Il marito versa una parte di questo assegno tutti i mesi. Nello stesso tempo chiede all'INPS che gli assegni familiari da lui percepiti vengano versati direttamente alla moglie e così avviene.
La moglie lo denuncia per il reato di cui all'art. 570 c.p.
Il tribunale lo condanna in primo grado e la Corte d'Appello lo assolve. La moglie -parte civile - ricorre in Cassazione.
La Cassazione (sez. VI penale, sentenza del 15 settembre 2015, n. 44765, ved. testo della sentenza) ha assolto il marito.
La Suprema Corte ha seguito il ragionamento fatto dalla Corte d'Appello.
Nella separazione si era semplicemente stabilito un assegno, senza alcun riferimento agli assegni familiari.
Questi ultimi andavano quindi intesi come un qualcosa completamente al difuori degli accordi di separazione e di esclusiva pertinenza del marito. Quando quest'ultimo ha chiesto all'INPS di versarli alla moglie ha ceduto un "proprio" credito; in pratica è come - ad esempio - se avesse detto ad un suo inquilino di versare l'assegno alla moglie.
L'importo degli assegni familiari va quindi dedotto da quanto dovuto per l'assegno di mantenimento.
Va sottolineato che in questo caso, nulla era stato stabilito sugli assegni familiari.
La soluzione sarebbe stata ben diversa se si fosse stabilito che il marito doveva versare una somma per l'assegno di mantenimento "oltre" gli assegni familiari. In questo caso sarebbe stata una cosa ben diversa.
Il concetto importante è che gli assegni familiari sono un beneficio a carattere assistenziale che è di stretta competenza di chi lo percepisce in virtù del suo rapporto di lavoro. Il percipiente lo prende come aiuto per le sue esigenze familiari, sia che sia separato o divorziato che no. Gli assegni familiari non spettano agli altri membri della famiglia.
assazione
penale, sezione VI, sentenza 15.9.2015 n. 447565 - See more at:
http://www.laprevidenza.it/notizie/cassazione-penale/legittimo-il-versamento-degli-assegni-familiari-al-genitore-affidatario-non-lavoratore-come-integrazione-dell-assegno-di-mantenimento-cassazione-penale-sezione-vi-sentenza-1592015-n-447565#sthash.WfY7xujb.dpuf
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