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mercoledì 28 agosto 2013

Assegno di mantenimento per i conviventi? Anche per le coppie omosessuali.


La legislazione attuale prevede una grande differenza tra matrimonio e convivenza per quello che riguarda l'assegno di mantenimento e per altro.

Quando si è conviventi ed il rapporto cessa, ai membri della coppia non spetta praticamente nulla. E' previsto l'assegno solo per i figli ma dovrà essere determinato dal Tribunale, con una conseguente causa.
La convivenza può essere una soluzione momentanea, magari solo per risparmiare le spese o può essere un vero e proprio matrimonio non dichiarato che dura tutta la vita. Per la legge sono la stessa cosa.
Da anni si parla si regolare legislativamente la convivenza ma in pratica si vive nel modo delle bufale politiche.
La soluzione concreta si può avere subito con uno specifico accordo, debitamente firmato e registrato. In questo si possono prevedere condizioni sia per la vita in comune, sia per il caso di rottura dei rapporti. Si possono diversificare le condizioni in caso di separazione per incompatibilità o separazione per il comportamento di uno dei conviventi.
Sempre a titolo esemplificativo, si può stabilire il contributo che ognuno deve portare al menage familiare o almeno riconoscerlo; si può stabilire l'assegno che spetta in caso di separazione e per quanto tempo.
Supponiamo anche, ad esempio, che uno dei conviventi decida di non lavorare per stare più appresso ai figli ad esempio o comunque alla vita familiare: senza accordo di convivenza non avrebbe alcun diritto.
Supponiamo il caso di una coppia omosessuale: solo un accordo di convivenza potrà dare dei diritti reciproci.
Un accordo può essere utile anche per spese in comune, dall'automobile all'appartamento, per gli studi, per tante altre cose.
In altri termini con un accordo di convivenza si possono inserire praticamente i doveri di un matrimonio.

Per avere maggiori informazioni, relativamente al vostro caso concreto, chiedete con il modulo a pagina "Contatti" di questo blog o negli altri modi indicati nella stessa pagina.
Avv. Umberto Chialastri

lunedì 26 agosto 2013

L'assegno di mantenimento ed il fisco.

Gli assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a determinate condizioni.
Per il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art. 10) si possono dedurre gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
Detti assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come reddito dal coniuge percipiente.
In pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili, lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la relativa imposta.
Una delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le somme corrisposte periodicamente.
Se invece si versa una somma una tantum questa non sarà deducibile. Su questa linea è la Cassazione con la sentenza n. 2236 del 2011). La Corte Costituzionale /sent. 283/2001 ha ritenuto che tale differenza di trattamento sia una scelta legittima del legislatore.
In pratica questo è uno dei casi in cui criteri decisamente illogici diventano legge. Non sta però a noi fare leggi nuove ma tutelare con la conoscenza di quello effettivamente esiste.
Un vecchio detto dice che bisogna legare l'asino dove vuole il padrone...
In base a questo principio si è stabilito che non siano deducibili somme aggiuntive versate (ad esempio per l'acquisto di vestiti) e anche se stabilite genericamente nei provvedimenti di separazione. La stesso criterio è stato applicato anche nel caso in cui invece di fare rimborsi volta per volta i coniugi avevano stabilito una somma forfettaria mensili, versata periodicamente e costantemente. C'era il criterio della periodicità ma il criterio era stato stabilito dalle parti, non in sentenza o verbale omologato.
L'assegno per i figli non è deducibile. Operano solo le normali detrazioni per i figli a carico, non l'importo versato effettivamente per gli assegni.
Per gli stessi principi, non sono deducibili:
  • l'una tantum per il coniuge anche se è versata a rate;
  • l'aumento dell'assegno stabilito concordemente, senza sentenza o omologazione delle nuove condizioni.

domenica 25 agosto 2013

Violenta la figlia per 20 anni e le fa partorire 10 figli. Orrore in Argentina e ordini di protezione familiare in Italia. Assegno.

