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sabato 31 maggio 2014

Spetta l'assegno di mantenimento al figlio specializzando in medicina?

 Il padre divorziato versa un assegno di mantenimento di € 450,00 mensili per la figlia. Questa è entrata in ospedale come specializzanda in medicina. Per questo percepisce un compenso di € 22.700,00 lordi annui.
Il padre ha ritenuto di non dover pagare l'assegno di mantenimento per la figlia. Il suo ragionamento era che la figlia percepoisce un reddito e che quindi non ha diritto all'assegno.
La Corte di Appello di Salerno.ha rigettato la domanda del padre: ha infatti ritenuto che il denaro percepito dalla figlia sia una borsa di studio e quindi non un reddito.

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, (11414 del 22 maggio 2014) ha invece accolto il ricorso del padre, revocando l'assegno. 
Per la Suprema Corte, la natura di tale attività (art. 40 d.lgs 368/1999) va considerata un impegno a tempo pieno che assicura anche la facoltà dell'esercizio della libera professione intramoenia. Rileva anche che tale lavoro è soggetto a regime fiscale e contributivo.
Di conseguenza l'assegno a carico del padre va revocato nel momento in cui il figlio raggiunga uno status di autosufficienza economica.

giovedì 1 maggio 2014

Assegno di mantenimento per il coniuge si riduce se il marito ha un altro figlio?

Un caso frequente è quello del coniuge che dopo il divorzio si sposa di nuovo ed ha un altro figlio. Che cosa accade all'assegno di mantenimento per il il coniuge (spesso la moglie)?
La Cassazione si è occupata da poco di un caso del genere. 
Vediamo cosa ha deciso con la sentenza 6289 del 19.3.2014.
Il tribunale di Viterbo aveva esaminato il caso di due coniugi che si erano separati dopo otto anni ma la separazione di fatto c'era stata dopo quattro. Aveva quindi stabilito un assegno di € 200,00 mensili.
La Corte d'Appello di Roma, aveva ridotto l'assegno ad € 100,00.
La moglie è proprietaria dell'appartamento dove  vive ma è disoccupata, pur essendo parrucchiera e conoscendo bene due lingue.
Il marito dopo il divorzio si è sposato di nuovo ed ha avuto un nuovo figlio.
Per questo chiedeva che l'assegno di € 200,00 mensili stabilito per la moglie fosse revocato. La sua tesi è che per la nascita del nuovo figlio le sue possibilità economiche si sono di nuovo ridotte.
Il figlio avuto dal primo matrimonio, pur essendo affidato congiuntamente, vive con il padre.
La Corte d'Appello di Roma gli aveva dato sostanzialmente ragione, comparando di nuovo la situazione economica degli ex coniugi e rilevando che la ex moglie, per la sua qualifica professionale, conoscenza di due lingue e gioventù, poteva ben trovarsi un altro lavoro.
La Cassazione ha ragionato affermando che la nascita di un nuovo figlio è un fatto che automaticamente non può determinare la riduzione dell'assegno divorzile per l'ex coniuge. Si tratta infatti di vedere concretamente in che modo tale nascita abbia influito economicamente.
Tanto per fare un esempio, se Berlusconi avesse un nuovo figlio non sarebbe facilmente sostenibile che la nascita gli un nuovo figlio non gli permette più di pagare un assegno a Veronica Lario...
Di conseguenza la Cassazione, ritenendo però possibile che la nuova situazione abbia ridotto le possibilità dell'uomo, ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello: questa dovrà eliminare l'assegno per il coniuge qualora concretamente la nuova nascita abbia ridotto il reddito dell'ex marito - in riferimento alla capacità reddituale della moglie.
Riportiamo le parole della Cassazione (6289/2014):" ... il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sent. n. 4551 del 2012, n. 25010 del 2007).
Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria."

martedì 18 febbraio 2014

Bisogna pagare l'assegno al figlio che diventa maggiorenne?

Cosa succede quando un figlio diventa maggiorenne?
Cessa la potestà genitoriale, certamente. Il figlio può autodeterminarsi.
Mantiene però il diritto all'assegno di mantenimento che sia stato stabilito in sede di separazione o divorzio.
Si può smettere di pagare solo quando il ragazzo/a sia diventato economicamente autonomo.
Questo succede nel momento in cui trova un lavoro stabile, consono, regolarmente retribuito, in modo tale da avere assicurata una vita dignitosa.
Non occorre che il lavoro sia particolarmente prestigioso; occorre che gli possa assicurare una vita dignitosa.
Se il figlio avesse rifiutato senza giusto motivo una occupazione con queste caratteristiche potrebbe essere ugualmente dichiarato decaduto dal diritto all'assegno.
La normativa applicabile ai figli maggiorenni è quella contenuta nell'art. 155 quinquies del codice civile, introdotto nel 2006.
Di regola l'assegno va pagato direttamente al figlio.

mercoledì 22 gennaio 2014

Se chi deve dare l'assegno di mantenimento si ammala si può ridurre l'assegno?

