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sabato 26 ottobre 2013

Che valore hanno gli accordi dei coniugi sulle modifiche dell'assegno di mantenimento?

Può capitare che dopo la separazione i coniugi vogliano modificare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito a favore di uno di loro o magari modificarlo.
Il codice di procedura civile prevede un apposito procedimento (art.li 710 e 711) per la modifica delle condizioni di separazione. Fermio rimanendo che detto procedimento è sempre preferibile (per la sua ufficialità e certezza) anche in caso di accordo, ci si chiede quale sia il valore di una scrittura privata che – ad esempio – riduca l'assegno.

La Corte di Cassazione (sez. 1 civile, sent. 20.10.2005 n. 20290) ha stabilito che dette scritture private siano perfettamente valide, qualora redatte dopo l'omologa della separazione. Questo in quanto i relativi diritti rientrano nella disponibilità delle parti ex art. 1322 c.c.
Qualora invece detti accordi fossero stati redatti prima dell'omologa, avrebbero valore solo se non in contrasto con le statuizioni omologate dal tribunale. Questo, quindi, aggiungo, anche nel caso in cui l'accordo venga redatto nel brevissimo tempo intercorrente tra la firma della separazione consensuale davanti il Presidente del Tribunale e la sua omologa.
La sentenza parla dell'assegno tra coniugi; non si riferisce all'assegno a favore dei minori. In questo caso non esiste la piena disponibilità delle parti: esiste infatti un interesse pubblico a che siano prese le giuste decisioni a favore dei minorenni.

Per questo il Pubblico Ministero da obbligatoriamente il parere sulle condizioni di separazione che riguardino i minorenni.
Dal punto di vista pratico le cose possono anche complicarsi. 
Si tratta infatti di scritture private che (come tutte le scritture private) sono teoricamente valide ma non offrono tutta la sicurezza di un provvedimento giudiziale. Ad esempio possono sempre perdersi materialmente o possono essere contestate.

Non danno inoltre diritto ad una possibilità di azione esecutiva immediata come avviene per una decisione del Tribunale.

Le scritture private sono quindi certamente valide ma è sempre preferibile trasformarle in provvedimenti giudiziali esecutivi.

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