente, andare nella pagina "E book scaricabili" di questo blog, oppure scrivere qui il vostro nome e la vostra mail.
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mercoledì 22 gennaio 2014
Se chi deve dare l'assegno di mantenimento si ammala si può ridurre l'assegno?
I coniugi si sono separati tanti anni fa. Allora, con una separazione consensuale il marito si obbligò a pagare alla moglie un assegno mensile di € 600.
Nel corso degli anni la moglie non ha trovato lavoro o comunque non l'ha comunicato.
Il marito è andato in pensione ed ha continuato a pagare l'assegno con un notevole sforzo.
Ora però il marito si è ammalato di Alzheimer ed ha perso da una parte la coscienza piena e dall'altra ha bisogno di assistenza.
Si può quindi eliminare l'assegno visto che nel bilanciamento delle posizioni quello che oggi è nelle condizioni peggiori, anche se lui percepisce una modesta pensione e la moglie no.
Proceduralmente, in questi casi, si dovrà chiedere una modifica dei provvedimenti di separazione o il divorzio, sempre con la richiesta di revoca dell'assegno.
Una recentissima sentenza della Cassazione (Cassazione Civile sentenza 927/2014 del 17.1.2014) ha appunto stabilito il principio che l'assegno possa essere revocato e ridotto in un caso simile.
venerdì 17 gennaio 2014
Perchè Berlusconi paga alla moglie € 1,4 milioni al mese?
Silvio Berlusconi, dopo la decisione del tribunale di Monza, paga alla moglie un milione e quattrocentomila euro al mese. Si tratta di poco meno di 50.00 € al giorno e la cifra sembra assurda.
Questo pur sapendo che Berlusconi è uno degli uomini più ricchi del mondo.
Il nuovo assegno è stato stabilito in sede di divorzio.
La ragione di questa cifra, di questo ordine di cifre, è che la moglie deve mantenere lo stesso standard tenore di vita che aveva durante il matrimonio
.
In questo senso, la Corte di Appello di Milano potrebbe anche accogliere il ricorso della sig.ra Lario contro la decisione del Tribunale di Monza ed alzare di nuovo l'assegno. E' di tutta evidenza che se invece del motorino si usa l'elicottero le spese sono alte ... :
Voi che ne pensate?
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domenica 12 gennaio 2014
Il disoccupato deve pagare l'assegno di mantenimento per moglie e figli?
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 51027 del 18.12.2013, si è occupata del caso di un marito che non aveva pagato l'assegno per moglie e figli, sostenendo di non poterlo fare per il suo stato di disoccupazione.
L a Corte ha ritenuto che il semplice stato di disoccupazione non fosse di per se' sufficiente a non pagare l'assegno.
L'imputato (poi condannato) avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto degli sforzi concreti per trovare un lavoro, anche se non adeguato e retribuito modestamente.
Non basta quindi essere disoccupati ma occorre che si siano fatti degli sforzi- concreti per procurarsi il denaro necessario.
Tra l'altro, osservo che come al solito si è ritenuto che i certificati abbiano una portata miracolistica. In una causa il semplice "certificato" di disoccupazione (come di altro) può non significare nulla se non è appoggiato da una prova testimoniale o da altri riscontri.
Tra l'altro la pratica e l'esperienza comune ci insegnano in abbondanza che il nostro paese è pieno di gente che è iscritta alle liste di disoccupazione ma che ha lavori al nero spesso ben retribuiti.
Se veramente si hanno difficoltà economiche, si è disoccupati o si è avuto un abbassamento notevole del reddito, la soluzione corretta è quella di chiedere al Tribunale una modifica dei provvedimenti di separazione, dimostrando il nuovo stato. Si potrà così eliminare l'assegno per il coniuge, in caso.
L'assegno per i figli potrà essere ridotto ma è quasi impossibile che sia eliminato. Se si sono messi al mondo dei figli (ancora magari molto piccoli) una regola (che non è solo di diritto) impone che se esiste un solo boccone di cibo questo vada ai figli.
E' per questo che una volta un giudice, in mia presenza, disse a una parte che non voleva dare nulla ai figli che, anche se fosse stato veramente disoccupato, avrebbe dovuto rubare (o chiedere l'elemosina), pur di provvedere ai piccoli.
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giovedì 2 gennaio 2014
Rientra in comunione la donazione indiretta?
Tutti gli immobili acquistati dai coniugi in comunione di beni, rientrano in comunione e quindi sono di proprietà comune al 50%.
Ci sono alcune eccezioni.
Una è quella che riguarda i beni ereditati o quelli donati personalmente ad un coniuge, magari dai genitori.
Che cosa accade quando invece il coniuge ha acquistato un immobile con il denaro regalatagli?
La Cassazione ha esaminato il caso di un uomo che aveva acquistato un appartamento con il denaro regalatogli (per questo motivo) dal padre. Questa fattispecie si chiama "donazione indiretta".
Per la sentenza 14197 del 5 giugno 2013, l'immobile è rimasto di proprietà esclusiva del marito, escluso dalla comunione dei beni. Che il denaro provenisse dal padre di lui era stato diimostrato dalle testimonianze del padre stesso, della sorella del marito ed infine dall'estratto conto bancario in cui risultava il prelievo di del denaro nella data dell'acquisto.
La Corte ha inteso applicare l'art. 179 c.c. che elenca i beni esclusi dalla comunione legale; al punto b) sono indicati i beni provenienti da donazione.
Nella pratica c'è da sottolineare che in un caso come questo è stato necessario fare una causa e portare delle prove. Tutto questo si sarebbe potuto evitare se all'atto avesse partecipato anche la moglie e nell'atto fosse stata inserita la doichiarazione che il bene era escluso dalla comunione. Non sempre però i rapporti tra le parti (o il mancato consulto di un avvocato) permettono di usare le soluzioni più semplici.
Carcere per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."
A parole è tutto molto semplice ma questa norma non viene spesso applicata per una serie di fattori, a cominciare dall'atteggiamento delle parti. Quanta gente conosciamo che non paga l'assegno? Quanta gente è stata veramente in carcere?
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