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domenica 28 febbraio 2016

A chi vanno affidati cane e gatto in caso di separazione o fine della convivenza?

Cane, gatto ed altri animali domestici venivano considerati anni fa come oggetti con un valore economico.
Chi faceva del male ad un animale era punito non per il male in se' ma per la sofferenza che poteva dare alla sensibilità degli umani.
In caso di separazione cosa avviene?
E cosa avviene in caso di convivenza, della sua cessazione?
Nel 2004 è stato aggiunto al codice civile l'art. 455 ter che recita:
 "455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio."
In sostanza il cane, il gatto o l'altro animale domestico, viene affidato ad uno dei coniugi o dei conviventi senza che abbia valore l'intestazione all'anagrafe canina (ad esempio) o il regime patrimoniale della famiglia.
Il giudice, per decidere, in caso di disaccordo tra le parti potrà sentire sia la prole, sia un esperto di comportamento animale.
La decisione dovrà essere presa con lo scopo di garantire il maggior benessere all'animale.
Dal fatto che il giudice possa chiedere alla "prole" sembrerebbe che i bambini possano decidere o perlomeno influenzare fortemente la decisione.
In realtà non è così perchè quello che conta è il benessere dell'animale.



domenica 21 febbraio 2016

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento: novembre e dicembre 2015

L'ISTAT,  ha pubblicato gli indici per il mese di dicembre 2015. 

Questo dato serve per calcolare l'adeguamento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dicembre (la data dell'udienza presidenziale di separazione o quella indicata in sentenza, di separazione, divorzio o altro, per la decorrenza). 

La variazione del mese di dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014 è dello 0 %.  Per l'assegno di mantenimento (a differenza che per le locazioni, la percentuale va calcolata per intero).

Questo significa che se un assegno di mantenimento era a dicembre 2014 di € 1.000, a dicembre 2015 diventa (€ 1000/100*100 (cioè 100+0)) € 1.000.  Rimane quindi invariato.

Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) si può usare il foglio di calcolo in fondo a questa pagina. 

I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per l'adeguamento del mese di novembre 2015 rispetto all'anno precedente il discorso è identico, sempre 0 %. I calcoli sono identici a quelli fatti sopra.

venerdì 12 febbraio 2016

Lei non vuole fare sesso con il marito. Lui può avere l'amante?

Ogni tanto la Cassazione dice cose giuste e i vari commentatori una serie di stupidaggini. :)
Più o meno la storia è questa.
Perchè è nato un figlio o chissà per quale motivo lei rifiuta di fare sesso con il marito. Ovviamente la cosa può essere anche al contrario.
A quel punto il marito (o la moglie) si fanno un amante. Il matrimonio salta.
Di chi è la colpa?
Normalmente si pensa sia di chi si è fatto l'amante. Non è così.
La Cassazione ha ripetuto più volte (sent. 19112 del 6.11.2012; ordinanza 2539 della VI sezione civile del 2014) che il non voler avere rapporti sessuali con il coniuge è una ingiuria grave ed una violazione dei doveri del matrimonio. 
C'è chi ha sostenuto che il sesso non è il dovere principale del matrimonio ma francamente - pur ritenedo che ce ne siano molti altri - ritengo che il matrimonio "nasca" sul sesso, sia una formalizzazione ufficiale, sociale dei rapporti sessuali ed affettivi. Si parla oggi di matrimoni gay ma di fatto anche nei matrimoni gay il sesso è il fattore scatenante.
Dal punto di vista pratico vediamo però cosa potrebbe accadere ...
Lui lascia la moglie perchè si è innamorato di un'altra. Afferma che ha cominciato ad avere l'amante perchè la moglie da anni non vuole avere rapporti sessuali.
Detta così la colpa - secondo l'orientamento indicato - è della moglie ma ... supponiamo di andare a vedere i motivi per cui la moglie non vuole fare sesso...
Può anche capitare che non lo voglia fare perchè il marito la picchia o rifiuta di partecipare alle spese della famiglia oppure non sta mai a casa e passa tutto il tempo con i genitori ...
In questi casi la situazione si ribalterebbe di nuovo ed il comportamento della moglie sarebbe del tutto giustificato.
E se lui o lei non possono avere rapporti sessuali per questioni mediche? La cosa è ancora più complicata. :)





19112 6.11.2012

martedì 9 febbraio 2016

La casalinga perde il diritto all'assegno di mantenimento?