Oggi pomeriggio la RAI ha diffuso la notizia che un uomo avrebbe violentato la figliastra per 20 anni, da quando aveva 11 anni. 
Le avrebbe fatto partorire 10 figli in una casa isolata; spesso i parti avvenivano contemporaneamente a quelli della compagna, madre della ragazza violentata.
E' accaduto in Argentina.
La cosa sconvolgente è che tutto questo è andato avanti per 20 anni.
Questi orrori accadono anche nella nostra civile Europa. Ricorderete il caso austriaco di pochi anni fa ed altri. Al di là di questi casi eclatanti ci sono essere umani distrutti da violenze continue, verbali e materiali.
La cosa drammatica è che in questi casi spesso non si riesce ad uscire per il timore che la situazione peggiori che lo Stato non possa fare nulla.
Invece esiste una legge che può proteggere queste vittime. E' conosciuta pochissimo. e non è pubblicizzata come dovrebbe essere. 
La legge 154/2001 è straordinariamente moderna ed opera al di là dello schema classico di famiglia.
Non solo protegge figli e coniuge. Protegge anche nonni nipoti, comunque appartenenti alla famiglia.
Opera anche nelle famiglie di fatto.
Opera anche anche nelle unioni omosessuali.
In base alla legge 154/2001, il tribunale in pochi giorni, può ordinare:
  • l'allontanamento del componente violento;
  • la proibizione per lui di avvicinarsi alle vittime, non solo in casa ma anche nei luoghi pubblici, lavoro, supermercati, scuole...
  • l'ordine di versare una cifra mensile per il mantenimento.
Anche se è sempre opportuno il consiglio di un avvocato esperto, per il primo ricorso, si può anche fare da soli, rivolgendosi al presidente del Tribunale.
E' interessante e concreta la previsione di un assegno di mantenimento stabilito così velocemente. Le vittime di questi comportamento sono spesso dipendenti economicamente dal loro aguzzino. Poter avere del denaro è essenziale.
Come al solito però non basta una legge, occorre la sua applicazione concreta ma ancora di più direi che occorre la sua conoscenza.
Per questo ho scritto questo post.

giovedì 22 agosto 2013

Assegno mantenimento troppo o troppo poco = dramma sempre.


Questo video evidenzia il dramma di tanti padri ridotti in povertà da un assegno di mantenimento troppo elevato.
Moltissime madri sono nella situazione opposta. Non bisogna dimenticarlo.
I luoghi comuni danneggiano pesantemente la nostra società ed i nostri figli.
Madri o padri, mariti o mogli, facciamoci aiutare quando occorre per non piangere dopo.
Umberto

martedì 20 agosto 2013

Se sei stato tradito devi pagare l'assegno?


L'assegno di mantenimento è previsto per il coniuge che ne abbia necessità e qualora non gli sia addebitabile la separazione.
Questo significa che qualora abbia messo in atto comportamenti che hanno portato al fallimento del matrimonio, la separazione gli sarà addebitata. In sostanza le parole sono cambiate ma il tutto corrisponde alla vecchia separazione per colpa.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento.
Ha solo diritto, qualora versi in estrema necessità, alla ipotesi molto minore degli alimenti.
Altra differenza è che in una separazione normale entrambi i coniugi erediteranno dall'altro in caso di morte prima del divorzio.

In caso di separazione con addebito, il "colpevole" perde i diritti ereditari da subito.
L'ipotesi più comune di colpa è certamente il tradimento. Non è però certamente l'unica perchè anche il rifiutare i doveri coniugali o l'essere ostili o offensivi senza motivo tutti i giorni o il negare i mezzi di susistenza per la famiglia, ad esempio, possono essere motivi di addebito.
Sul tradimento aggiungo una cosa che non viene detta. Il tradimento va valutato nel complesso della vita familiare: questo significa che se ci sono vite praticamente separate può non contare o che se ogni giorno nostro marito ci prende a sberle ...

lunedì 19 agosto 2013

Come si calcolano gli assegni? Esistono tabelle?

In sede di separazione o divorzio il Tribunale dovrà decidere quale sia l'eventuale assegno per il mantenimento di coniuge e figli. 
E' quindi normale chiedersi quanto si debba pagare e se esistano tabelle. Questa è una delle domande più comuni che mi vengono fatte. 

Di fatto non esistono criteri precisi; non esistono tabelle affidabili
In internet girano dei programmi per calcolare quanto potrà essere l'importo dell'assegni di mantenimento per il coniuge e i figli. 
Detti programmi non hanno assolutamente alcun valore legale
Ci sono dei magistrati che li usano ma credo siano molto pochi e comunque si tratta di iniziative del tutto personali. Non ha quindi alcun senso per un avvocato o una parte usarli o perlomeno crederci come qualcosa di intrinsecamente valido. Può essere solo un criterio tra tanti. 
Anche qualora detti criteri siano usati da Tribunali specifici non avrebbero forza di legge per gli altri o per i giudici superiori.
Gli unici criteri che possano essere seguiti sono quelli logici indicati dalla legge e applicabili solo in relazione alle specifiche risultanze probatorie di un determinato giudizio.

