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martedì 3 giugno 2014

Spetta l'assegno alla moglie che non si cerca il lavoro?

E' interessante la sentenza che ha deciso questo caso.
I coniugi, senza figli, si sono separati con addebito della separazione al marito.
La moglie è tornata a vivere con i genitori, definiti facoltosi.
Nei cinque anni successivi alla separazione risulta che la moglie non si sia cercata il lavoro.
La moglie è laureata in lingue (laurea che potrebbe garantire una facile occupazione), è ben inserita nell'ambiente sociale ed avrebbe quindi ottime opportunità di trovare lavoro. L'assenza dei figli la rende quindi anche libera di lavorare come voglia.
Sulla base di questa situazione, sia il Tribunale che la Corte d'Appello le hanno negato il diritto all'assegno.
La Corte di Cassazione (sentenza 12121/2004) le ha invece riconosciuto il diritto all'assegno.
Queste le parole usate dalla Suprema Corte:
 "Deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che abbia negato il diritto della moglie a un assegno di mantenimento sul rilievo che questa, nel quinquennio successivo alla crisi coniugale, si sia sottratta all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l'ancora giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza di impegni familiari (per non aver avuto figli e per essere tornata a vivere nella facoltosa famiglia d'origine), il buon inserimento sociale. Nella specie, infatti, sussistono entrambi i presupposti essenziali dell'obbligo di mantenimento, ossia la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di redditi propri accertati, idonei a conservare il pur modesto, precedente tenore di vita e la inattività lavorativa del coniuge che richiede l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro".
In pratica la Corte dice che non basta che la moglie abbia teoriche concrete possibilità di lavoro. Qualora dal punto di vista pratico ci siano i requisiti della mancanza di reddito, della situazione economica inferiore a quella del matrimonio,  la sproporzione di redditi con il marito, sussiste il diritto all'assegno. Secondo la Corte il coniuge per non farle avere l'assegno avrebbe dovuto dimostrare che concretamente la donna ha rifiutato delle offerte di lavoro.
Certamente qualcuno ha sottolineato che dal punto di vista pratico è difficile rifiutare delle offerte di lavoro se uno non le cerca. Probabilmente avrebbe dovuto attivarsi il marito per farle avere le offerte ma è improbabile se il marito non è titolare di un'azienda o non ha amici titolari di azienda.
Questo però è un'altro discorso che travalica la decisione della Cassazione.


sabato 31 maggio 2014

Spetta l'assegno di mantenimento al figlio specializzando in medicina?

 Il padre divorziato versa un assegno di mantenimento di € 450,00 mensili per la figlia. Questa è entrata in ospedale come specializzanda in medicina. Per questo percepisce un compenso di € 22.700,00 lordi annui.
Il padre ha ritenuto di non dover pagare l'assegno di mantenimento per la figlia. Il suo ragionamento era che la figlia percepoisce un reddito e che quindi non ha diritto all'assegno.
La Corte di Appello di Salerno.ha rigettato la domanda del padre: ha infatti ritenuto che il denaro percepito dalla figlia sia una borsa di studio e quindi non un reddito.

La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza, (11414 del 22 maggio 2014) ha invece accolto il ricorso del padre, revocando l'assegno. 
Per la Suprema Corte, la natura di tale attività (art. 40 d.lgs 368/1999) va considerata un impegno a tempo pieno che assicura anche la facoltà dell'esercizio della libera professione intramoenia. Rileva anche che tale lavoro è soggetto a regime fiscale e contributivo.
Di conseguenza l'assegno a carico del padre va revocato nel momento in cui il figlio raggiunga uno status di autosufficienza economica.

lunedì 12 maggio 2014

Negato l'adeguamento dell'assegno di mantenimento al marito affetto da sclerosi multipla.

