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venerdì 9 maggio 2014

Basta la ripresa della convivenza per far cessare l'assegno di mantenimento?

Per l'art. 157 del codice civile (riportato sotto) i coniugi separati possono far cessare lo stato di separazione con un apposito accordo o "con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione".
Si ritiene quindi comunemente che basti "rimettersi insieme" per far cessare la separazione. Di fatto non basta avere magari rapporti sessuali o stare insieme durante una vacanza, ad esempio. Occorre che ci sia un vero e proprio riprendere concordemente lo stato matrimoniale, sotto tutti gli aspetti.
In questo senso non sono validi ne' la semplice ripresa della convivenza, nè un mero "tentativo" durato pochi giorni.
La Cassazione (9492/2014 sez. VI civile,  del 30/4/2014 ) ha specificato che ove si affermi che la separazione è cessata ex art. 157 bisogna provare non solo la ripresa della convivenza ma anche la "ricostituzione del consortium vitae" tra i coniugi, vale a dire che intendono di nuovo fare vita in
comune, come coppia sposata.
Per la stessa sentenza non fa nemmeno cessare gli effetti della separazione un "esperimento" di ripresa del matrimonio.
Da questo, considerato che le eccezioni ex art. 157 c.c. possono far l'altare il diritto all'assegno di mantenimento, è opportuno che ripresa della convivenza o esperimenti o altro siano consacrati in scritture private redatte da un avvocato. Si potrà così cristallizzare a futura prova che cosa effettivamente si sta facendo e cosa non si sta facendo.
Art. 157 del codice civile.
"Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione."

Addebito della separazione e cessazione assegno mantenimento. Quando uno è colpevole?

L'addebito della separazione ha per effetto l'impossibilità di percepire un assegno di mantenimento.
Il far "addebitare" il fallimento della propria separazione ha quindi una importanza anche economica, non solo orale.
Una ulteriore conseguenza dell'addebito è anche l'impossibilità di ereditare  dal coniuge non colpevole (come se si fosse già divorziati).
Dal punto di vista "economico" bisognerà valutare con il proprio legale, caso per caso, quando convenga questa procedura.
I comportamenti che possono causare l'addebito sono in linea generale quelli contrari ai doveri stabilit nell'art. 143 c.c.Si tratta dell'obbligo di fedeltà, asssistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contributo economico.
Comportamenti come il non vivcere insieme, il maltrattare, il tradire il coniuge, il far mancare i mezzi di sostentamento o la collaborazione materiale, possono far addebitare la separazione.
Ilo tradire è certamente causa di addebito, come lo è picchiare il coniuge.
La giurispruidenza ha però stabilito  un punto fondamentale: il Giudice dovrà valutare se il comportamento "trasgressivo" è intervenuto quando esisteva una situazione di tollerabilità della convivenza o meno.
Su questa linea le sentenze della Cassazione civile n. 8862/2012, 21245/2010 ed altre.
Per questo sarà lecito avere una relazione con un'altra persona quando non esistano rapporti sessuali da anni o magari il coniuge abbia a sua volta da tempo una relazione.
Non è nemmeno causa di addebito l'allontanarsi dalla casa coniugale quando non ci sia una serena ed appaganete intesa sessuale (Cass. civile sentenza 8773 del 31 maggio 2012).
In sostanza potranno anche ssere valutati comportamenti meno appariscenti come il mantenere la casa in disordine o i figli trascurati nel vetsire e nel mangiare o simili.
La Cassazione infatti fissaa dei principi generali che le corti di merito (Tribunale Corte d'Appello) dovranno poi applicare ai casi concreti.



sabato 3 maggio 2014

Se si è in comunione ci si può intestare da soli un immobile? Come?


Se si è in comunione legale dei beni è possibile intestarsi in modo esclusivo la proprietà di un immobile o bene mobile registrato?

Per bene mobile registrato si intende ad esempio un'automobile perché la sua proprietà risulta da pubblici registri.
Tale possibilità sembra in contrasto con le norme sulla comunione dei beni.
E' possibile ad una serie di condizioni.
L'art. 179 c.c. prevede che si possano acquistare beni immobili o mobili registrati, escludendoli dalla comunione. Rimarranno quindi di esclusiva proprietà di uno solo dei coniugi.
Occorre però che all'atto partecipi l'altro coniuge e che dichiari espressamente che tali beni sono di proprietà esclusiva dell'altro, per essere ad esempio beni necessari al suo lavoro, acquistati con i proventi di un'eredità o altro.
Ovviamente, in pratica, sono sorti molti problemi di interpretazione.
Che cosa accade per esempio quando un bene è peronale nella realtà (perché serve esclusivamente al lavoro di un coniuge) ma l'altro non partecipa all'atto? L'altro potrà sempre impugnare l'atto soprattutto per la sua assenza alla stipula.

La soluzione tecnicamente migliore è quella di iniziare un giudizio contro il coniuge che non vuole partecipare all'atto per ottenere che il Giudice dichiari che si tratti di un bene personale. poi con la sentenza si potrà andare dal notaio. Con i tempi della giustizia è una soluzione molto molto teorica... Soluzioni diverse potranno essere cercate nel caso concreto e questo è il compito dell'avvocato.

Per dare un'idea riportiamo sentenze, anche tra loro discordanti, sul tema (Cass. 8 febbraio 1993 n. 1556, Cass. 24 settembre 2004 n. 19250, Corte di Cassazione,  Sezione Unite, 28 ottobre 2009 n. 22755).
Di seguito trascriviamo l'art. 179 codice civile. 
Articolo 179. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (2647).
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’Articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

giovedì 21 novembre 2013

Se un genitore non paga l'assegno di mantenimento, si può chiedere ai nonni?

L'art. 148 del codice civile recita:"  coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. .... "
La norma prevede quindi che in caso di bisogno debbano pagare i nonni per il mantenimento dei nipoti.
Questa norma è stata invocata contro i genitori del figlio che non paga l'assegno.
La Cassazionecivile (con la sentenza , sez. I, del 30 settembre 2010, n. 20509) ha fatto una forte precisazione.
Secondo la Suprema Corte perchè i nonni possano essere condannati al pagamento dell'assegno non versato dal figlio occorre che i genitori dei bambini (entrambi, quindi compresa la parte che non riceve l'assegno) non abbiano mezzi sufficienti per mantenere i figli.
Facciamo il caso in cui il padre non paghi l'assegno per i figli.
La madre non dovrà avere mezzi sufficienti per il mantenimento da sola dei figli; non dovrà nemmeno essere in grado di procurarsi un lavoro conveniente.
Il padre (nello stesso esempio) dovrà essere assolutamente privo di mezzi. Anche se fosse disoccupato ma avesse beni immobili la madre dovrebbe prima provare a fare un pignoramento immobiliare per ricavare il dovuto.
Di conseguenza, dal punto di vista pratico, l'ipotesi del pagamento in surroga da parte die nonni è estremamente rara.
Del resto l'art. 147 c.c. recita: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.."
La prima responsabilità è quindi dei genitori, non certo dei nonni...