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mercoledì 2 ottobre 2013

Garanzie speciali per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

Quando l'assegno di mantenimento non viene pagato o non viene pagato regolarmente, si può applicare il sesto comma dell'art. 156 del codice civile.
“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.”
In altri termini si possono sequestrare i suoi beni immobili o – ancora più semplicemente – si può ordinare a chi debba denaro all'inadempiente di versarli direttamente a chi ne abbia diritto.
In pratica si può ad esempio chiedere che chi paga lo stipendio al marito inadempiente versi direttamente alla moglie una parte dello stipendio stesso. E' quindi evidentemente una garanzia pratica molto forte.
Non è infatti strano che si cerchi di premere sul coniuge facendo tardare l'assegno o dandoglielo magari solo in parte.
Quello che rafforza ancora di più la garanzia – rispetto al sequestro / pignoramento normale è quanto stabilito nella sentenza della Cassazione civile n. 4861/1989 (emessa dalla I sez. il 15.11.1989).
Nel sequestro normale infatti bisogna dimostrare il possibile pregiudizio; nel nostro caso si tratterebbe di dimostrare che il coniuge abbia commesso un inadempimento grave o comunque abbia l'intenzione di non pagare il dovuto. E' facile capire che provare cose del genere non è certamente agevole.

La Cassazione ha stabilito che, nel caso dell'art. 156 c.c., non ci sia affatto bisogno di dimostrare quanto sopra. Basta dimostrare il mancato pagamento (totale o parziale) per avere un sequestro o l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.

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