Per conoscenza comune se ci si divorzia da una moglie casalinga, bisogna mantenerla.
In passato questo mantenimento è diventato in alcuni casi a vita, con tanto di matrimonio della ex moglie solo religioso per non perdere il diritto all'assegno.
Ovviamente scrivo "moglie" perchè è il caso più comune ma la legge non distingue tra uomo e donna.
In pratica bastava dimostrare che il marito lavorava e la moglie era priva di un reddito, essendo stata casalinga durante  il matrimonio ed essendo disoccupata.
La sentenza 11870 depositata il 9 giugno 2015 (Corte di Cassazione, sezione I civile) è nel solco di  un orientamento diverso.
Per i giudici della Suprema Corte perchè si abbia diritto all'assegno divorzile, non basta che il coniuge disoccupato non lavori. 
Perchè abbia diritto all'assegno occorre anche dimostrare che non può lavorare, per sue condizioni particolari o che comunque non riesce a trovarlo (avendolo cercato seriamente). Nella sentenza indicata la Cass. ha ritenuto che la donna avesse la capacità lavorativa (e su questo si è basata, come il Tribunale e la Corte d'Appello).
Premesso quindi che si ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, occorre dimostrare di non essere in grado di procurarselo autonomamente.
Nel caso esaminato dalla sentenza, l'ex moglie non aveva dimostrato di non poter lavorare e la Corte ha ritenuto che, in assenza di tale dimostrazione, non potesse chiedere nulla.
Per la Corte non basta valutare le relative possibilità economiche attuali ma anche quelle potenziali, quelle che ci si può procurare.
Si tratta poi in particolare di una donna giovane e ben in grado di trovarsi una occupazione.
Certamente come in tutte le questioni giurisprudenziali bisogna avere presente il quadro complessivo. Altrimenti sembrerebbe erroneamente che le ex mogli casalinghe hanno perso il diritto al mantenimento.
Occorre ad esempio che chi chiede l'assegno trovi un lavoro che gli permette lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. 
Non basta che la sig.ra Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi, trovi lavoro come impiegata: in questo caso avrebbe sempre diritto all'assegno di mantenimento divorzile perchè il reddito sarebbe assolutamente al di sotto di quello necessario per avere lo stesso tenore di vita avuto nel matrimonio.


mercoledì 13 gennaio 2016

Si possono detrarre gli assegni familiari dall'assegno di mantenimento?

Il caso è questo: i coniugi si separano e viene stabilito un assegno di mantenimento a favore della moglie e del figlio.
Il marito versa una parte di questo assegno tutti i mesi. Nello stesso tempo chiede all'INPS che gli assegni familiari da lui percepiti vengano versati direttamente alla moglie e così avviene.
La moglie lo denuncia per il reato di cui all'art. 570 c.p.
Il tribunale lo condanna in primo grado e la Corte d'Appello lo assolve. La moglie -parte civile - ricorre in Cassazione. 
La Cassazione (sez. VI penale, sentenza del 15 settembre 2015, n. 44765, ved. testo della sentenza) ha assolto il marito.
La Suprema Corte ha seguito il ragionamento fatto dalla Corte d'Appello.
Nella separazione si era semplicemente stabilito un assegno, senza alcun riferimento agli assegni familiari.
Questi ultimi andavano quindi intesi come un qualcosa completamente al difuori degli accordi di separazione e di esclusiva pertinenza del marito. Quando quest'ultimo ha chiesto all'INPS di versarli alla moglie ha ceduto un "proprio" credito; in pratica è come - ad esempio - se avesse detto ad un suo inquilino di versare l'assegno alla moglie.
L'importo degli assegni familiari va quindi dedotto da quanto dovuto per l'assegno di mantenimento.
Va sottolineato che in questo caso, nulla era stato stabilito sugli assegni familiari. 
La soluzione sarebbe stata ben diversa se si fosse stabilito che il marito doveva versare una somma per l'assegno di mantenimento "oltre" gli assegni familiari. In questo caso sarebbe stata una cosa ben diversa.
Il concetto importante è che gli assegni familiari sono un beneficio a carattere assistenziale che è di stretta competenza di chi lo percepisce in virtù del suo rapporto di lavoro. Il percipiente lo prende come aiuto per le sue esigenze familiari, sia che sia separato o divorziato che no. Gli assegni familiari non spettano agli altri membri della famiglia.


