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domenica 12 gennaio 2014

Il disoccupato deve pagare l'assegno di mantenimento per moglie e figli?

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 51027 del 18.12.2013, si è occupata del caso di un marito che non aveva pagato l'assegno per moglie e figli, sostenendo di non poterlo fare per il suo stato di disoccupazione.
L a Corte ha ritenuto che il semplice stato di disoccupazione non fosse di per se' sufficiente a non pagare l'assegno.
L'imputato (poi condannato) avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto degli sforzi concreti per trovare un lavoro, anche se non adeguato e retribuito modestamente.
Non basta quindi essere disoccupati ma occorre che si siano fatti degli sforzi- concreti per procurarsi il denaro necessario.
Tra l'altro, osservo che come al solito si è ritenuto che i certificati abbiano una portata miracolistica. In una causa il semplice "certificato" di disoccupazione (come di altro) può non significare nulla se non è appoggiato da una prova testimoniale o da altri riscontri.
Tra l'altro la pratica e l'esperienza comune ci insegnano in abbondanza che il nostro paese è pieno di gente che è iscritta alle liste di disoccupazione ma che ha lavori al nero spesso ben retribuiti.
Se veramente si hanno difficoltà economiche, si è disoccupati o si è avuto un abbassamento notevole del reddito,  la soluzione corretta è quella di chiedere al Tribunale una modifica dei provvedimenti di separazione, dimostrando il nuovo stato. Si potrà così eliminare l'assegno per il coniuge, in caso.
L'assegno per i figli potrà essere ridotto ma è quasi impossibile che sia eliminato. Se si sono messi al mondo dei figli (ancora magari molto piccoli) una regola (che non è solo di diritto) impone che se esiste un solo boccone di cibo questo vada ai figli.
E' per questo che una volta un giudice, in mia presenza, disse a una parte che non voleva dare nulla ai figli che, anche se fosse stato veramente disoccupato, avrebbe dovuto rubare (o chiedere l'elemosina), pur di provvedere ai piccoli. 

sabato 26 ottobre 2013

Che valore hanno gli accordi dei coniugi sulle modifiche dell'assegno di mantenimento?

Può capitare che dopo la separazione i coniugi vogliano modificare l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito a favore di uno di loro o magari modificarlo.
Il codice di procedura civile prevede un apposito procedimento (art.li 710 e 711) per la modifica delle condizioni di separazione. Fermio rimanendo che detto procedimento è sempre preferibile (per la sua ufficialità e certezza) anche in caso di accordo, ci si chiede quale sia il valore di una scrittura privata che – ad esempio – riduca l'assegno.

La Corte di Cassazione (sez. 1 civile, sent. 20.10.2005 n. 20290) ha stabilito che dette scritture private siano perfettamente valide, qualora redatte dopo l'omologa della separazione. Questo in quanto i relativi diritti rientrano nella disponibilità delle parti ex art. 1322 c.c.
Qualora invece detti accordi fossero stati redatti prima dell'omologa, avrebbero valore solo se non in contrasto con le statuizioni omologate dal tribunale. Questo, quindi, aggiungo, anche nel caso in cui l'accordo venga redatto nel brevissimo tempo intercorrente tra la firma della separazione consensuale davanti il Presidente del Tribunale e la sua omologa.
La sentenza parla dell'assegno tra coniugi; non si riferisce all'assegno a favore dei minori. In questo caso non esiste la piena disponibilità delle parti: esiste infatti un interesse pubblico a che siano prese le giuste decisioni a favore dei minorenni.

Per questo il Pubblico Ministero da obbligatoriamente il parere sulle condizioni di separazione che riguardino i minorenni.
Dal punto di vista pratico le cose possono anche complicarsi. 
Si tratta infatti di scritture private che (come tutte le scritture private) sono teoricamente valide ma non offrono tutta la sicurezza di un provvedimento giudiziale. Ad esempio possono sempre perdersi materialmente o possono essere contestate.

Non danno inoltre diritto ad una possibilità di azione esecutiva immediata come avviene per una decisione del Tribunale.

Le scritture private sono quindi certamente valide ma è sempre preferibile trasformarle in provvedimenti giudiziali esecutivi.