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giovedì 27 luglio 2017

Come si valuta la capacità di lavoro del coniuge? Come si prova?

Il Tribunale, quando determina l'assegno di mantenimento,  deve prendere in considerazione anche la capacità di lavoro del coniuge a favore del quale viene stabilito.
É importante capire come va considerata la sussistenza di questa capacità di lavoro.
La Corte di Cassazione (VI sezione civile, sottosezione 1 sentenza 20.7.2017 n. 17971) ha chiarito ancora questo punto.
Riportiamo uno stralcio della decisione:
"... la capacità lavorativa della sig.ra S. è infondata, poiché l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche."
La Corte ha citato anche il precedente della sentenza Cass. 6427/2016 (ed altre).
Questo significa che non basterà dire che la sig.ra X ha, per esempio, 30 anni e può lavorare.
Bisognerà motivare il più possibile concretamente la propria richiesta.
Si potrà ad esempio dire che la sig.ra X è una qualificata commessa ed in zona ci sono diverse richieste di lavoro (documentandole); oppure che ha rifiutato un lavoro concreto che le è stato offerto; oppure che è laureata in ... e specializzata in ... e per questo ci sono delle concrete possibilità di lavoro (che vanno indicate e provate).

giovedì 20 luglio 2017

Ma questa moglie va mantenuta o no? Vi mettete d'accordo?

Qualche tempo fa ho scritto in modo critico della sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione (http://www.assegno-mantenimento.com/2017/06/per-lassegno-divorzile-non-conta-piu-il.html).
Sono stati sprecati una marea di articoli per scrivere che questa sentenza significava un cambiamento epocale, alla moglie non spettava più l'assegno di divorzio in relazione al tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Alla gente è arrivata anche la falsa notizia che l'assegno di divorzio non era più dovuto; tutti sappiamo infatti quanto può essere stravolta una notizia.
Ora è arrivata la prima doccia fredda, dimostrando ampiamente che un conto sono le leggi (quando sono chiare e scritte in italiano) ed un conto le sentenze.
Il Tribunale di Roma (sez. I civile, sentenza 11723 del 2017) è infatti di sapore ben diverso.
Il caso era questo: la moglie ha un reddito di € 850 mensili e paga un mutuo di € 500 mensili; il marito guadagna € 1.600 mensili ma ha le spese di una nuova famiglia.
Il mutuo pagato dalla moglie scadrà nel 2030 e la stessa riceve continui aiuti dai genitori per vivere.
Per il Tribunale di Roma, visto il ridottissimo reddito della donna, l'assegno le spetta.
L'assegno stesso dovrà certamente essere ridotto e contemperato con i redditi del marito ma dovrà essere pagato.
Nessuna importanza ha quindi per il Tribunale il riferimento della Cassazione al tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Ripeto quindi ancora una volta che è facile curarsi in illusioni non considerando che il principio in una sentenza, anche di Cassazione, può sempre essere modificata e comunque prende origine da un caso concreto. Questo caso concreto potrà essere simile al vostro ma non identico. Anche se poi fosse identico, la Cassazione potrà sempre cambiare il principio giuridico.
É anche per questo motivo che non basta leggere qua e là su internet per avere notizie che possano evitare il ricorso al consulto di un avvocato qualificato e prudente.

mercoledì 19 luglio 2017

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento per giugno 2017

L'ISTAT ha calcolato che il coefficiente di adeguamento per giugno 2017 sia - 0,1 % rispetto a giugno 2016. 

Questo indice si applica per calcolare la variazione del mese di giugno 2017 rispetto a giugno 2016 (- 0,1 %).

Se un assegno di mantenimento era a giugno 2016 di € 1.000, a giugno 2017 diventerà (€ 1000/100*99,9 (cioè 100-0,1)) € 999,00.

Il mio studio può calcolare quanto sia variato ad oggi il tuo assegno rispetto la data iniziale per il costo di € 20 più oneri fiscali. Vedere in alto a destra e cliccare sul pulsante Paypal. 


I dati sono comunque ricavabili dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

martedì 11 luglio 2017

Adeguamento Istat maggio 2017 dell'assegno di mantenimento



L'ISTAT ha calcolato che il coefficiente di adeguamento per maggio 2017 sia + 1,4 % rispetto a maggio 2016. 

Questo indice si applica per calcolare la variazione del mese di maggio 2017 rispetto a maggio 2016 (+  1,4 %).

Se un assegno di mantenimento era a maggio 2016 di € 1.000, a maggio 2017 diventerà (€ 1000/100*101,4 (cioè 100+1,4)) € 1014.

Il mio studio può calcolare quanto sia variato ad oggi l'assegno rispetto la data iniziale per il costo di € 20 più oneri fiscali. Vedere in alto a destra e cliccare sul pulsante Paypal. 


I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.