
“In caso di
inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e
ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme
di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata
direttamente agli aventi diritto.”
In altri termini si
possono sequestrare i suoi beni immobili o – ancora più
semplicemente – si può ordinare a chi debba denaro
all'inadempiente di versarli direttamente a chi ne abbia diritto.
In pratica si può ad
esempio chiedere che chi paga lo stipendio al marito inadempiente
versi direttamente alla moglie una parte dello stipendio stesso. E'
quindi evidentemente una garanzia pratica molto forte.
Non è infatti strano che
si cerchi di premere sul coniuge facendo tardare l'assegno o
dandoglielo magari solo in parte.
Quello che rafforza
ancora di più la garanzia – rispetto al sequestro / pignoramento
normale è quanto stabilito nella sentenza della Cassazione civile n.
4861/1989 (emessa dalla I sez. il 15.11.1989).

La Cassazione ha
stabilito che, nel caso dell'art. 156 c.c., non ci sia affatto
bisogno di dimostrare quanto sopra. Basta dimostrare il mancato
pagamento (totale o parziale) per avere un sequestro o l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.
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