Vediamo quale è comunque l'iter logico che deve seguire il Tribunale.  Dire infatti che non esistano criteri matematici non significa che il giudice possa fare come gli pare. 

La Corte di Cassazione (sent. n. 6698 del 2009) ha statuito quale sia l'iter logico da seguire. 
Per prima cosa va accertato il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio. In questo potrebbe entrare per esempio il tipo di auto usata, la frequenza del ristorante, le scuole private, la quantità e qualità delle vacanze e dei circoli frequentati. Il passo successivo è verificare se i redditi che rimangano al coniuge a cui spetta l'assegno siano sufficienti per quel genere di vita. Qualora non siano sufficienti starà all'altro coniuge integrarli. 
Facciamo due esempi
Nel primo la moglie è impiegata ed ha un reddito di € 1.300 mensili mentre il marito è un commerciante con un reddito di € 6.000 mensili. Se la coppia aveva un tenore di vita costoso, superiore a quello che la moglie avrebbe potuto permettersi da sola con il suo stipendio, sarà dovuto un assegno che permetterà a quest'ultima di continuare a fare lo stesso tipo di vita del matrimonio. 
Se nella stessa situazione economica i coniugi avessero fatto una vita estremamente parca, con pochissime spese, sarebbe logico che alla moglie non spettasse alcun assegno in quanto il suo reddito sarebbe pienamente sufficiente a mantenere lo stesso tipo di vita. Questo ovviamente a parte la divisione magari del denaro comune risparmiato. 
Io ho parlato di moglie con il reddito minore ma lo stesso discorso vale perfettamente al contrario.
Nel caso in cui i coniugi abbiano più o meno gli stessi redditi non sarebbe dovuto alcun assegno. 
Per i figli, la legge n. 54 del 2006 ha dettato criteri più specifici. All'art. 1 (modifica dell'art. 155 del codice civile) leggiamo che: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:         
1) le attuali esigenze del figlio;         
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;         
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;         
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;         
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.  ...». 
E' quindi detto esplicitamente che il Giudice dovrà considerare le attuali esigenze del figlio e per esigenze si intendono anche quelle scolastiche, culturali in genere, sportive, sanitarie. Dovrà inoltre considerare il tenore di vita che il minore aveva in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ad esempio un figlio che frequentava una prestigiosa scuola privata deve continuare a frequentarla. Vanno considerate le risorse economiche effettive di entrambi i genitori. 
Un conto è infatti dire che non voglio che mio figlio vada più in una scuola costosa per capriccio un conto è dirlo perché non ho più i soldi per pagare. 
Infine la legge giustamente impone la valutazione economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori. 
Una casalinga ad esempio sarà come se desse al minore il valore del suo lavoro domestico. Nello stesso modo un padre che tenesse i figli con se' metà settimana dovrebbe vedere considerato questo suo occuparsi di loro nella cura quotidiana (diversamente da chi ad esempio lo vede solo il sabato o la domenica).
Avv. Umberto Chialastri

venerdì 16 agosto 2013

Il marito uccide la moglie a fucilate perchè si stavano separando e poi si uccide. L'omicidio suicidio è avvenuto davanti al figlio di 4 anni. E' possibile prevenire?

Oggi uscirò un po' dallo stretto tema dell'assegno di mantenimento. Ci sono delle notizie sempre più frequenti che mi addolorano.

