Blog dedicato esclusivamente all'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli (separazioni, divorzi, convivenze, tribunale minorenni)
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giovedì 2 gennaio 2014
sabato 5 ottobre 2013
Se non si versa l'assegno di mantenimento decade l'affidamento condiviso?
Per le norme sulla separazione la
regola generale è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori.
Questa normativa è una riforma
abbastanza recente ed è indubbiamente un segno di civiltà e di
positiva evoluzione giuridica. Basti pensare che in passatto il
coniuge non affidatario non poteva nemmeno andare a parlare con gli
insegnanti dei figli.
Che cosa accade però se il padre, ad
esempio, non versa l'assegno per i figli?
In questi casi spesso la madre sostiene
di avere il diritto di non fargli vedere i figli.
Questo è sicuramente errato perchè,
come in tutta la normativa sull'affidamento, l'interesse prioritario
è quello dei figli, del loro corretto sviluppo. Non è accettabile questa sorta di presa in ostaggio.
Quindi il padre avrà
sempre il diritto di vedere ed avere con se' i figli.
Le cose però possono cambiare sotto
altri aspetti.
La Corte di Cassazione (sent. Del
17.12.2009, n. 26587) ha stabilito che il mancato versamento si possa
considerare come segno di disinteresse nei confronti dei figli.
Di conseguenza il coniuge inadempiente
darebbe la dimostrazione di occuparsi seriamente dei figli.
Secondo la Cassazione, di conseguenza,
potrebbe dichiararsi cessato l'affidamento condiviso, con la
trasfromazione in affidamento esclusivo alla madre.
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mercoledì 2 ottobre 2013
Garanzie speciali per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.
Quando l'assegno di
mantenimento non viene pagato o non viene pagato
regolarmente, si può applicare il sesto comma dell'art. 156 del
codice civile.
“In caso di
inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e
ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme
di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata
direttamente agli aventi diritto.”
In altri termini si
possono sequestrare i suoi beni immobili o – ancora più
semplicemente – si può ordinare a chi debba denaro
all'inadempiente di versarli direttamente a chi ne abbia diritto.
In pratica si può ad
esempio chiedere che chi paga lo stipendio al marito inadempiente
versi direttamente alla moglie una parte dello stipendio stesso. E'
quindi evidentemente una garanzia pratica molto forte.
Non è infatti strano che
si cerchi di premere sul coniuge facendo tardare l'assegno o
dandoglielo magari solo in parte.
Quello che rafforza
ancora di più la garanzia – rispetto al sequestro / pignoramento
normale è quanto stabilito nella sentenza della Cassazione civile n.
4861/1989 (emessa dalla I sez. il 15.11.1989).
Nel sequestro normale
infatti bisogna dimostrare il possibile pregiudizio; nel nostro caso
si tratterebbe di dimostrare che il coniuge abbia commesso un
inadempimento grave o comunque abbia l'intenzione di non pagare il
dovuto. E' facile capire che provare cose del genere non è
certamente agevole.
La Cassazione ha
stabilito che, nel caso dell'art. 156 c.c., non ci sia affatto
bisogno di dimostrare quanto sopra. Basta dimostrare il mancato
pagamento (totale o parziale) per avere un sequestro o l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
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