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É importante capire come va considerata la sussistenza di questa capacità di lavoro.
La Corte di Cassazione (VI sezione civile, sottosezione 1 sentenza 20.7.2017 n. 17971) ha chiarito ancora questo punto.
Riportiamo uno stralcio della decisione:
"... la capacità lavorativa della sig.ra S. è infondata, poiché l'attitudine
del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in
termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto
fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni
astratte ed ipotetiche."
La Corte ha citato anche il precedente della sentenza Cass. 6427/2016 (ed altre).
Questo significa che non basterà dire che la sig.ra X ha, per esempio, 30 anni e può lavorare.
Si potrà ad esempio dire che la sig.ra X è una qualificata commessa ed in zona ci sono diverse richieste di lavoro (documentandole); oppure che ha rifiutato un lavoro concreto che le è stato offerto; oppure che è laureata in ... e specializzata in ... e per questo ci sono delle concrete possibilità di lavoro (che vanno indicate e provate).