assazione penale, sezione VI, sentenza 15.9.2015 n. 447565 - See more at: http://www.laprevidenza.it/notizie/cassazione-penale/legittimo-il-versamento-degli-assegni-familiari-al-genitore-affidatario-non-lavoratore-come-integrazione-dell-assegno-di-mantenimento-cassazione-penale-sezione-vi-sentenza-1592015-n-447565#sthash.WfY7xujb.dpuf
assazione penale, sezione VI, sentenza 15.9.2015 n. 447565 - See more at: http://www.laprevidenza.it/notizie/cassazione-penale/legittimo-il-versamento-degli-assegni-familiari-al-genitore-affidatario-non-lavoratore-come-integrazione-dell-assegno-di-mantenimento-cassazione-penale-sezione-vi-sentenza-1592015-n-447565#sthash.WfY7xujb.dpuf

mercoledì 11 novembre 2015

Chi paga l'assegno di mantenimento non ha diritto di sapere come vengono spesi i soldi


Alle volte il diritto non è non sembra logico, specialmente se per diritto intendiamo le decisioni della Corte di Cassazione.
Il caso è semplice.
Tizio versa un assegno per il mantenimento dei figli minori.
Nonostante le numerose richieste la moglie non gli dice come spenda il denaro. La soluzione logica sembrerebbe quella che la moglie è obbligata a dimostrare come spende i soldi per i figli o che li spende per i figli e non magari per se stessa.
La Corte di Cassazione civile con la sentenza 12645 del 2015 (18.6.2015) ha deciso che non si abbia alcun diritto al rendiconto.
Questo perchè l'assegni di mantenimento è stabilito in modo forfettario, considerando i redditi dei due genitori.
Detta così non convince molto ed a mio parere esisterebbe la possibilità di far perdere l'assegno a chi lo usa in modo improprio ma di fatto la Cassazione ha questo orientamento.
Ovviamente la richiesta di rendiconto non dovrebbe diventare nella pratica un incubo, un fastidio dato al coniuge con cui vivono i figli; nello stesso tempo un minino di controllo sarebbe giusto che ci fosse.

mercoledì 4 novembre 2015

Adeguamento ISTAT di settembre 2015

L'ISTAT,  ha pubblicato gli indici per il mese di settembre 2015. 
La variazione del mese di settembre 2015 rispetto a settembre 2014 è di -0,1 %. 
Questo significa che se un assegno di mantenimento era a settembre 2014 di € 1.000, a settembre 2015 diventa (€ 1000/100*99,9(cioè 100-0,1)) € 999. 
In questo caso, quindi, l'assegno di mantenimento si riduce. In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere diminuito, in un anno, dello 0,1 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa

pagina. 
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

sabato 25 luglio 2015

L'adeguamento ISTAT di giugno 2015,piccolo aumento.

L'ISTAT,  ha pubblicato gli indici per il mese di giugno. 
La variazione del mese di giugno 2015 rispetto a giugno 2014 è di +0,2 %. 
Questo significa che se un assegno di mantenimento era ad giugno 2014 di € 1.000, a giugno 2015 diventa (€ 1000/100*100,2(cioè 100+0,2)) € 1000,20. 
In questo caso, quindi, l'assegno di mantenimento aumenta. In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,2 %.


Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina. 
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

venerdì 24 luglio 2015

La divorziata che potrebbe lavorare ha diritto all'assegno di mantenimento?

Tendenzialmente l'assegno di mantenimentoè stabilito per permettere che il coniuge mantenga lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Da questo sembra facile dedurre che se una ex moglie (ad esempio) è priva di reddito o lo ha molto basso, ha diritto all'assegno se la situazione del marito è più florida.
Questo anche se il marito (comunque coniuge in condizioni migliori) si è risposato o ha una famiglia di fatto, anche con nuovi figli.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto che la situazione non sia così semplice (sent. Cassazione Civile sez. I,  n. 11870 del 9 giugno 2015).
Ha infatti stabilito che il coniuge che chiede l'assegno debba dimostrare di non poter ricavare un reddito, di non poter svolgere una attività lavorativa.
Non basta quindi dimostrare di essere disoccupati o di percepire un reddito molto basso. Bisogna dimostrare a tutti gli effetti di non poter trovare un lavoro o comunque di non poter avere un reddito migliore.


sabato 13 giugno 2015

L'indice ISTAT di aprile 2015. L'assegno di mantenimento diminuisce.

