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domenica 25 maggio 2014

La moglie ha diritto all'aumento dell'assegno anche se il marito ha diminuito il reddito? Valgono le proprietà immobiliari?



L'assegno di mantenimento del coniuge, in sede di separazione, deve tendere ad assicurare la coniuge lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
In questa logica può non contare la diminuzione del reddito di uno dei coniugi.
La Cassazione ha emesso l'interessante sentenza n. 9658/2014 (sez. VI civile 6.5.2014).
Il marito era andato in pensione ed il suo reddito era gravemente diminuito.
La Corte d'Appello aveva determinato l'assegno mensile per moglie e figlia, nella misura di € 1.000,00 mensili.
Il marito aveva fatto ricorso in Cassazione,  sostenendo che l'assegno era eccessivo perchè la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto della diminuzione del suo reddito mensile.
La Cassazione ha confermato la sentenza precedente.
Secondo la Suprema Corte ha poca rilevanza il fatto che il reddito mensile del marito sia diminuito perchè egli è in possesso di notevoli proprietà immobiliari che potrebbe ben alienare in parte per mantenere moglie e figlia.
Si fa riferimento ad un palazzo del valore di € 76.300.000 e ad un terreno di € 8.600.000.
E' importante aver specificato il valore tenuto presente dalla Cassazione per non creare equivoci.
Non si potrebbe infatti, a parere dello scrivente, sostenere lo stesso quando si tratti di vendere un appartamento che è l'unica proprietà del resistente. 
Come altro spunto rilevo che colpisce come, in presenza di proprietà così ingenti, si discuta di un assegno di € 1.000,00 che appare quanto mai misero. 
Anche qui, senza riferimento al caso concreto, ci vorrebbe un equilibrio maggiore nell'affrontare i doveri derivanti da una separazione. Forse in questo caso sarebbe stata utile anche una mediazione familiare.

venerdì 18 aprile 2014

In caso di convivenza si deve restituire quanto avuto?

In riferimento all'assegno di mantenimento ed ai rapporti derivanti dalla convivenza, abbiamo già scritto che la giurisprudenza sta progressivamente equiparando il rapporto tra due conviventi a due coniugi, sotto tanti aspetti.
Si è verificato il caso di due conviventi nel quale l'uomo aveva a più riprese versato sul conto corrente della donna ingenti somme. Al momento della rottura dei rapporti, l'uomo ha chiesto la restituzione di € 120.000.
La donna si è difesa sostenendo che il denaro le era stato dato per i normali rapporti affettivi e di solidarietà tra due persone che si vogliono bene e vivono insieme. Aggiungeva che, per seguire il compagno all'estero, aveva rinunciato ad un lavoro che le faceva guadagnare più di € 10.000 mensili.
Il tribunale e la corte d'appello hanno dato ragione all'uomo sostenendo che i doveri di solidarietà erano stati soddisfatti già offrendo alla donna alloggio e mantenimento giornaliero. Ritenevano anche che l'auto licenziamento della donna non avesse valore in quanto frutto di una libera scelta.
La Corte di Cassazione (sentenza 1277 del 22 gennaio 2014) ha deciso in modo completamente difforme, dando piena ragione alla donna.
Il sostegno economico tra due conviventi - ha ritenuto la Cassazione - è doveroso secondo la coscienza sociale nell'ambito di un rapporto consolidato, nel quale sono comprese la collaborazione e l'assistenza morale e materiale. La Cassazione ritiene che sostenere (come ha fatto la Corte d'Appello) che tutto si possa comprendere in vitto ed alloggio sia "infelice e mortificante".
Ha quindi stabilito che la donna non debba restituire i 120.000 € perché dati in adempimento dell'obbligazione naturale nascente dalla convivenza more uxorio. Nel caso specifico è poi da ritenere che la rilevanza degli importi versati sia anche in relazione con la perdita dell'ottimo impiego che aveva la donna ed al quale ha rinunciato proprio in virtù della convivenza e della necessità di coabitazione.
Ad evitare equivoci rileviamo che i rapporti di convivenza sono ancora ben distinti da quelli matrimoniali, se non altro perché nei primi si tratta di elaborazioni giurisprudenziali e nei secondi di ben consolidate leggi.
E' poi auspicabile che in caso di convivenza (in assenza di leggi statali o di registri presso il Comune) siano redatti degli accordi legali per disciplinare le varie evenienze, compresa la cessazione della convivenza. Si veda il precedente post assegno mantenimento per conviventi


lunedì 31 marzo 2014

E se pago tutto insieme mi libero dell'assegno di mantenimento?

