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domenica 28 febbraio 2016

A chi vanno affidati cane e gatto in caso di separazione o fine della convivenza?

Cane, gatto ed altri animali domestici venivano considerati anni fa come oggetti con un valore economico.
Chi faceva del male ad un animale era punito non per il male in se' ma per la sofferenza che poteva dare alla sensibilità degli umani.
In caso di separazione cosa avviene?
E cosa avviene in caso di convivenza, della sua cessazione?
Nel 2004 è stato aggiunto al codice civile l'art. 455 ter che recita:
 "455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio."
In sostanza il cane, il gatto o l'altro animale domestico, viene affidato ad uno dei coniugi o dei conviventi senza che abbia valore l'intestazione all'anagrafe canina (ad esempio) o il regime patrimoniale della famiglia.
Il giudice, per decidere, in caso di disaccordo tra le parti potrà sentire sia la prole, sia un esperto di comportamento animale.
La decisione dovrà essere presa con lo scopo di garantire il maggior benessere all'animale.
Dal fatto che il giudice possa chiedere alla "prole" sembrerebbe che i bambini possano decidere o perlomeno influenzare fortemente la decisione.
In realtà non è così perchè quello che conta è il benessere dell'animale.



domenica 21 febbraio 2016

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento: novembre e dicembre 2015

L'ISTAT,  ha pubblicato gli indici per il mese di dicembre 2015. 

Questo dato serve per calcolare l'adeguamento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dicembre (la data dell'udienza presidenziale di separazione o quella indicata in sentenza, di separazione, divorzio o altro, per la decorrenza). 

La variazione del mese di dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014 è dello 0 %.  Per l'assegno di mantenimento (a differenza che per le locazioni, la percentuale va calcolata per intero).

Questo significa che se un assegno di mantenimento era a dicembre 2014 di € 1.000, a dicembre 2015 diventa (€ 1000/100*100 (cioè 100+0)) € 1.000.  Rimane quindi invariato.

Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) si può usare il foglio di calcolo in fondo a questa pagina. 

I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per l'adeguamento del mese di novembre 2015 rispetto all'anno precedente il discorso è identico, sempre 0 %. I calcoli sono identici a quelli fatti sopra.

venerdì 12 febbraio 2016

Lei non vuole fare sesso con il marito. Lui può avere l'amante?

Ogni tanto la Cassazione dice cose giuste e i vari commentatori una serie di stupidaggini. :)
Più o meno la storia è questa.
Perchè è nato un figlio o chissà per quale motivo lei rifiuta di fare sesso con il marito. Ovviamente la cosa può essere anche al contrario.
A quel punto il marito (o la moglie) si fanno un amante. Il matrimonio salta.
Di chi è la colpa?
Normalmente si pensa sia di chi si è fatto l'amante. Non è così.
La Cassazione ha ripetuto più volte (sent. 19112 del 6.11.2012; ordinanza 2539 della VI sezione civile del 2014) che il non voler avere rapporti sessuali con il coniuge è una ingiuria grave ed una violazione dei doveri del matrimonio. 
C'è chi ha sostenuto che il sesso non è il dovere principale del matrimonio ma francamente - pur ritenedo che ce ne siano molti altri - ritengo che il matrimonio "nasca" sul sesso, sia una formalizzazione ufficiale, sociale dei rapporti sessuali ed affettivi. Si parla oggi di matrimoni gay ma di fatto anche nei matrimoni gay il sesso è il fattore scatenante.
Dal punto di vista pratico vediamo però cosa potrebbe accadere ...
Lui lascia la moglie perchè si è innamorato di un'altra. Afferma che ha cominciato ad avere l'amante perchè la moglie da anni non vuole avere rapporti sessuali.
Detta così la colpa - secondo l'orientamento indicato - è della moglie ma ... supponiamo di andare a vedere i motivi per cui la moglie non vuole fare sesso...
Può anche capitare che non lo voglia fare perchè il marito la picchia o rifiuta di partecipare alle spese della famiglia oppure non sta mai a casa e passa tutto il tempo con i genitori ...
In questi casi la situazione si ribalterebbe di nuovo ed il comportamento della moglie sarebbe del tutto giustificato.
E se lui o lei non possono avere rapporti sessuali per questioni mediche? La cosa è ancora più complicata. :)





19112 6.11.2012

martedì 9 febbraio 2016

La casalinga perde il diritto all'assegno di mantenimento?

