Indice dei post

mercoledì 13 gennaio 2016

Si possono detrarre gli assegni familiari dall'assegno di mantenimento?

Il caso è questo: i coniugi si separano e viene stabilito un assegno di mantenimento a favore della moglie e del figlio.
Il marito versa una parte di questo assegno tutti i mesi. Nello stesso tempo chiede all'INPS che gli assegni familiari da lui percepiti vengano versati direttamente alla moglie e così avviene.
La moglie lo denuncia per il reato di cui all'art. 570 c.p.
Il tribunale lo condanna in primo grado e la Corte d'Appello lo assolve. La moglie -parte civile - ricorre in Cassazione. 
La Cassazione (sez. VI penale, sentenza del 15 settembre 2015, n. 44765, ved. testo della sentenza) ha assolto il marito.
La Suprema Corte ha seguito il ragionamento fatto dalla Corte d'Appello.
Nella separazione si era semplicemente stabilito un assegno, senza alcun riferimento agli assegni familiari.
Questi ultimi andavano quindi intesi come un qualcosa completamente al difuori degli accordi di separazione e di esclusiva pertinenza del marito. Quando quest'ultimo ha chiesto all'INPS di versarli alla moglie ha ceduto un "proprio" credito; in pratica è come - ad esempio - se avesse detto ad un suo inquilino di versare l'assegno alla moglie.
L'importo degli assegni familiari va quindi dedotto da quanto dovuto per l'assegno di mantenimento.
Va sottolineato che in questo caso, nulla era stato stabilito sugli assegni familiari. 
La soluzione sarebbe stata ben diversa se si fosse stabilito che il marito doveva versare una somma per l'assegno di mantenimento "oltre" gli assegni familiari. In questo caso sarebbe stata una cosa ben diversa.
Il concetto importante è che gli assegni familiari sono un beneficio a carattere assistenziale che è di stretta competenza di chi lo percepisce in virtù del suo rapporto di lavoro. Il percipiente lo prende come aiuto per le sue esigenze familiari, sia che sia separato o divorziato che no. Gli assegni familiari non spettano agli altri membri della famiglia.


assazione penale, sezione VI, sentenza 15.9.2015 n. 447565 - See more at: http://www.laprevidenza.it/notizie/cassazione-penale/legittimo-il-versamento-degli-assegni-familiari-al-genitore-affidatario-non-lavoratore-come-integrazione-dell-assegno-di-mantenimento-cassazione-penale-sezione-vi-sentenza-1592015-n-447565#sthash.WfY7xujb.dpuf
assazione penale, sezione VI, sentenza 15.9.2015 n. 447565 - See more at: http://www.laprevidenza.it/notizie/cassazione-penale/legittimo-il-versamento-degli-assegni-familiari-al-genitore-affidatario-non-lavoratore-come-integrazione-dell-assegno-di-mantenimento-cassazione-penale-sezione-vi-sentenza-1592015-n-447565#sthash.WfY7xujb.dpuf

Affido condiviso. Problemi per la permanenza paritaria dal padre e dalla madre

Abbiamo scritto altre volte del fatto che l'affidamento condiviso può essere anche un modo per evitare le problematiche dell'assegno di mantenimento. Se i minori vivono lo stesso tempo dal padre e dalla madre, si intende che entrambi provvedano a quanto occorre, generalmente senza fissazione di un assegno specifico.
Al di là della questione economica, la permanenza paritaria presso entrambi i genitori crea però spesso dei problemi ai minori.
Mi ricordo che io - personalmente e appena ce ne fu la possibilità - feci una separazione consensuale in cui si stabiliva che i ragazzi stessero con il padre e la madre (due medici) metà di ogni settimana, alternativamente.
Sembrava un'ottima soluzione ma dopo circa un anno i ragazzi si ribellarono per il troppo stress. 
Io assistevo la madre. Tornammo in tribunale (Roma) e la sentenza stabilì che i figli stessero con la madre, salva la facoltà del padre di vederli quando voleva.
Su questo solco ci sono state altre decisioni.
Recente è quella del Tribunale di Perugia (sez. I civile, ordinanza del 6/7/2015).
Qui non si trattava di matrimonio ma di una convivenza finita male.  I principi però sono gli stessi.
Il tribunale ha ritenuto  che il minore avesse una vita più problematica, dannosa per la sua serenità,  per il dover sempre stare a pensare a dove aveva messo (in quale casa)  i libri da portare  a scuola il giorno dopo, i capi d'abbigliamento e tante altre piccole cose.
Va sottolineato che nel caso in esame c'era anche un forte contenzioso anche per quella che viene definita eccessiva invadenza del padre e della sua famiglia.
Il tribunale ha anche ritenuto (e su questo non credo abbia molta ragione) che l'affidamento condiviso "paritario" incrementava le occasioni di lite tra i genitori; anche questo quindi era da evitare a tutela della serenità del minore.
Il bambino in questione aveva sei anni e quindi il giudice di Perugia ha ritenuto potesse comunque essere accudito meglio dalla madre. Per questo ha stabilito che vivesse prevalentemente presso la stessa.
Nel merito può essere tutto discutibile certamente ma quello che ci interessa qui è il principio. In altri casi - per le stesse motivazioni - si potrebbe stabilire una collocazione prevalente presso il padre.
A conferma di soluzioni del genere, la Cassazione ha stabilito che l'affidamento condiviso non vada inteso in modo rigido e che la collocazione prevalente presso uno dei genitori (padre o madre) non comprometta il principio della bigenitorialità  (Cassazione civile sentenza 1629 del 3 agosto 2015)