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sabato 3 maggio 2014

Se si è in comunione ci si può intestare da soli un immobile? Come?


Se si è in comunione legale dei beni è possibile intestarsi in modo esclusivo la proprietà di un immobile o bene mobile registrato?

Per bene mobile registrato si intende ad esempio un'automobile perché la sua proprietà risulta da pubblici registri.
Tale possibilità sembra in contrasto con le norme sulla comunione dei beni.
E' possibile ad una serie di condizioni.
L'art. 179 c.c. prevede che si possano acquistare beni immobili o mobili registrati, escludendoli dalla comunione. Rimarranno quindi di esclusiva proprietà di uno solo dei coniugi.
Occorre però che all'atto partecipi l'altro coniuge e che dichiari espressamente che tali beni sono di proprietà esclusiva dell'altro, per essere ad esempio beni necessari al suo lavoro, acquistati con i proventi di un'eredità o altro.
Ovviamente, in pratica, sono sorti molti problemi di interpretazione.
Che cosa accade per esempio quando un bene è peronale nella realtà (perché serve esclusivamente al lavoro di un coniuge) ma l'altro non partecipa all'atto? L'altro potrà sempre impugnare l'atto soprattutto per la sua assenza alla stipula.

La soluzione tecnicamente migliore è quella di iniziare un giudizio contro il coniuge che non vuole partecipare all'atto per ottenere che il Giudice dichiari che si tratti di un bene personale. poi con la sentenza si potrà andare dal notaio. Con i tempi della giustizia è una soluzione molto molto teorica... Soluzioni diverse potranno essere cercate nel caso concreto e questo è il compito dell'avvocato.

Per dare un'idea riportiamo sentenze, anche tra loro discordanti, sul tema (Cass. 8 febbraio 1993 n. 1556, Cass. 24 settembre 2004 n. 19250, Corte di Cassazione,  Sezione Unite, 28 ottobre 2009 n. 22755).
Di seguito trascriviamo l'art. 179 codice civile. 
Articolo 179. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (2647).
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’Articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

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