L'ISTAT, il 13 maggio 2015 ha pubblicato gli indici per il mese di aprile. 
La variazione del mese di aprile 2015 rispetto a aprile 2014 è di -0,3 %. 
Questo significa che se un assegno era ad aprile 2014 di € 1.000, ad aprile 2015 diventa (€ 1000/100*99,7(100-0,3)) € 997,00. 
In questo caso, quindi, l'assegno di mantenimento diminuisce. In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere diminuito, in un anno, dello 0,3 %.

Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina. I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

sabato 6 giugno 2015

Le nuove frontiere del contenzioso familiare e odio dei figli per il padre.

Ho usato intenzionalmente la parola "odio" nel titolo.
Uno dei campi in cui le passioni divampano, facendo bruciare sia l'odio che l'amore, è proprio la famiglia.
In famiglia ci si ama ma si uccide anche.
Il problema, quello che da problemi, è che questi due sentimenti contrastanti spesso convivono e ci fanno andare un momento di qua, un momento di là; questo contrasto ci può devastare dentro.
Venendo al campo del diritto matrimoniale, ho notato una tendenza degli ultimi anni.
In genere si pensa al contenzioso tra la moglie ed il marito.
Ora a questo si è aggiunto un contenzioso che diventa ogni giorno sempre più grave, quello tra i figli ed il padre.
L'ultimo padre con cui ho parlato mi ha chiesto di agire giudizialmente contro il figlio perché gli dia un aiuto per vivere. Lui vive (pagando anche un affitto) con un introito di 600 - 700 € al mese.
Il figlio è un funzionario di banca con un buon reddito.
Al di là dell'aspetto economico, il mio cliente non riusciva nemmeno a parlare raccontando che il figlio (40 anni) rifiuta di vederlo e se lo vede lo insulta. Raccontava di essere contento quando capita che invece di insultarlo lo prende in giro ...
Un mio amico separato ha proposto alla figlia di regalarle un appartamento. La figlia è diventata verde ed ha rifiutato quando il padre ha aggiunto che magari sarebbe potuto venire a dormire una volta ogni tanto, quando fosse capitato a Roma (vive fuori).
Conosco queste due persone e sono tutt'altro che mostri.
Perché capita questo?
E' una dato comune psicologico che ha torto sempre e comunque, per un bambino, il genitore che va via da casa. Il padre è quello che va via, nella quasi totalità dei casi; va via avendo torto o ragione ma questo in pratica non conta. Siamo guidati dai sentimenti, non dalla razionalità, soprattutto se siamo bambini.
Pur con tutta la buona volontà il padre perde - salvo rari e fortunati casi - il suo carisma, il suo potere di guidare il figlio; perde anche l'affetto del figlio. Ci sono padri che profittano della separazione per fuggire ed altri continuano a prendersi cura dei propri figli, spesso con grosse difficoltà.
I ragazzi perdono anche la capacità di incontrarsi con una figura maschile nel mondo della scuola perché la quasi totalità degli insegnanti sono le donne.
Si creano problemi a tal punto che ora ci sono psicologi che si occupano anche di terapia o mediazione familiare tra padri e figli.
Veniamo ora agli aspetti legali.
Per quello che riguarda l'assegno di mantenimento, il padre è tenuto (come la madre) a mantenere il figlio anche quando ha abbondantemente superato la maggiore età. Basta che non sia economicamente autonomo.
Questo accade per i figli bambini ma anche per padri settantenni e figli di 30 o quaranta anni.
Ci sono molte sentenze in questo campo, sempre di più. In questo blog ne ho citate diverse.
Altro aspetto legale è quello del diritto agli "alimenti"  che i genitori in genere hanno nei confronti dei figli.
Gli alimenti sono il minimo che occorre per sopravvivere e quindi tendenzialmente sono inferiori all'assegno di mantenimento per un figlio.
E' prevedibile che in futuro questo tipo di cause aumenti sempre di più.
Il mio lavoro è l'avvocato e guadagno quando la gente litiga. Nello stesso tempo è con fastidio che vedo cause nate non da giuste esigenze ma da semplice odio, soprattutto nel campo familiare.

martedì 18 novembre 2014

In sintesi le nuove procedure per separazioni e divorzi. Negoziazione assistita e consensuale davanti ufficiale d'anagrafe.

