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sabato 26 luglio 2014

L'indice Istat di giugno 2014 per l'adeguamento dell'assegno di mantenimento.

L'ISTAT, il 15 luglio 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di giugno.
La variazione del mese di giugno 2014 rispetto a giugno 2013 è di +0,1 %.
Questo significa che se un assegno era a giugno 2013 di € 1.000, a aprile 2014 diventa (€ 1000/100*100,4) € 1.001,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,1 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

mercoledì 18 giugno 2014

Adeguamento istat maggio 2014 dell'assegno di mantenimento.

L'ISTAT, il 13 giugno 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di maggio.
La variazione del mese di maggio 2014 rispetto a maggio 2013 è di +0,4 %.
Questo significa che se un assegno era a maggio 2013 di € 1.000, a maggio 2014 diventa (€ 1000/100*100,4) € 1.004,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,4 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

sabato 24 maggio 2014

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento aprile 2014.

L'ISTAT, il 13 maggio 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di aprile.
La variazione del mese di aprile 2014 rispetto a aprile 2013 è di +0,5 %.
Questo significa che se un assegno era a aprile 2013 di € 1.000, a aprile 2014 diventa (€ 1000/100*100,5) € 1.005,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,5 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

lunedì 12 maggio 2014

Negato l'adeguamento dell'assegno di mantenimento al marito affetto da sclerosi multipla.

Una recente sentenza della Cassazione (4416 del 25.2.2014) ha deciso un caso emblematico.
Al di là della decisione concreta, da degli spunti importanti per altre situazioni. Vediamola.
Il marito ha agito chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento.
Lo chiedeva perché affetto da sclerosi multipla e perché le sue condizioni si sarebbero aggravate dopo la separazione; l'aggravamento non gli avrebbe consentito di svolgere la professione medica, con conseguente sua forte riduzione reddito. Nello stesso tempo, a causa della malattia e di necessità di cure, i suoi bisogni economici sarebbero cresciuti.
La moglie, farmacista, ha controdedotto che anche la sua attività dava un reddito minore.
La Cassazione ha negato l'aumento (seguendo la Corte d'Appello).
C'è quindi chi ha interpretato la sentenza senza coglierne le sfumature.
Invero la Cassazione ha notato che la malattia era stata già segnalata in corso di separazione.
Sembra quindi che abbia negato l'aumento perché la malattia esisteva già e quindi non era il caso di modificare l'assegno visto che la sua esistenza aveva concorso a determinarlo.
In realtà non è esattamente così. 
La Cassazione ha respinto la domanda perché il ricorrente si era limitato a dire che aveva la sclerosi e che era peggiorata; lo aveva fatto senza dimostrare analiticamente il suo peggioramento e come questo peggioramento avesse inciso nelle sue condizioni di vita ed economiche.
Leggiamo le parole usate:
" Il ricorso appare privo di autosufficienza sia in ordine alla rappresentazione della, pretesamente, non valutata novità dei fatti legittimanti la revisione delle condizioni della separazione sia relativamente alla loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente il quale non ha in alcun modo specificato in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Su tali presupposti la richiesta di revisione assume il contenuto di una richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento e come tale essa deve considerarsi inammissibile."
Di conseguenza, rimane fermo il principio per cui il peggioramento di una malattia già denunciata all'epoca della separazione può costituire motivo per la modifica dell'assegno, a condizione che le condizioni di vita ed economiche siano concretamente peggiorate e che questo sia determinato.
Non basta in altri termini che una grave malattia come la sclerosi multipla abbia in generale un decorso sempre peggiorativo. Bisogna riferirsi al caso concreto.
Da questo "errore" del medico si possono ricavare utili insegnamenti.
Il primo è che qualora si presenti una situazione del genere occorrerà documentarla bene in sede di separazione, in modo tale che costituisca un punto fermo.
Il secondo è che in caso di richiesta di modifica di un assegno di mantenimento, bisognerà sempre essere molto precisi sia nell'indicare il cambiamento avvenuto (fatto nuovo o modifica di fatto esistente).
E' molto pericoloso sperare che un Magistrato (sia esso Tribunale o Cassazione) possa capire una situazione grave come quella della sclerosi multipla guardando al di là delle carte processuali.




domenica 27 aprile 2014

L'adeguamento istat dell'assegno di mantenimento scatta solo se è richiesto? La prescrizione?

