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mercoledì 13 novembre 2013

Una strampalata decisione tributaria sulla detraibilità dell'assegno di mantenimento per il coniuge

Come abbiamo già scritto in questo blog, l'assegno di mantenimento per il coniuge è detraibile.
E' anche logico pensare che sia detraibile l'aumento secondo il coefficiente ISTAT.
Invece non è esattamente così.
Secondo l'Agenzia delle Entrate  (risoluzione 448/E) se l'aumento ISTAT non è stato specificatamente indicato tra le condizioni di separazione (consensuale o giudiziale, omologata dal tribunale) non può essere detratto.
Di conseguenza se volontariamente si aumenta l'assegno secondo il coefficiente ISTAT per il costo della vita, la parte aumentata non sarà deducibile.
In altri termini bisogna per evitare questo fare una modifica - magari consensuale - delle condizioni di separazione, facendola omologare o decidere dal Tribunale.
Il problema è che nella maggior parte dei casi la spesa non giustifica l'impresa ...

lunedì 26 agosto 2013

L'assegno di mantenimento ed il fisco.

Gli assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a determinate condizioni.
Per il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art. 10) si possono dedurre gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
Detti assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come reddito dal coniuge percipiente.
In pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili, lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la relativa imposta.
Una delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le somme corrisposte periodicamente.
Se invece si versa una somma una tantum questa non sarà deducibile. Su questa linea è la Cassazione con la sentenza n. 2236 del 2011). La Corte Costituzionale /sent. 283/2001 ha ritenuto che tale differenza di trattamento sia una scelta legittima del legislatore.
In pratica questo è uno dei casi in cui criteri decisamente illogici diventano legge. Non sta però a noi fare leggi nuove ma tutelare con la conoscenza di quello effettivamente esiste.
Un vecchio detto dice che bisogna legare l'asino dove vuole il padrone...
In base a questo principio si è stabilito che non siano deducibili somme aggiuntive versate (ad esempio per l'acquisto di vestiti) e anche se stabilite genericamente nei provvedimenti di separazione. La stesso criterio è stato applicato anche nel caso in cui invece di fare rimborsi volta per volta i coniugi avevano stabilito una somma forfettaria mensili, versata periodicamente e costantemente. C'era il criterio della periodicità ma il criterio era stato stabilito dalle parti, non in sentenza o verbale omologato.
L'assegno per i figli non è deducibile. Operano solo le normali detrazioni per i figli a carico, non l'importo versato effettivamente per gli assegni.
Per gli stessi principi, non sono deducibili:
  • l'una tantum per il coniuge anche se è versata a rate;
  • l'aumento dell'assegno stabilito concordemente, senza sentenza o omologazione delle nuove condizioni.