Gli
assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a
determinate condizioni.
Per
il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art.
10) si possono dedurre
“gli
assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano
da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
Detti
assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come
reddito dal coniuge percipiente.
In
pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili,
lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie
invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la
relativa imposta.
Una
delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le
somme corrisposte periodicamente.
Se
invece si versa una somma una tantum questa non sarà deducibile. Su
questa linea è la Cassazione con la sentenza n. 2236 del 2011). La
Corte Costituzionale /sent. 283/2001 ha ritenuto che tale differenza
di trattamento sia una scelta legittima del legislatore.
In
pratica questo è uno dei casi in cui criteri decisamente illogici
diventano legge. Non sta però a noi fare leggi nuove ma tutelare con
la conoscenza di quello effettivamente esiste.
Un
vecchio detto dice che bisogna legare
l'asino dove vuole il padrone...
In
base a questo principio si è stabilito che non siano deducibili
somme aggiuntive versate (ad esempio per l'acquisto di vestiti) e
anche se stabilite genericamente nei provvedimenti di separazione. La
stesso criterio è stato applicato anche nel caso in cui invece di
fare rimborsi volta per volta i coniugi avevano stabilito una somma
forfettaria mensili, versata periodicamente e costantemente. C'era il
criterio della periodicità ma il criterio era stato stabilito dalle parti, non in sentenza o verbale omologato.
L'assegno
per i figli non è deducibile. Operano solo le normali detrazioni per
i figli a carico, non l'importo versato effettivamente per gli
assegni.
Per
gli stessi principi, non sono deducibili:
l'una
tantum per il coniuge anche se è versata a rate;
l'aumento
dell'assegno stabilito concordemente, senza sentenza o omologazione
delle nuove condizioni.