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martedì 28 febbraio 2017

Assurdo! Se non voglio mantenere i figli non mi sposo!


E' vero: il genitore che non paga gli assegni, non è condannato penalmente se è solo il genitore naturale!
La Cassazione penale con la sentenza n. 2666 del 19 gennaio 2017 (sez. VI) ha evidenziato un assurdo della legislazione italiana!
Attualmente i figli naturali (cioè quelli nati da genitori non sposati) e quelli legittimi dovrebbero avere gli stessi diritti. Non è così!
La sentenza che ho indicato ha risolto il problema se sia da condannare penalmente il genitore naturale che non versi l'assegno stabilito per il mantenimento del figlio.
Ha ritenuto che il genitore naturale, che non paga, non deve essere condannato per il reato di cui all’art. 12 sexies, della legge 898/1970 sul divorzio. (La legge 54 del 2006 ha stabilito che detta norma debba essere applicata anche in caso di separazione.)
Questa legge prevede che chi non versa l’assegno stabilito in sede di divorzio, debba essere condannato alla pena della reclusione fino a un anno o la multa da 103 euro a 1032 euro.
Al di là della pena ridicola, chi viene condannato deve subire tutti gli effetti negativi di una condanna penale. Il problema è se questa legge si applichi anche nei confronti del genitore che non sia separato o divorziato. La Cassazione ha deciso che non si applica affatto per quello che riguarda il penale. Ha stabilito che si applichi solo per gli aspetti civili.
Queste sono le parole di parte della motivazione:” in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla L. n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai "procedimenti relativi" agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l'ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla L. n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all'art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.
Esiste quindi una enorme disparità di trattamento: se un genitore divorziato non versa l’assegno può andare in galera ma se lo fa un genitore naturale no!
Esiste, è vero, sempre l’art. 570 del codice penale che condanna chi “fa mancare i mezzi di sostentamento ai figli minori o inabili al lavoro, al coniuge, ai genitori. La norma dell’art. 570, tuttavia, si applica solo se ci sia uno stato di bisogno.
Di conseguenza se l’altro genitore comunque riesce a mantenere (magari con grossi sforzi) i figli, il reato non esiste... La norma della legge sul divorzio si applica invece sempre e comunque per il solo fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito in sede di divorzio o separazione.
Ancora una volta quindi, nonostante tutte le promesse degli incapaci politici l’uguaglianza completa tra figli naturali (meno protetti) e quelli nati nel matrimonio è solo una illusione.
Questa differenza ha una importanza enorme che come avvocato riscontro nella pratica. Supponiamo che la madre che ha con sé i figli non riceva nulla dal padre. Supponiamo che (come capita spesso) non abbia il denaro per affrontare una causa civile o non ne voglia sopportare i costi oppure abbia difficoltà perché il padre lavora in nero. In questo caso può essere più semplice ed economica una querela penale (spesso redatta gratuitamente anche dai poliziotti o carabinieri).
Può essere che il padre, per il timore di una condanna penale, arrivi a pagare il dovuto.  Se però la madre in questione non è stata sposata con il padre che non mantiene i figli … l'azione penale sarà incer
ta o inutile in tantissimi casi.
La colpa di questa assurda situazione non può essere data alla Corte di Cassazione che ha solo applicato la legge esistente. La colpa è della classe politica che non è capace o non vuole fare semplicemente una legge che parifichi veramente i figli naturali a quelli "legittimi" anche in questo campo.
Art. 570 del codice penale. “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

lunedì 27 febbraio 2017

Se ho dato 2 milioni di euro a mia moglie le dovrò dare pure l'assegno?

Il caso è questo: un produttore cinematografico, nel periodo tra separazione e divorzio, versa alla moglie € 2.000.000,00.
Con questo pensava di non dover pagare più l'assegno di mantenimento.
Al momento del divorzio la moglie chiedeva invece lo stesso l'assegno di mantenimento, per lei e per i figli.
Il marito si è difeso affermando che i 2 milioni erano stati versati come anticipazione dell'assegno di mantenimento di separazione e di divorzio: sarebbero in effetti stati sufficienti per pagare almeno venti anni di assegni mensili.
La Corte d'Appello di Milano ha dato ragione al marito. La moglie si è rivolta alla Cassazione che le ha dato ragione, stabilendo lo stesso l'obbligo di pagamento dell'assegno.
La Cassazione civile, con la sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017 ha stabilito alcuni concetti importanti.
Per quanto stabilito dall'art. 160 c.c. (riportato sotto)

