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giovedì 2 gennaio 2014

Carcere per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

"Articolo 570 codice penale. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti  o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."
A parole è tutto molto semplice ma questa norma non viene spesso applicata per una serie di fattori, a cominciare dall'atteggiamento delle parti. Quanta gente conosciamo che non paga l'assegno? Quanta gente è stata veramente in carcere?

sabato 5 ottobre 2013

Se non si versa l'assegno di mantenimento decade l'affidamento condiviso?

Per le norme sulla separazione la regola generale è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori.
Questa normativa è una riforma abbastanza recente ed è indubbiamente un segno di civiltà e di positiva evoluzione giuridica. Basti pensare che in passatto il coniuge non affidatario non poteva nemmeno andare a parlare con gli insegnanti dei figli.
Che cosa accade però se il padre, ad esempio, non versa l'assegno per i figli?
In questi casi spesso la madre sostiene di avere il diritto di non fargli vedere i figli. 
Questo è sicuramente errato perchè, come in tutta la normativa sull'affidamento, l'interesse prioritario è quello dei figli, del loro corretto sviluppo. Non è accettabile questa sorta di presa in ostaggio.
Quindi il padre avrà sempre il diritto di vedere ed avere con se' i figli.
Le cose però possono cambiare sotto altri aspetti.
La Corte di Cassazione (sent. Del 17.12.2009, n. 26587) ha stabilito che il mancato versamento si possa considerare come segno di disinteresse nei confronti dei figli.
Di conseguenza il coniuge inadempiente darebbe la dimostrazione di occuparsi seriamente dei figli.

Secondo la Cassazione, di conseguenza, potrebbe dichiararsi cessato l'affidamento condiviso, con la trasfromazione in affidamento esclusivo alla madre.

mercoledì 2 ottobre 2013

Garanzie speciali per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

Quando l'assegno di mantenimento non viene pagato o non viene pagato regolarmente, si può applicare il sesto comma dell'art. 156 del codice civile.
“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.”
In altri termini si possono sequestrare i suoi beni immobili o – ancora più semplicemente – si può ordinare a chi debba denaro all'inadempiente di versarli direttamente a chi ne abbia diritto.
In pratica si può ad esempio chiedere che chi paga lo stipendio al marito inadempiente versi direttamente alla moglie una parte dello stipendio stesso. E' quindi evidentemente una garanzia pratica molto forte.
Non è infatti strano che si cerchi di premere sul coniuge facendo tardare l'assegno o dandoglielo magari solo in parte.
Quello che rafforza ancora di più la garanzia – rispetto al sequestro / pignoramento normale è quanto stabilito nella sentenza della Cassazione civile n. 4861/1989 (emessa dalla I sez. il 15.11.1989).
Nel sequestro normale infatti bisogna dimostrare il possibile pregiudizio; nel nostro caso si tratterebbe di dimostrare che il coniuge abbia commesso un inadempimento grave o comunque abbia l'intenzione di non pagare il dovuto. E' facile capire che provare cose del genere non è certamente agevole.

La Cassazione ha stabilito che, nel caso dell'art. 156 c.c., non ci sia affatto bisogno di dimostrare quanto sopra. Basta dimostrare il mancato pagamento (totale o parziale) per avere un sequestro o l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.