Il decreto legge 132/2014 ha profondamente innovato il regime delle separazioni e dei divorzi.
Ne parliamo in sintesi.
La negoziazione assistita è applicabile quando non ci siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave.
Di conseguenza i coniugi possono farsi assistere ognuno da un avvocato ed esperire una trattativa senza bisogno di andare in tribunale.
Qualora sia raggiunta una transazione, il relativo accordo (sia per le separazioni che i divorzi) sarà trascritto dagli avvocati con lo stesso effetto di una sentenza.
I coniugi potranno anche fare a meno degli avvocati (sempre in assenza di figli minorenni o portatori di handicap grave).
Potranno infatti comparire innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o presso quello dove è stato celebrato il matrimonio. 
Lì dichiareranno il loro accordo di separazione o di scioglimento  del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili o di modifica delle condizioni.
Anche qui il valore è equiparato a quello di un provvedimento giudiziale.
A mio parere questa procedura nella maggior parte dei casi semplificherà e leverà lavoro ai tribunali. 
Tutela però di meno il coniuge debole e comunque la giustizia.
Prendiamo il caso, ad esempio, di una moglie maltrattata e succube.
E' evidente che può essere indotta ad accettare condizioni ingiuste e per lei dannose. 
Con il vecchio regime sarebbe comparsa comunque davanti il Tribunale. Il Giudice, vedendo condizioni inique (come la rinuncia ad un assegno di mantenimento)  avrebbe potuto  almeno avvisarla ed invitarla a ragionare.
Questo non accadrà certamente davanti l'Ufficiale di Stato Civile che del resto non avrebbe nemmeno la competenza!
Quindi prosegue l'andazzo delle riforme della giustizia italiana: l'unica cosa che conta è risparmiare, eliminando i processi. La giustizia, il dare ragione a chi ce l'ha e difendere il debole ha sempre meno importanza. Nel caso della negoziazione assistita il problema è minore perchè ognuna delle parti è assistita dal proprio legale.
 

domenica 28 settembre 2014

Se si viveva da tirchi con un marito ricco si ha diritto all'assegno di mantenimento?

Nel post precedente abbiamo scritto che un coniuge ha diritto all'assegno relativamente al regime di vita che si era mantenuto durante il matrimonio.
Abbiamo scritto che questo ha importanza anche se se il coniuge che chiede l'assegno è ricco di per se'.
Il riferimento al regime di vita ci fa arrivare ad una importante precisazione: la sproporzione del reddito tra i coniugi ha importanza  in riferimento al regime di vita.
Supponiamo che la moglie abbia un reddito di € 3.000,00 mensili e che il marito lo abbia di € 10.000,00 mensili.
Non è automatico che spetti l'assegno e che questo debba essere sostanzialmente una media tra i due redditi.
In questo caso la moglie è certamente economicamente autosufficiente.
Bisognerà andare a vedere il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio.
Se erano abituati a spendere grosse cifre probabilmente gli € 3.000 della moglie non saranno sufficiente a mantenere tale tenore. Avrà quindi diritto ad un assegno adeguato.
Qualora i coniugi facessero invece vita ritirata, spendendo lo stretto necessario, la moglie non avrebbe diritto ad alcun assegno.
Colpisce sicuramente ma di fatto la vita matrimoniale tirchia o spendacciona ha sicuramente influsso sull'assegno di mantenimento, ben al di là della morale o del comune modo di sentire.



sabato 9 agosto 2014

La moglie può essere obbligata a pagare l'IRPEF del marito se è divorziata?

Quando i coniugi fanno congiuntamente la dichiarazione dei redditi lo fanno per alcuni vantaggi.
Come sempre ai vantaggi si accompagnano gli svantaggi.
E' stato esaminato il caso di due coniugi ai quali l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento di somme relative all'IRPEF di una dichiarazione congiunta.
Il Fisco sosteneva che esiste la solidarietà tra marito e moglie, nonostante il fatto che esista una separazione o divorzio.
In pratica, il concetto di solidarietà implica che ognuno dei coniugi è responsabile nei confronti del Fisco per l'intera somma. In seguito potrà richiedere al marito o alla moglie l'eventuale parte che non era di sua competenza. E' semplice immaginare cosa succede di fatto qualora il debitore reale non possa pagare o comunque non lo faccia...
La pretesa dell'Agenzia delle Entrate è stata contestata anche sul presupposto che ormai il matrimonio non esisteva più.
La Corte di Cassazione (sent. 17160/2014, sez. VI, 29.7.2014) ha stabilito che la solidarietà esiste anche nel caso di separazione o divorzio.
Leggiamo nella sentenza:"Ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consenti

ta a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale."

sabato 26 luglio 2014

Se l'affidamento è condiviso bisogna pagare l'assegno di mantenimento per i figli?


