Cane, gatto ed altri animali domestici venivano considerati anni fa come oggetti con un valore economico.
Chi faceva del male ad un animale era punito non per il male in se' ma per la sofferenza che poteva dare alla sensibilità degli umani.
In caso di separazione cosa avviene?
E cosa avviene in caso di convivenza, della sua cessazione?
Nel 2004 è stato aggiunto al codice civile l'art. 455 ter che recita:
"455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: In
caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare,
il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal
regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai
documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la
prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce
l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di
garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in
merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione
della convivenza more uxorio."
In sostanza il cane, il gatto o l'altro animale domestico, viene affidato ad uno dei coniugi o dei conviventi senza che abbia valore l'intestazione all'anagrafe canina (ad esempio) o il regime patrimoniale della famiglia.Il giudice, per decidere, in caso di disaccordo tra le parti potrà sentire sia la prole, sia un esperto di comportamento animale.
La decisione dovrà essere presa con lo scopo di garantire il maggior benessere all'animale.
Dal fatto che il giudice possa chiedere alla "prole" sembrerebbe che i bambini possano decidere o perlomeno influenzare fortemente la decisione.
In realtà non è così perchè quello che conta è il benessere dell'animale.