L'assegno di mantenimento è previsto
in caso di separazione davanti il Tribunale o divorzio.
In caso di separazione di fatto non è
previsto perché la separazione di fatto non muta il regime giuridico
del matrimonio: si continua ad essere sposati a tutti gli effetti.
Ciò non significa però che qualora i
coniugi vivano separati senza essere andati in tribunale non esista
alcun dovere. Anche se non è facilmente quantificabile, esiste il
dovere di contribuire alla vita familiare ed alle esigenze del
coniuge e dei figli.
Qualora non lo si faccia è applicabile
l'art. 570 del codice penale.
In tale sede ci si può anche
costituire parte civile e chiedere il risarcimento dei danni morali e
materiali.
Sotto altro aspetto, si potrà sempre
agire civilmente chiedendo che il coniuge che non pensa alla famiglia
sia condannato a pagare una somma determinata.
Non esisterà comunque un vero e
proprio assegno di mantenimento come quello previsto in caso di
separazione o divorzio.
Inoltre se il coniuge che ne avesse la possibilità, non
pensasse ai bisogni della famiglia, potrebbe sempre essergli
addebitata la separazione, con le conseguenze patrimoniali, anche
ereditarie.
Dal punto di vista pratico una causa di
separazione civile è decisamente più veloce. Non va nemmeno
dimenticato che un processo penale (che si può iniziare anche in
parallelo) è uno spauracchio ma non per tutti.
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