Lo schema generale della separazione (entrato nella coscienza sociale) è che i figli vengano affidati ad un coniuge (generalmente la madre) e che l'altro genitore debba pagare un assegno per il mantenimento dei figli.
Da qualche anno la situazione è cambiata e l'affidamento è di norma condiviso, nel senso che i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, non solo ad uno di essi.
Non c'è più la differenza giuridica che c'era prima tra coniuge affidatario e non affidatario.
La nuova norma però di fatto permette (ed è logico) che il figlio, pur essendo affidato ad entrambi i genitori, sia "collocato" presso uno di loro.
Ci si chiede quindi se, avendo i genitori pari diritti, si debba pagare l'assegno al coniuge presso il quale abitano i figli.
La Cassazione ha precisato che il genitore presso cui sono collocati i figli ha la necessità maggiore di affrontare le spese per loro; ha quindi necessità (ed è logico) che l'altro genitore contribuisca con un assegno. (sent. 23411 del 4.11.2009, I sez. civile; 22502/2010, sez. 1 civ., 4.11.2010).
Dal tenore stesso della sentenza si evince che la situazione cambierebbe qualora i figli fossero collocati praticamente a metà tra un genitore e l'altro.
Una situazione del genere (compresa l'eventuale permanenza dei figli in due case o nella stessa casa, dove si alternano i genitori) è consentita dalla legge ed anche in un certo senso auspicata.In questo ultimo caso l'assegno non sarebbe dovuto.
Il fatto che il figlio gravi in maniera paritaria su entrambi i genitori potrebbe essere un motivo per la revisione - revoca dell'assegno eventualmente stabilito in precedenza.



mercoledì 18 giugno 2014

Adeguamento istat maggio 2014 dell'assegno di mantenimento.

L'ISTAT, il 13 giugno 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di maggio.
La variazione del mese di maggio 2014 rispetto a maggio 2013 è di +0,4 %.
Questo significa che se un assegno era a maggio 2013 di € 1.000, a maggio 2014 diventa (€ 1000/100*100,4) € 1.004,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,4 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

venerdì 30 maggio 2014

La moglie che rifiuta di passare da part time a full time perde l'assegno di mantenimento del coniuge?

Il caso esaminato dalla Cassazione è questo: la moglie, in sede di determinazione dell'assegno divorzile, ha chiesto il mantenimento dell'assegno di € 1.800,00 mensili.
Il marito aveva chiesto la riduzione dell'assegno sul presupposto che la moglie (dipendente di una azienda che fa parte del suo gruppo) aveva rifiutato il passaggio dall'impiego part time a full time.
In altre parole diceva che non era giusto che lui continuasse a pagare quando la moglie, lavorando un po' di più, tutto il giorno, avrebbe potuto guadagnare di più. 
La Cassazione (sent. 9660/2014 del 6.5.2014, sez. VI civile) ha deciso rigettando la richiesta dell'uomo.
Ci è arrivata attraverso un particolare percorso logico.
La prima considerazione (fondamentale) è che il regime economico  di separazione non vincola quello di divorzio (Cass. sent. 5140/2011).
Applicando al caso concreto, significa che il tribunale del divorzio non era obbligato a tenere come dato di partenza € 1.800,00 mensili (assegno di separazione). Se fosse stato così la soluzione sarebbe stata diversa.
La donna, rifiutando il lavoro a tempo pieno, ha in effetti perso un possibile reddito superiore. Supponendo che la differenza di reddito fosse di € 800, sarebbe logico detrarre tale parte dall'assegno di separazione che diventerebbe di € 1.000,00 (1.800 - 800).
Applicando invece il principio della Cassazione, il tribunale in sede di divorzio ha legittimamente ritenuto che - anche con il passaggio al lavoro a tempo pieno - la differenza di reddito sarebbe rimasta elevata.
Dovendo quindi mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio, vista la fortissima sproporzione tra i redditi dei coniugi, è giustificato non tenere affatto conto dell'aumento reddito che la moglie avrebbe avuto accettando l'aumento di orario.
L'esame di questa sentenza è utile anche per chiarire che per capire cosa ha veramente deciso la Cassazione non basta un esame veloce della massima, occorre seguire tutte le argomentazioni concretamente seguite. In altri casi concreti, secondo gli stessi principi, la Cassazione avrebbe potuto prendere una decisione diversa. Non sarebbe infatti la stessa cosa in caso di sproporzione tra i redditi minore o comunque redditi dei coniugi minori nel complesso.