Ho recentemente avuto un caso particolare.
I coniugi si sono separati tanti anni fa. Allora, con una separazione consensuale il marito si obbligò a pagare alla moglie un assegno mensile di € 600.
Nel corso degli anni la moglie non ha trovato lavoro o comunque non l'ha comunicato.
Il marito è andato in pensione ed ha continuato a pagare l'assegno con un notevole sforzo.
Ora però il marito si è ammalato di Alzheimer ed ha perso da una parte la coscienza piena e dall'altra ha bisogno di assistenza.
Si può quindi eliminare l'assegno visto che nel bilanciamento delle posizioni quello che oggi è nelle condizioni peggiori, anche se lui percepisce una modesta pensione e la moglie no.
Proceduralmente, in questi casi, si dovrà chiedere una modifica dei provvedimenti di separazione o il divorzio, sempre con la richiesta di revoca dell'assegno.
Una recentissima sentenza della Cassazione (Cassazione Civile sentenza 927/2014 del 17.1.2014) ha appunto stabilito il principio che l'assegno possa essere revocato e ridotto in un caso simile.

sabato 26 ottobre 2013

Che valore hanno gli accordi dei coniugi sulle modifiche dell'assegno di mantenimento?

Può capitare che dopo la separazione i coniugi vogliano modificare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito a favore di uno di loro o magari modificarlo.
Il codice di procedura civile prevede un apposito procedimento (art.li 710 e 711) per la modifica delle condizioni di separazione. Fermio rimanendo che detto procedimento è sempre preferibile (per la sua ufficialità e certezza) anche in caso di accordo, ci si chiede quale sia il valore di una scrittura privata che – ad esempio – riduca l'assegno.

La Corte di Cassazione (sez. 1 civile, sent. 20.10.2005 n. 20290) ha stabilito che dette scritture private siano perfettamente valide, qualora redatte dopo l'omologa della separazione. Questo in quanto i relativi diritti rientrano nella disponibilità delle parti ex art. 1322 c.c.
Qualora invece detti accordi fossero stati redatti prima dell'omologa, avrebbero valore solo se non in contrasto con le statuizioni omologate dal tribunale. Questo, quindi, aggiungo, anche nel caso in cui l'accordo venga redatto nel brevissimo tempo intercorrente tra la firma della separazione consensuale davanti il Presidente del Tribunale e la sua omologa.
La sentenza parla dell'assegno tra coniugi; non si riferisce all'assegno a favore dei minori. In questo caso non esiste la piena disponibilità delle parti: esiste infatti un interesse pubblico a che siano prese le giuste decisioni a favore dei minorenni.

Per questo il Pubblico Ministero da obbligatoriamente il parere sulle condizioni di separazione che riguardino i minorenni.
Dal punto di vista pratico le cose possono anche complicarsi. 
Si tratta infatti di scritture private che (come tutte le scritture private) sono teoricamente valide ma non offrono tutta la sicurezza di un provvedimento giudiziale. Ad esempio possono sempre perdersi materialmente o possono essere contestate.

Non danno inoltre diritto ad una possibilità di azione esecutiva immediata come avviene per una decisione del Tribunale.

Le scritture private sono quindi certamente valide ma è sempre preferibile trasformarle in provvedimenti giudiziali esecutivi.

sabato 5 ottobre 2013

Se non si versa l'assegno di mantenimento decade l'affidamento condiviso?

Per le norme sulla separazione la regola generale è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori.
Questa normativa è una riforma abbastanza recente ed è indubbiamente un segno di civiltà e di positiva evoluzione giuridica. Basti pensare che in passatto il coniuge non affidatario non poteva nemmeno andare a parlare con gli insegnanti dei figli.
Che cosa accade però se il padre, ad esempio, non versa l'assegno per i figli?
In questi casi spesso la madre sostiene di avere il diritto di non fargli vedere i figli. 
Questo è sicuramente errato perchè, come in tutta la normativa sull'affidamento, l'interesse prioritario è quello dei figli, del loro corretto sviluppo. Non è accettabile questa sorta di presa in ostaggio.
Quindi il padre avrà sempre il diritto di vedere ed avere con se' i figli.
Le cose però possono cambiare sotto altri aspetti.
La Corte di Cassazione (sent. Del 17.12.2009, n. 26587) ha stabilito che il mancato versamento si possa considerare come segno di disinteresse nei confronti dei figli.
Di conseguenza il coniuge inadempiente darebbe la dimostrazione di occuparsi seriamente dei figli.

