Può
capitare che dopo la separazione i coniugi vogliano modificare
l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito a favore di uno di
loro o magari modificarlo.
Il
codice di procedura civile prevede un apposito procedimento (art.li
710 e 711) per la modifica delle condizioni di separazione. Fermio
rimanendo che detto procedimento è sempre preferibile (per la sua
ufficialità e certezza) anche in caso di accordo, ci si chiede quale
sia il valore di una scrittura privata che – ad esempio – riduca
l'assegno.
La
Corte di Cassazione (sez. 1 civile, sent. 20.10.2005 n. 20290) ha
stabilito che dette scritture private siano perfettamente valide,
qualora redatte dopo l'omologa della separazione. Questo in quanto i
relativi diritti rientrano nella disponibilità delle parti ex art.
1322 c.c.
Qualora
invece detti accordi fossero stati redatti prima dell'omologa,
avrebbero valore solo se non in contrasto con le statuizioni
omologate dal tribunale. Questo, quindi, aggiungo, anche nel caso in
cui l'accordo venga redatto nel brevissimo tempo intercorrente tra la
firma della separazione consensuale davanti il Presidente del
Tribunale e la sua omologa.
La
sentenza parla dell'assegno tra coniugi; non si riferisce all'assegno
a favore dei minori. In questo caso non esiste la piena disponibilità
delle parti: esiste infatti un interesse pubblico a che siano prese
le giuste decisioni a favore dei minorenni.
Per
questo il Pubblico Ministero da obbligatoriamente il parere sulle
condizioni di separazione che riguardino i minorenni.
Dal
punto di vista pratico le cose possono anche complicarsi.
Si tratta
infatti di scritture private che (come tutte le scritture private) sono teoricamente valide ma non offrono tutta la sicurezza di un provvedimento giudiziale. Ad esempio possono
sempre perdersi materialmente o possono essere contestate.
Non
danno inoltre diritto ad una possibilità di azione esecutiva
immediata come avviene per una decisione del Tribunale.
Le
scritture private sono quindi certamente valide ma è sempre
preferibile trasformarle in provvedimenti giudiziali esecutivi.
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