
La Cassazione si è occupata da poco di un caso del genere.
Vediamo cosa ha deciso con la sentenza 6289 del 19.3.2014.
Il tribunale di Viterbo aveva esaminato il caso di due coniugi che si erano separati dopo otto anni ma la separazione di fatto c'era stata dopo quattro. Aveva quindi stabilito un assegno di € 200,00 mensili.
La Corte d'Appello di Roma, aveva ridotto l'assegno ad € 100,00.
La moglie è proprietaria dell'appartamento dove vive ma è disoccupata, pur essendo parrucchiera e conoscendo bene due lingue.
Il marito dopo il divorzio si è sposato di nuovo ed ha avuto un nuovo figlio.
Per questo chiedeva che l'assegno di € 200,00 mensili stabilito per la moglie fosse revocato. La sua tesi è che per la nascita del nuovo figlio le sue possibilità economiche si sono di nuovo ridotte.
Il figlio avuto dal primo matrimonio, pur essendo affidato congiuntamente, vive con il padre.
La Corte d'Appello di Roma gli aveva dato sostanzialmente ragione, comparando di nuovo la situazione economica degli ex coniugi e rilevando che la ex moglie, per la sua qualifica professionale, conoscenza di due lingue e gioventù, poteva ben trovarsi un altro lavoro.
La Cassazione ha ragionato affermando che la nascita di un nuovo figlio è un fatto che automaticamente non può determinare la riduzione dell'assegno divorzile per l'ex coniuge. Si tratta infatti di vedere concretamente in che modo tale nascita abbia influito economicamente.
Tanto per fare un esempio, se Berlusconi avesse un nuovo figlio non sarebbe facilmente sostenibile che la nascita gli un nuovo figlio non gli permette più di pagare un assegno a Veronica Lario...
Di conseguenza la Cassazione, ritenendo però possibile che la nuova situazione abbia ridotto le possibilità dell'uomo, ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello: questa dovrà eliminare l'assegno per il coniuge qualora concretamente la nuova nascita abbia ridotto il reddito dell'ex marito - in riferimento alla capacità reddituale della moglie.

Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria."
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