E' anche logico pensare che sia detraibile l'aumento secondo il coefficiente ISTAT.
Invece non è esattamente così.
Secondo l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 448/E) se l'aumento ISTAT non è stato specificatamente indicato tra le condizioni di separazione (consensuale o giudiziale, omologata dal tribunale) non può essere detratto.
Di conseguenza se volontariamente si aumenta l'assegno secondo il coefficiente ISTAT per il costo della vita, la parte aumentata non sarà deducibile.
In altri termini bisogna per evitare questo fare una modifica - magari consensuale - delle condizioni di separazione, facendola omologare o decidere dal Tribunale.
Il problema è che nella maggior parte dei casi la spesa non giustifica l'impresa ...