Secondo la Cassazione, di conseguenza, potrebbe dichiararsi cessato l'affidamento condiviso, con la trasfromazione in affidamento esclusivo alla madre.

domenica 15 settembre 2013

Assegno mantenimento = rendita infinita? Proposta di riforma.

L'attuale legge sulla separazione e sul divorzio prevede che se il coniuge non è autosufficiente o ha un reddito che non gli permette lo stesso regime di vita che aveva durante il matrimonio sia beneficiario di un assegno di mantenimento.
Giustissimo come concetto. Nella pratica si può però prestare ad abusi.
Prendiamo il caso di una moglie che abbia 25 anni al momento della separazione. Supponiamo che abbia un buon assegno di mantenimento perché il marito è un ricco commerciante.
Supponiamo anche che magari il matrimonio sia durato un anno.
Supponiamo anche che questa donna non abbia voglia ed interesse a trovarsi un lavoro.
Il risultato è che è molto probabile che abbia un assegno vita natural durante, con una quota anche della pensione dell'ex marito se premuore.
Ci sono altri casi in cui la situazione è totalmente diversa.
Supponiamo che la moglie di 25 anni sia invalida; qui è evidente che la situazione sia ben diversa.
Supponiamo altresì che abbia 50 anni, età in cui non è facile trovare un lavoro.
L'attuale legge è sostanzialmente ispirata ad una situazione sociale che è quella di molti decenni fa: allora il matrimonio era tendenzialmente per la vita ed erano pochissime le coppie separate. Le moglie rano per lo più casalinghe ed il lavoro femminile era decisamente minoritario e spesso mal pagato.
Oggi la situazione è totalmente diversa. Un matrimonio che duri tutta la vita non è più la regola: è l'eccezione. La figura della donna è totalmente diversa per le conquiste sociali degli ultimi decenni. Oggi è autonoma, di cultura pari e spesso superiore all'uomo, perfettamente in grado di cavarsela da sola. Nei fatti è anche comune che sia il marito a guadagnare di meno.
Non ho comunque mai visto mariti chiedere l'assegno di mantenimento, pur con reddito inferiore; probabilmente qui giocano fattori psicoloogici e sociali. Il discorso è però perfettamente identico perchè la legge non distingue tra marito e moglie, tra uomo e donna.
Abbiamo inserito due immagini. Nella prima, si vede una donna super felice del suo lavoro di dattilografa. Oggi la stessa donna fa l'ingegnere o il dirigente industriale.
Anche per questo, è opportuno che la legislazione sia cambiata, adattata alla nuova situazione.
Si può stabilire che, in alcuni casi, l'assegno di mantenimento per il coniuge non sia più “infinito” ma “a tempo”, ad esempio per 10 anni dopo la separazione. Il giudice potrebbe valutare caso per caso e decidere.
La decisione potrebbe essere sempre rivista in caso di sopravvenienze che rendano difficile o impossibile trovare oggettivamente una nuova occupazione.
La Corte di Cassazione (sent. 28870/11) ha cercato di risolvere questo problema stabilendo che "... non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro." Per questo principio non basta essere disoccupati ma occorre anche che non si abbia la possibiloità di trovare lavoro. Si tratta comunque di una sentenza e non di una legge. Il principio può facilmente quindi cambiare, senza alcuna certezza.
Avv. Umberto Chialastri




lunedì 9 settembre 2013

Si può avere indietro quanto ingiustamente versato per l'assegno di mantenimento?

Nel giudizio di separazione, ad esempio, in prima udienza, il Presidente può stabilire un assegno di mantenimento.
Cosa succede se questo viene successivamente revocato perchè non ne sussistevano i presupposti?
Chi ha pagato ha diritto alla restituzione di quanto versato per motivazioni che sono risultate insussistenti?
L'orientamento della Cassazione è negativo. Si veda ad esempio la sentenza 13060 del 2002 Cass. Civile.
La stessa Cassazione ha però successivamente precisato che il provvedimento non sia stato emesso a seguito di dichiarazioni gravemente mendaci della parte a favore della quale fu stabilito.
La sentenza Cass. Sez. I Civile, n. 21675 del 4 dicembre 2012, ha esaminato il caso di una donna che aveva chiesto l'assegno per il figlio invalido ma che non era del marito.
In sostanza aveva taciuto questa circostanza, inducendo in errore il Magistrato.
Una volta scoperta la realtà l'assegno è stato revocato in quanto non può essere stabilito un carico del genere a chi non sia il genitore .
La difesa della madre aveva impugnato la sentenza ricordando la giurisprudenza per la quale non si può chiedere indietro quanto versato per il mantenimento dei figli. (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994)
La Corte ha stabilito il principio per cui se il provvedimento del Magistrato è stato causato dalla grave malafede, l'assegno dovrà essere restituito.