Per l'assegno di mantenimento nel divorzio è previsto che ci sia sempre l'adeguamento ISTAT automatico.
La giurisprudenza ha ritenuto pacificamente che la stessa norma sia applicabile anche in caso di separazione.
Il dubbio che assale molto persone è se sia possibile chiedere l'adeguamento ISTAT di anni precedenti quando non lo si è mai fatto prima.
E' infatti comune che l'adeguamento sia chiesto solo al momento del divorzio, dopo tre anni o più dalla separazione.
In genere si pensa ci sia un parallelo con le norme sulla locazione per le quali l'adeguamento va applicato dal momento della richiesta.
Nel caso dell'assegno di mantenimento per separazione o divorzio, l'adeguamento opera invece automaticamente a prescindere dalla precedente richiesta.
L'unica norma "contenitiva" è quella sulla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, del codice civile sui ratei; sono infatti somme che devono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno. Le singole rate (e l'adeguamento istat relativo) si prescrivono quindi in 5 anni.
Si è tentato di contestare questa interpretazione rilevando che sono somme dovute in base a sentenza e quindi sarebbe applicabile la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. per le somme dovute in base a sentenza.
La Cassazione (Sez. I civile, 1.6.2010, n. 13414) ha ritenuto che la sentenza sia fonte per l'esazione periodica  e titolo esecutivo per i singoli ratei; nello stesso tempo non costituisce giudicato sul fatto che siano dovute le singole rate "tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione".
Ricordiamo che la prescrizione si può interrompere (e ricomincia a correre di nuovo per cinque anni o per il periodo di legge) con una semplice lettera raccomandata in cui si chiede il pagamento e (per maggior certezza) si specifica che si interrompe espressamente il corso della prescrizione.

mercoledì 9 ottobre 2013

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento


Nelle condizioni di separazione è normalmente stabilito che l'assegno di mantenimento deve essere adeguato, secondo la mutazione del valore d'acquisto del denaro. Negli untimi anni questa clausola è anche divenuta obbligatoria e quindi inserita in ogni separazione o divorzio.
In teoria il costo della vita potrebbe anche diminuire e quindi l'assegno potrebbe essere ridotto. In pratica però il costo della vita è sempre aumentato ...
Come si effettua il calcolo?
DSi deve aver riguardo al primo mese in cui doveva essere pagato l'assegno.
Supponiamo che la prima mensilità dovesse essere maggio 2011. L'assegno va quindi adeguato a maggio 2012, un anno dopo. La cifra risultate da questa prima variazione dovrà quindi essere aumentata ogni anno da maggio 2013 in poi.
Facciamo un esempio pratico: consideriamo un assegno per i figli di € 1000,00 decorrente da maggio 2011.
Il criterio più semplice è quello di usare un'utilità presente sul sito http://rivaluta.istat.it/ .
Nel quadro "Calcola le rivalutazioni monetarie" dobbiamo inserire la data di inizio cioè mese maggio 2011 , la data finale cioè maggio 2012 e l'importo cioè € 1000,00.
Il risultato sarà € 1.030,00; di conseguenza l'assegno di € 1.000 sarà diventato a maggio 2012 € 1.030,00. Per calcolare quanto questo importo sia cambiato a maggio 2013 dovremo usare lo stesso meccanismo, mettendo come valore base € 1.030 e calcolando da maggio 2012 a maggio 2013.
L'adeguamento ISTAT scatta automaticamente, senza bisogno di richieste esplicite, orali o scritte. Se non viene pagato si può agire subito esecutivamente, come per l'assegno base.