In sede di separazione o divorzio il Tribunale dovrà decidere quale sia l'eventuale assegno per il mantenimento di coniuge e figli.
E' quindi normale chiedersi quanto si debba pagare e se esistano tabelle.
Questa è una delle domande più comuni che mi vengono fatte.
Di fatto non esistono criteri precisi; non esistono tabelle affidabili.
In internet girano dei programmi per calcolare quanto potrà essere l'importo dell'assegni di mantenimento per il coniuge e i figli.
Detti programmi non hanno assolutamente alcun valore legale.
Ci sono dei magistrati che li usano ma credo siano molto pochi e comunque si tratta di iniziative del tutto personali.
Non ha quindi alcun senso per un avvocato o una parte usarli o perlomeno crederci come qualcosa di intrinsecamente valido. Può essere solo un criterio tra tanti.
Anche qualora detti criteri siano usati da Tribunali specifici non avrebbero forza di legge per gli altri o per i giudici superiori.
Gli unici criteri che possano essere seguiti sono quelli logici indicati dalla legge e applicabili solo in relazione alle specifiche risultanze probatorie di un determinato giudizio.
Vediamo quale è comunque l'iter logico che deve seguire il Tribunale. Dire infatti che non esistano criteri matematici non significa che il giudice possa fare come gli pare.
La Corte di Cassazione (sent. n. 6698 del 2009) ha statuito quale sia l'iter logico da seguire.
Per prima cosa va accertato il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio.
In questo potrebbe entrare per esempio il tipo di auto usata, la frequenza del ristorante, le scuole private, la quantità e qualità delle vacanze e dei circoli frequentati.
Il passo successivo è verificare se i redditi che rimangano al coniuge a cui spetta l'assegno siano sufficienti per quel genere di vita.
Qualora non siano sufficienti starà all'altro coniuge integrarli.
Facciamo due esempi.
Nel primo la moglie è impiegata ed ha un reddito di € 1.300 mensili mentre il marito è un commerciante con un reddito di € 6.000 mensili.
Se la coppia aveva un tenore di vita costoso, superiore a quello che la moglie avrebbe potuto permettersi da sola con il suo stipendio, sarà dovuto un assegno che permetterà a quest'ultima di continuare a fare lo stesso tipo di vita del matrimonio.
Se nella stessa situazione economica i coniugi avessero fatto una vita estremamente parca, con pochissime spese, sarebbe logico che alla moglie non spettasse alcun assegno in quanto il suo reddito sarebbe pienamente sufficiente a mantenere lo stesso tipo di vita.
Questo ovviamente a parte la divisione magari del denaro comune risparmiato.
Io ho parlato di moglie con il reddito minore ma lo stesso discorso vale perfettamente al contrario.
Nel caso in cui i coniugi abbiano più o meno gli stessi redditi non sarebbe dovuto alcun assegno.
Per i figli, la legge n. 54 del 2006 ha dettato criteri più specifici.
All'art. 1 (modifica dell'art. 155 del codice civile) leggiamo che: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. ...».
E' quindi detto esplicitamente che il Giudice dovrà considerare le attuali esigenze del figlio e per esigenze si intendono anche quelle scolastiche, culturali in genere, sportive, sanitarie.
Dovrà inoltre considerare il tenore di vita che il minore aveva in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ad esempio un figlio che frequentava una prestigiosa scuola privata deve continuare a frequentarla.
Vanno considerate le risorse economiche effettive di entrambi i genitori.
Un conto è infatti dire che non voglio che mio figlio vada più in una scuola costosa per capriccio un conto è dirlo perché non ho più i soldi per pagare.
Infine la legge giustamente impone la valutazione economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori.
Una casalinga ad esempio sarà come se desse al minore il valore del suo lavoro domestico. Nello stesso modo un padre che tenesse i figli con se' metà settimana dovrebbe vedere considerato questo suo occuparsi di loro nella cura quotidiana (diversamente da chi ad esempio lo vede solo il sabato o la domenica).
Avv. Umberto Chialastri