Il caso è questo: un produttore cinematografico, nel periodo tra separazione e divorzio, versa alla moglie € 2.000.000,00.
Con questo pensava di non dover pagare più l'assegno di mantenimento.
Al momento del divorzio la moglie chiedeva invece lo stesso l'assegno di mantenimento, per lei e per i figli.
Il marito si è difeso affermando che i 2 milioni erano stati versati come anticipazione dell'assegno di mantenimento di separazione e di divorzio: sarebbero in effetti stati sufficienti per pagare almeno venti anni di assegni mensili.
La Corte d'Appello di Milano ha dato ragione al marito. La moglie si è rivolta alla Cassazione che le ha dato ragione, stabilendo lo stesso l'obbligo di pagamento dell'assegno.
La Cassazione civile, con la sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017 ha stabilito alcuni concetti importanti.
Per quanto stabilito dall'art. 160 c.c. (riportato sotto)
sono nulli i patti di disposizione di diritti in materia matrimoniale. Anche l'eventuale rinuncia della moglie all'assegno (a fronte della donazione di € 2.000.000,00) non sarebbe quindi stata valida.
sono nulli i patti di disposizione di diritti in materia matrimoniale. Anche l'eventuale rinuncia della moglie all'assegno (a fronte della donazione di € 2.000.000,00) non sarebbe quindi stata valida.
Nel caso specifico non esisteva nemmeno un atto che stabilisse chiaramente che il pagamento di € 2.000.000 era stato fatto al posto degli assegni.
Se fosse esistito un atto, anche se scrittura privata, se ne sarebbe tenuto conto (anche se non in modo obbligatorio) ma così non è stato.
Per stabilire l'assegno si deve aver riferimento alla situazione degli ex coniugi al momento attuale, senza riferimento a passate elargizioni che siano, per esempio, state consumate.
Dal tutto si deduce che il marito avrebbe potuto evitare di versare 2 milioni o comunque lo avrebbe dovuto fare con cautele maggiori. Questo a meno che non siano stati versati nella realtà per altri motivi.
Gli stessi principi sono validi per elargizioni di importo rilevante per le parti ma oggettivamente inferiore. E' comune il fatto che si cedano immobili o loro parti in sostituzione dell'assegno di mantenimento.
Se questo avviene nella separazione e con tutte le formalità necessarie potrà valere per l'assegno di separazione ma non varrà automaticamente per quello di divorzio.
La Cassazione, nella stessa sentenza, ha stabilito che assegno di separazione e divorzio abbiano infatti natura diversa.
Art. 160 c.c. "Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio."
(Nota: la sentenza non si riferisce ai personaggi celebri di cui pubblico le foto.)
(Nota: la sentenza non si riferisce ai personaggi celebri di cui pubblico le foto.)
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