Il 12 agosto 2013 il sig. Antonio Mensa di 58 anni ha ucciso a fucilate la moglie Antonella Russo di 48.
Poi si è suicidato.
Per rendere completo l'orrore, l'omicidio suicidio è avvenuto alla presenza di uno dei figli, di soli 4 anni.
I coniugi si stavano separando.
In una situazione simile, a Verona, i Carabinieri hanno arrestato due giorni fa uno stalker.
Facile pensare che la separazione sia la causa del tutto. In realtà la separazione è solo l'ultimo tassello di una costruzione malefica cominciata magari il giorno del matrimonio e quasi sicuramente molto prima.
Fatti di questo genere sono purtroppo molto noti e si prestano alle solite strumentalizzazioni. Femminicidio? Omicidio? Omicidio di bambini?
Le leggi esistono e dovrebbero essere conosciute meglio, come la legge sulla protezione familiare; non possono fare però molto da sole ... solo con la repressione che peraltro quasi sempre arriva troppo tardi.
Comunque la si metta il grande assente della nostra legislazione è la protezione vera della famiglia e soprattutto dei bambini.
Esistono strutture come il Tribunale dei Minorenni ed il Giudice Tutelare; potrebbero intervenire  prima ma di fatto non lo fanno molto: intervengono solo quando arrivano segnalazioni e spesso chi non segnala è esattamente chi ha più bisogno.
Il ricorso ad una terapia psicologica non si può certo imporre e di fatto esiste una mentalità oper la quale una separazione, una lite che non finisce mai, infiniti dolori sono sempre preferibili al mettersi a nudo davanti uno psicologo.
In altri tempi e in stati totalitari c'era un controllo sui matrimoni fin dalla fase iniziale.
Era fatto per motivi di razza e di tutela dalle malattie genetiche ma il principio dell'intervento statale prima del matrimonio esisteva.
Le ASL cercano di intervenire ma possono farlo solo dopo e con una enorme carenza di personale e di mezzi.
Oggi l'unica azione concreta è, strano a dirisi, quella della Chiesa Cattolica.
Mi è capitato di parlare con una collega un paio di anni fa e mi ha riferito che il parroco aveva detto chiaramente a tutto il gruppo di fidanzati che o ci si sposava avendo in mente una serie di principi (tipo quello della comprensione reciproca e dell'accettazione delle eventuali difficoltà) o era perfettamente inutile che ci si sposasse ed era meglio non farlo. Prima ho detto strano a dirsi perchè appare strano che sia proprio un prete a dire: “ Non vi sposate”....
Tralascio per il momento di parlare del dramma e delle pressioni rovinose cui sono sottoposti i bambini; avviene nelle separazioni ma anche nelle famiglie apparentemente “a posto” e perfette.
Se si vuole adottare un bambino le istituzioni chiedono ai genitori la perfezione psicologica ed economica.
Non è detto che si debba magari impedire un matrimonio; si potrebbe però intervenire indicando concrete difficoltà, psicologiche e sanitarie, e consigliando i fidanzati ad appoggiarsi ad una struttura pubblica che li aiuti seriamente.

Dico struttura pubblica perchè oggi una terapia psicologica (non farmacologica) è di fatto solo alla portata di chi ha un reddito maggiore. Il pubblico non può garantire psicoterapie efficaci (anche per la loro durata nel tempo).
Nei casi della famiglia “normale” nessun controllo di questo tipo. Basta far funzionare gli organi sessuali e via.
Non so come si potrebbe concretamente fare ma so con certezza che è un problema da studiare seriamente.
Ed ho anche dei seri dubbi che la classe politica attuale possa farlo.
Umberto


sabato 10 agosto 2013

Se il coniuge che chiede l'assegno è aiutato da parenti o nuovo innamorato/a perde il diritto all'assegno divorzile?

La risposta è negativa.
Il fatto che l'ex coniuge sia aiutato da altri per amicizia o parentela o rapporti affettivi, non fa perdere il diritto al mantenimento da parte del coniuge.
"La solidarietà materiale concretamente dimostrata da terzi, quantunque legati da stretta parentela al coniuge istante, non è idonea ad attenuare o far cessare di per se' sola, l'obbligo primario dell'altro coniuge."  
Queste sono le parole della Corte Suprema di Cassazione, sentenza 4.4.2011, n. 7601 (preceduta dalla 461/ del 1998 e dalla 13160 del 2002).



sabato 3 agosto 2013

Quando i figli diventano maggiorenni, cessano gli assegni di mantenimento?

La risposta è no.
L'obbligo di mantenimento per i figli cessa solo quando diventano economicamente autosufficinti.
E' importante però notare che non basta una semplice autosufficienza economica: occorre che il figlio abbia trovato un lavoro idoneo per la sua preparazione, le sue attitudini, i suoi specifici interessi.
Tra le altre sentenze, la Cassazione lo ha stabilito con la sentenza 4765 del 2002.
In altri termini un figlio laureato in medicina ad esempio, non può perdere il diritto all'assegno di mantenimento se rifiuta un lavoro come impiegato o in un call center, anche se magari gli potrebbe dare un reddito economico astrattamente sufficiente.

Voi che cosa ne pensate?

Una difficile valutazione

Uno dei più dolorosi motivo di contenzioso tra coniugi o tra genitori naturali è quello della determinazione e del pagamento concreto degli assegni di mantenimento.
Lo scopo di questo blog è proprio quello di aiutare a prendere le giuste decisioni, aiutare quindi ad avere e pagare il giusto.
Questo nel dialogo tra l'avvocato e gli interessati.
Avv. Umberto Chialastri