Per conoscenza comune se ci si divorzia da una moglie casalinga, bisogna mantenerla.
In passato questo mantenimento è diventato in alcuni casi a vita, con tanto di matrimonio della ex moglie solo religioso per non perdere il diritto all'assegno.
Ovviamente scrivo "moglie" perchè è il caso più comune ma la legge non distingue tra uomo e donna.
In pratica bastava dimostrare che il marito lavorava e la moglie era priva di un reddito, essendo stata casalinga durante  il matrimonio ed essendo disoccupata.
La sentenza 11870 depositata il 9 giugno 2015 (Corte di Cassazione, sezione I civile) è nel solco di  un orientamento diverso.
Per i giudici della Suprema Corte perchè si abbia diritto all'assegno divorzile, non basta che il coniuge disoccupato non lavori. 
Perchè abbia diritto all'assegno occorre anche dimostrare che non può lavorare, per sue condizioni particolari o che comunque non riesce a trovarlo (avendolo cercato seriamente). Nella sentenza indicata la Cass. ha ritenuto che la donna avesse la capacità lavorativa (e su questo si è basata, come il Tribunale e la Corte d'Appello).
Premesso quindi che si ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, occorre dimostrare di non essere in grado di procurarselo autonomamente.
Nel caso esaminato dalla sentenza, l'ex moglie non aveva dimostrato di non poter lavorare e la Corte ha ritenuto che, in assenza di tale dimostrazione, non potesse chiedere nulla.
Per la Corte non basta valutare le relative possibilità economiche attuali ma anche quelle potenziali, quelle che ci si può procurare.
Si tratta poi in particolare di una donna giovane e ben in grado di trovarsi una occupazione.
Certamente come in tutte le questioni giurisprudenziali bisogna avere presente il quadro complessivo. Altrimenti sembrerebbe erroneamente che le ex mogli casalinghe hanno perso il diritto al mantenimento.
Occorre ad esempio che chi chiede l'assegno trovi un lavoro che gli permette lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. 
Non basta che la sig.ra Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi, trovi lavoro come impiegata: in questo caso avrebbe sempre diritto all'assegno di mantenimento divorzile perchè il reddito sarebbe assolutamente al di sotto di quello necessario per avere lo stesso tenore di vita avuto nel matrimonio.


venerdì 5 febbraio 2016

Non conta l'occupazione di un immobile per l'assegno di mantenimento divorzile

Un marito deve pagare € 1.500 alla ex moglie come assegno di mantenimento divorzile.
La moglie abita in un immobile che ha occupato abusivamente ma che possiede tranquillamente.
Il marito ha quindi chiesto che l'assegno venga ridotto visto che la ex moglie non spendeva nulla per l'abitazione.
Personalmente ritengo che l'ex marito avesse ragione.
La Cassazione invece (sez. VI civile, ordinanza 223 dell'11 gennaio 2016, nella causa 22461/2014) è stata di parere diverso.
Ha infatti affermato che l'uso di un immobile occupato non poteva essere considerato perché era un uso precario e l'immobile avrebbe potuto essere ripreso dal proprietario.
La decisione per me è ingiusta per varie considerazioni.
La prima è che un reddito anche illegale è sempre un reddito. Se chi chiede un mantenimento ruba e guadagna € 10.000 al mese non è giusto e logico dire che può avere l'assegno da chi guadagna onestamente € 1.200 mensili, perché il reddito da furto è precario ...
Nel caso dell'immobile poi se il padrone volesse rientrare nel possesso dell'appartamento occupato abusivamente dovrebbe fare una bella causa e ... aspettare ... magari anni.
Sappiamo poi tutti che ci sono migliaia di immobili appartenenti alla pubblica amministrazione o a grandi società che nessuno sgombera...
Nel concludere direi che i giudici della Suprema Corte spesso non sembrano vivere nella povera Italia del 2016 ma sulla luna!