giovedì 22 maggio 2014

Ecco il testo del disegno di legge sul divorzio breve (2014).

Abbiamo già scritto che, in questi giorni, la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un disegno di legge sul divorzio breve.
Di seguito metto il testo.
Ricordo che ora questa proposta dovrà essere approvata da entrambe le Camere; un disegno analogo è stato approvato nel 2012 ma è morto di consunzione.
La data prevista per la discussione è il 26 maggio ma ... è il giorno successivo le elezioni... 
Vedremo cosa accadrà.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di
presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288
Lello e C. 2200 Di Salvo.



PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
DEI RELATORI

8 aprile 2014

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.
 1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 1o
 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo periodo le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di
separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dal deposito della domanda
di separazione.»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali
dei coniugi, in assenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di
nove mesi».
Art. 2.
 1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel
momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a
vivere separati».

Bonafede, C. 1938 Di

sabato 17 maggio 2014

Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il divorzio breve. E' una bufala?

In questi giorni qualcuno suona la grancassa (anche a fini elettorali) perché la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha approvato il testo della legge sul divorzio c.d. breve.
In realtà il testo andrà poi approvato alla Camera. Da qui passerà al Senato e sarà discusso di nuovo.
Tanto per dare un'idea riporto sotto il testo del provvedimento che fu approvato nel 2012. Dal 2012 è rimasto lettera morta fino ad ora (2014) ma invece di andare avanti in pratica si è allo stesso punto.
Per quello che riguarda la durata, il nuovo testo prevede un anno invece che due come durata massima; è stato infatti abolito il riferimento ai figli minori.
Si è detto che l'abolizione è stata fatta per tutelare la parità dei figli. E' una bufala perché è di prima evidenza che (al di la della scelta legislativa) un bambino di 4 anni è diverso ed ha esigenze diverse rispetto ad un adulto di 30 anni...
Vedremo  che combineranno questa volta...
Chiudo riportando il commento fatto da un separato:"mi auguro che facciano

presto...non ce la faccio più... separato dal 2009, schiacciato dalla malagiustizia, denunciato falsamente di violenza in famiglia... BASTAAAAAAA voglio vivere... lo Stato mi sta uccidendo obbligandomi a mantenere una donna che ha abbandonato figli e casa..."
Con il divorzio "breve" nulla cambierà in situazioni come questa.

Riportiamo il testo del provvedimento del 2012 perchè non è ancora disponibile quello attuale.
Camera dei Deputati, Commissione Giustizia, proposta di legge 29 marzo 2012, n. C. 749-1556-2325-3248-A


TESTO
unificato della Commissione
Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugiTesto in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati dal 21 maggio 2012
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 dellalegge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di due anni».
Art. 2.
1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

lunedì 31 marzo 2014

E se pago tutto insieme mi libero dell'assegno di mantenimento?

Non è certamente allegro pagare anni dopo una separazione un assegno di mantenimento (ovviamente non parlo del bisogno dell'altra parte).
La legge stabilisce che venga pagato quando ne ricorrono i presupposti; permette però che venga pagato anche in una unica soluzione, con il versamento di un certo capitale (o magari la cessione di un immobile).
In questi casi ci si aspetterebbe la cessazione di ogni obbligo visto che il coniuge ha rinunciato esplicitamente all'assegno a fronte del versamento in una unica soluzione.
Questo è valido finché permane la separazione ma non quando viene chiesto il divorzio. La Corte di Cassazione ha stabilito questo con la sentenza n. 2948 del 10 febbraio 2014.
Attenzione quindi: è inutile svenarsi con un grosso versamento con l'idea che si fa un sacrificio ma poi non si dovrà più nulla.