Una recente sentenza della Cassazione (4416 del 25.2.2014) ha deciso un caso emblematico.
Al di là della decisione concreta, da degli spunti importanti per altre situazioni. Vediamola.
Il marito ha agito chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento.
Lo chiedeva perché affetto da sclerosi multipla e perché le sue condizioni si sarebbero aggravate dopo la separazione; l'aggravamento non gli avrebbe consentito di svolgere la professione medica, con conseguente sua forte riduzione reddito. Nello stesso tempo, a causa della malattia e di necessità di cure, i suoi bisogni economici sarebbero cresciuti.
La moglie, farmacista, ha controdedotto che anche la sua attività dava un reddito minore.
La Cassazione ha negato l'aumento (seguendo la Corte d'Appello).
C'è quindi chi ha interpretato la sentenza senza coglierne le sfumature.
Invero la Cassazione ha notato che la malattia era stata già segnalata in corso di separazione.
Sembra quindi che abbia negato l'aumento perché la malattia esisteva già e quindi non era il caso di modificare l'assegno visto che la sua esistenza aveva concorso a determinarlo.
In realtà non è esattamente così. 
La Cassazione ha respinto la domanda perché il ricorrente si era limitato a dire che aveva la sclerosi e che era peggiorata; lo aveva fatto senza dimostrare analiticamente il suo peggioramento e come questo peggioramento avesse inciso nelle sue condizioni di vita ed economiche.
Leggiamo le parole usate:
" Il ricorso appare privo di autosufficienza sia in ordine alla rappresentazione della, pretesamente, non valutata novità dei fatti legittimanti la revisione delle condizioni della separazione sia relativamente alla loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente il quale non ha in alcun modo specificato in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Su tali presupposti la richiesta di revisione assume il contenuto di una richiesta di rideterminazione pura e semplice dell'assegno di mantenimento e come tale essa deve considerarsi inammissibile."
Di conseguenza, rimane fermo il principio per cui il peggioramento di una malattia già denunciata all'epoca della separazione può costituire motivo per la modifica dell'assegno, a condizione che le condizioni di vita ed economiche siano concretamente peggiorate e che questo sia determinato.
Non basta in altri termini che una grave malattia come la sclerosi multipla abbia in generale un decorso sempre peggiorativo. Bisogna riferirsi al caso concreto.
Da questo "errore" del medico si possono ricavare utili insegnamenti.
Il primo è che qualora si presenti una situazione del genere occorrerà documentarla bene in sede di separazione, in modo tale che costituisca un punto fermo.
Il secondo è che in caso di richiesta di modifica di un assegno di mantenimento, bisognerà sempre essere molto precisi sia nell'indicare il cambiamento avvenuto (fatto nuovo o modifica di fatto esistente).
E' molto pericoloso sperare che un Magistrato (sia esso Tribunale o Cassazione) possa capire una situazione grave come quella della sclerosi multipla guardando al di là delle carte processuali.




giovedì 31 ottobre 2013

Assegno di mantenimento se il matrimonio non è mai stato consumato?


Ed aggiungiamo: “O è durato pochissimi giorni?
Prendiamo un caso concreto.
La moglie fin dall'inizio non vuole avere rapporti sessuali con il marito.
I coniugi vanno avanti qualche giorno e poi cessa la convivenza, con inizio della causa di separazione.
In un caso come questo, il tribunale aveva negato l'assegno di mantenimento alla moglie nel presupposto che non ci fosse stato il tempo di consolidare la comunione spirituale tra i coniugi, un vero e proprio rapporto matrimoniale e nessun apporto sia stato dato dal coniuge che richieda l'assegno alla conduzione della famiglia, l'assegno deve essere escluso, traducendosi altrimenti in una rendita priva di giustificazione”..
In questo senso si era espressa la Corte di Cassazione in passato sent. 8233 del 2000).
La Cassazione ha poi cambiato orientamento con la sentenza n. 2721del 2009. In questa ha affermato (nel caso sopra indicato ad esempio) che anche una convivenza brevissima, anche se non c'è stata consumazione del matrimonio, da diritto all'assegno. L'unica cosa che conta è infatti l'eventuale disparità di reddito tra i coniugi.

Questo è un esempio di come spesso il diritto non sia affatto certo come ci si aspetterebbe. Ricordiamo che le sentenze in Italia costituiscono precedenti non obbligatori e ogni giudice (e principalmente la Corte di cassazione o quella Costituzionale, i giudici supremi) possono cambiare il loro orientamento.