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giovedì 2 gennaio 2014

Carcere per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

"Articolo 570 codice penale. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."
A parole è tutto molto semplice ma questa norma non viene spesso applicata per una serie di fattori, a cominciare dall'atteggiamento delle parti. Quanta gente conosciamo che non paga l'assegno? Quanta gente è stata veramente in carcere?

domenica 22 settembre 2013

La separazione di fatto da diritto all'assegno di mantenimento?


L'assegno di mantenimento è previsto in caso di separazione davanti il Tribunale o divorzio.
In caso di separazione di fatto non è previsto perché la separazione di fatto non muta il regime giuridico del matrimonio: si continua ad essere sposati a tutti gli effetti.
Ciò non significa però che qualora i coniugi vivano separati senza essere andati in tribunale non esista alcun dovere. Anche se non è facilmente quantificabile, esiste il dovere di contribuire alla vita familiare ed alle esigenze del coniuge e dei figli.
Qualora non lo si faccia è applicabile l'art. 570 del codice penale.
In tale sede ci si può anche costituire parte civile e chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali.
Sotto altro aspetto, si potrà sempre agire civilmente chiedendo che il coniuge che non pensa alla famiglia sia condannato a pagare una somma determinata.
Non esisterà comunque un vero e proprio assegno di mantenimento come quello previsto in caso di separazione o divorzio.

Inoltre se il coniuge che ne avesse la possibilità, non pensasse ai bisogni della famiglia, potrebbe sempre essergli addebitata la separazione, con le conseguenze patrimoniali, anche ereditarie.
Dal punto di vista pratico una causa di separazione civile è decisamente più veloce. Non va nemmeno dimenticato che un processo penale (che si può iniziare anche in parallelo) è uno spauracchio ma non per tutti.