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giovedì 21 novembre 2013

Se un genitore non paga l'assegno di mantenimento, si può chiedere ai nonni?

L'art. 148 del codice civile recita:"  coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. .... "
La norma prevede quindi che in caso di bisogno debbano pagare i nonni per il mantenimento dei nipoti.
Questa norma è stata invocata contro i genitori del figlio che non paga l'assegno.
La Cassazionecivile (con la sentenza , sez. I, del 30 settembre 2010, n. 20509) ha fatto una forte precisazione.
Secondo la Suprema Corte perchè i nonni possano essere condannati al pagamento dell'assegno non versato dal figlio occorre che i genitori dei bambini (entrambi, quindi compresa la parte che non riceve l'assegno) non abbiano mezzi sufficienti per mantenere i figli.
Facciamo il caso in cui il padre non paghi l'assegno per i figli.
La madre non dovrà avere mezzi sufficienti per il mantenimento da sola dei figli; non dovrà nemmeno essere in grado di procurarsi un lavoro conveniente.
Il padre (nello stesso esempio) dovrà essere assolutamente privo di mezzi. Anche se fosse disoccupato ma avesse beni immobili la madre dovrebbe prima provare a fare un pignoramento immobiliare per ricavare il dovuto.
Di conseguenza, dal punto di vista pratico, l'ipotesi del pagamento in surroga da parte die nonni è estremamente rara.
Del resto l'art. 147 c.c. recita: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.."
La prima responsabilità è quindi dei genitori, non certo dei nonni... 

martedì 19 novembre 2013

Accesso alle dichiarazioni redditi del coniuge a tutela dell'assegno di mantenimento.

Quando si ha in piedi una causa per separazione o divorzio o si sta pensando di intentarla è indubbiamente utile poter leggere la dichiarazione redditi del coniuge.
Se si vive insieme si può frugare tra le carte dell'altro ma certamente non è la soluzione accettabile, anche per possibili profili di illiceità.
Il sistema più elegante (al di là dell'ordine del giudice) è quello di una richiesta all'Agenzia delle Entrate. 
In passato gli uffici tributari hanno risposto negativamente a dette richieste.
Ora la situazione è cambiata a seguito della sentenza n. 35020 emessa nel 2010 dal TAR del Lazio.
Si può quindi chiedere per iscritto all'Agenzia delle Entrate competente la dichiarazione redditi del coniuge o ex coniuge. Nella richiesta bisognerà specificare i motivi della stessa. Uno dei motivi validi è certamente quello della decisione di instaurare un giudizio a tutela del proprio diritto al giusto assegno di mantenimento (o a non pagarlo).
L'Agenzia delle Entrate comunicherà la richiesta al coniuge o ex coniuge. Questi potrà opporsi ma solo adducendo motivi validi.
La propria privacy in questo caso è un motivo assolutamente insufficiente.


35020/2010 
I)n passato gli organismoi tri  

mercoledì 13 novembre 2013

Una strampalata decisione tributaria sulla detraibilità dell'assegno di mantenimento per il coniuge

Come abbiamo già scritto in questo blog, l'assegno di mantenimento per il coniuge è detraibile.
E' anche logico pensare che sia detraibile l'aumento secondo il coefficiente ISTAT.
Invece non è esattamente così.
Secondo l'Agenzia delle Entrate  (risoluzione 448/E) se l'aumento ISTAT non è stato specificatamente indicato tra le condizioni di separazione (consensuale o giudiziale, omologata dal tribunale) non può essere detratto.
Di conseguenza se volontariamente si aumenta l'assegno secondo il coefficiente ISTAT per il costo della vita, la parte aumentata non sarà deducibile.
In altri termini bisogna per evitare questo fare una modifica - magari consensuale - delle condizioni di separazione, facendola omologare o decidere dal Tribunale.
Il problema è che nella maggior parte dei casi la spesa non giustifica l'impresa ...