Non è certamente allegro pagare anni dopo una separazione un assegno di mantenimento (ovviamente non parlo del bisogno dell'altra parte).
La legge stabilisce che venga pagato quando ne ricorrono i presupposti; permette però che venga pagato anche in una unica soluzione, con il versamento di un certo capitale (o magari la cessione di un immobile).
In questi casi ci si aspetterebbe la cessazione di ogni obbligo visto che il coniuge ha rinunciato esplicitamente all'assegno a fronte del versamento in una unica soluzione.
Questo è valido finché permane la separazione ma non quando viene chiesto il divorzio. La Corte di Cassazione ha stabilito questo con la sentenza n. 2948 del 10 febbraio 2014.
Attenzione quindi: è inutile svenarsi con un grosso versamento con l'idea che si fa un sacrificio ma poi non si dovrà più nulla.

domenica 12 gennaio 2014

Il disoccupato deve pagare l'assegno di mantenimento per moglie e figli?

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 51027 del 18.12.2013, si è occupata del caso di un marito che non aveva pagato l'assegno per moglie e figli, sostenendo di non poterlo fare per il suo stato di disoccupazione.
L a Corte ha ritenuto che il semplice stato di disoccupazione non fosse di per se' sufficiente a non pagare l'assegno.
L'imputato (poi condannato) avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto degli sforzi concreti per trovare un lavoro, anche se non adeguato e retribuito modestamente.
Non basta quindi essere disoccupati ma occorre che si siano fatti degli sforzi- concreti per procurarsi il denaro necessario.
Tra l'altro, osservo che come al solito si è ritenuto che i certificati abbiano una portata miracolistica. In una causa il semplice "certificato" di disoccupazione (come di altro) può non significare nulla se non è appoggiato da una prova testimoniale o da altri riscontri.
Tra l'altro la pratica e l'esperienza comune ci insegnano in abbondanza che il nostro paese è pieno di gente che è iscritta alle liste di disoccupazione ma che ha lavori al nero spesso ben retribuiti.
Se veramente si hanno difficoltà economiche, si è disoccupati o si è avuto un abbassamento notevole del reddito,  la soluzione corretta è quella di chiedere al Tribunale una modifica dei provvedimenti di separazione, dimostrando il nuovo stato. Si potrà così eliminare l'assegno per il coniuge, in caso.
L'assegno per i figli potrà essere ridotto ma è quasi impossibile che sia eliminato. Se si sono messi al mondo dei figli (ancora magari molto piccoli) una regola (che non è solo di diritto) impone che se esiste un solo boccone di cibo questo vada ai figli.
E' per questo che una volta un giudice, in mia presenza, disse a una parte che non voleva dare nulla ai figli che, anche se fosse stato veramente disoccupato, avrebbe dovuto rubare (o chiedere l'elemosina), pur di provvedere ai piccoli. 

martedì 17 dicembre 2013

Il tribunale è obbligato a mandare la Guardia di Finanza per accertamenti tributari?


In caso di separazione o divorzio il Giudice ha il potere4 di disporre accertamenti tributari tramite la Guardia di Finanza.
Può infatti capitare, ad esempio, che uno dei coniugi abbia un reddito ufficile basso e sianmo dimostrate sue spese molto al di sopra di questo presunto reddito. E' quindi presumibile che se il marito ha comprato un Mercedes nuovo del valore di € 40.000, non sia vero che è sull'orlo del fallimento.
L'accertamento tributario serve proprio a chiarire la situazione reale. In caso di mancata corrispondenza scatterà poi la denuncia agli organi fiscali competenti.
E' però obbligatorio che il giudice disponga questo accertamento?
La Cassazione (sentenza n. 26423/2013 sez. I del 26/11/201) ha stabilito che non lo sia. Il Giudice potrà decidere in autoinomia se procedere o no con tale mezzo, a seconda del suo prudente apprezzamento delle prove.
Se il Tribunale non dispone l'accertamento è però  anche vero che potrà lo stesso decidere tenendo presente le disparità tra la situazione fiscale dichiarata e quello che appare.
In altri termini, seguendo l'esempio di prima, nel caso in cui il marito dichiarti fiscalmente un reddito annuo di € 10.000 ed abbia comprato un'autovettura del valore di € 40.000, il Tribunale potrà ben ritenere che ilm reddito reale è superiore al dichiarato e - ad esempio - condannarlo al pagamento di un assegno mensile per coniuge e figli di € 1.500.