sono nulli i patti di disposizione di diritti in materia matrimoniale. Anche l'eventuale rinuncia della moglie all'assegno (a fronte della donazione di € 2.000.000,00) non sarebbe quindi stata valida.
Nel caso specifico non esisteva nemmeno un atto che stabilisse chiaramente che il pagamento di € 2.000.000 era stato fatto al posto degli assegni.
Se fosse esistito un atto, anche se scrittura privata, se ne sarebbe tenuto conto (anche se non in modo obbligatorio)  ma così non è stato.
Per stabilire l'assegno si deve aver riferimento alla situazione degli ex coniugi al momento attuale, senza riferimento a passate elargizioni che siano, per esempio, state consumate.
Dal tutto si deduce che il marito avrebbe potuto evitare di versare 2 milioni o comunque lo avrebbe dovuto fare con cautele maggiori. Questo a meno che non siano stati versati nella realtà per altri motivi.
Gli stessi principi sono validi per elargizioni di importo rilevante per le parti ma oggettivamente inferiore. E' comune il fatto che si cedano immobili o loro parti in sostituzione dell'assegno di mantenimento.
Se questo avviene nella separazione e con tutte le formalità necessarie potrà valere per l'assegno di separazione ma non varrà automaticamente per quello di divorzio.
La Cassazione, nella stessa sentenza, ha stabilito che assegno di separazione e divorzio abbiano infatti natura diversa.
Art. 160 c.c. "Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio."
(Nota: la sentenza non si riferisce ai personaggi celebri di cui pubblico le foto.)

sabato 4 febbraio 2017

Il figlio abbandonato potrà mai chiedere l'assegno di mantenimento alla madre?

Esistono delle norme non molto conosciute ma anche estremamente delicate.
Per il DPR 396/2000, art. 30 comma 1, la madre naturale che abbia abbandonato il figlio alla nascita in ospedale, può richiedere  di non essere mai nominata, rintracciata.
E' stata una delle norme previste in occasione della legge sull'aborto, uno dei correttivi voluti dalla legge per ostacolare l'interruzione di gravidanza, diminuirne il numero: la donna può partorire e poi sparire per sempre dalla vita del neonato.
Questo ha due profili, riguardanti anche l'assegno di mantenimento.
Il figlio non potrà mai sapere chi è la madre e non potrà chiederle il mantenimento.
Il figlio potrà invece sempre sapere chi è il padre e chiedergli il mantenimento.
Ovviamente qui parlo in riferimento all'assegno di mantenimento, come da argomento del blog.
E' evidente una disparità di trattamento tra uomo e donna ed un danno economico per il figlio / a (potrà infatti chiedere il mantenimento a solo uno dei genitori).
La logica del legislatore è stata appunto quella di creare una alternativa alla interruzione di gravidanza: la donna può partorire ma le si garantisce che nessuno potrà mai risalire a lei e, per quello che la riguarda, è come se il figlio non fosse mai esistito.
Questo contrasta anche con il diritto costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 278/2013) di conoscere le proprie origini di cui si parla appunto nella sentenza della Cassazione, sezioni unite, 25 gennaio 2017, n. 1946.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale non è stata emessa alcuna norma attuativa (i politici avevano altro da fare ...).
La Cassazione è quindi intervenuta per stabilire che - pur in assenza di una legge specifica - qualora il figlio chieda di conoscere il nome della propria madre naturale - il Tribunale debba aprire un procedimento e chiedere alla madre naturale se questa voglia ancora mantenere l'anonimato. Qualora lei acconsenta il suo nome sarà comunicato ma se invece neghi ancora il consenso il suo nome rimarrà secretato per sempre.
Osservo che questa richiesta, magari vent'anni dopo, può anche riaprire vecchie ferite. Tra l'altro nei fatti non può esistere tutto questo segreto (almeno nella nuova famiglia eventuale della donna); è quindi possibile che il timore di una procedura del genere possa bloccare il ricorso alla procedura del disconoscimento, voluta perchè comunque il bambino venisse al mondo.
Di fatto si tratta di norme, quelle sull'interruzione di gravidanza, fatte per rispondere ad esigenze diverse e contrastanti.
Non voglio dire che siano ingiuste: forse era la legge migliore che potesse farsi all'epoca. Rimane il fatto che i problemi creati sono tanti.
Per quello che riguarda il padre naturale questi non può dire la sua né sulla decisione di abortire, né sulla decisione di mantenere l'anonimato. Non può nemmeno chiedere che il figlio invece che in adozione sia dato a lui.
Nel contempo è però dovuto, lui solo, a pagare l'eventuale assegno di mantenimento.
Anche se nella pratica non si vedono tutti questi padri pronti a lottare per avere il figlio, i problemi ci sono e sono seri.
Sperò che prima o poi, senza preconcetti, politici o religiosi, si possa trovare una soluzione equilibrata, a tutela di padre, madre e figlio.
Riporto qui il dispositivo della decisione della Corte di Cassazione (sezioni unite, 25 gennaio 2017, n. 1946).

"In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità".

venerdì 3 febbraio 2017

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento per dicembre 2016

L'ISTAT ha calcolato che il coefficiente di adeguamento per dicembre 2016 sia + 0,4 % rispetto a dicembre 2015. 

Questo indice si applica per calcolare la variazione del mese di dicembre 2016 rispetto a dicembre 2015 è (+  0,4 %).

Se un assegno di mantenimento era ad dicembre  2015 di € 1.000, a dicembre 2016 diventerà (€ 1000/100*100,4 (cioè 100+0,4)) € 1004.

Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) si può usare il foglio di calcolo in fondo a questa pagina. 

I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.