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martedì 3 giugno 2014

Spetta l'assegno alla moglie che non si cerca il lavoro?

E' interessante la sentenza che ha deciso questo caso.
I coniugi, senza figli, si sono separati con addebito della separazione al marito.
La moglie è tornata a vivere con i genitori, definiti facoltosi.
Nei cinque anni successivi alla separazione risulta che la moglie non si sia cercata il lavoro.
La moglie è laureata in lingue (laurea che potrebbe garantire una facile occupazione), è ben inserita nell'ambiente sociale ed avrebbe quindi ottime opportunità di trovare lavoro. L'assenza dei figli la rende quindi anche libera di lavorare come voglia.
Sulla base di questa situazione, sia il Tribunale che la Corte d'Appello le hanno negato il diritto all'assegno.
La Corte di Cassazione (sentenza 12121/2004) le ha invece riconosciuto il diritto all'assegno.
Queste le parole usate dalla Suprema Corte:
 "Deve essere cassata la sentenza del giudice di merito che abbia negato il diritto della moglie a un assegno di mantenimento sul rilievo che questa, nel quinquennio successivo alla crisi coniugale, si sia sottratta all'impegno di cercare nuove fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l'ancora giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l'assenza di impegni familiari (per non aver avuto figli e per essere tornata a vivere nella facoltosa famiglia d'origine), il buon inserimento sociale. Nella specie, infatti, sussistono entrambi i presupposti essenziali dell'obbligo di mantenimento, ossia la non addebitabilità della separazione e la totale mancanza di redditi propri accertati, idonei a conservare il pur modesto, precedente tenore di vita e la inattività lavorativa del coniuge che richiede l'assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l'altrui obbligo di versarlo solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro".
In pratica la Corte dice che non basta che la moglie abbia teoriche concrete possibilità di lavoro. Qualora dal punto di vista pratico ci siano i requisiti della mancanza di reddito, della situazione economica inferiore a quella del matrimonio,  la sproporzione di redditi con il marito, sussiste il diritto all'assegno. Secondo la Corte il coniuge per non farle avere l'assegno avrebbe dovuto dimostrare che concretamente la donna ha rifiutato delle offerte di lavoro.
Certamente qualcuno ha sottolineato che dal punto di vista pratico è difficile rifiutare delle offerte di lavoro se uno non le cerca. Probabilmente avrebbe dovuto attivarsi il marito per farle avere le offerte ma è improbabile se il marito non è titolare di un'azienda o non ha amici titolari di azienda.
Questo però è un'altro discorso che travalica la decisione della Cassazione.


sabato 15 marzo 2014

Chi lo paga il motorino del figlio?

Per l'art. 337 ter del codice civile. Il Giudice stabilisce quale sia l'assegno di mantenimento che il genitore deve pagare per il figlio.
Questo assegno in genere comprende le sole spese ordinarie.
Non esiste un criterio di legge per le spese "straordinarie". 
I tribunali in genere stabiliscono che  le spese straordinarie siano pagate al 50% da ciascuno dei coniugi.
Il problema pratico sorge quando si debba decidere se un spesa è ordinaria o straordinaria.
Nel primo caso sarà compresa nell'assegno mensile; nel secondo dovrà essere divisa e pagata oltre l'assegno.
Tra le spese ordinarie sono considerabili quelle che sono prevedili e considerabili come facenti parte della vita quotidiana. Si è ritenuto che in esse rientrino ad esempio quelle per quaderni ed altra cancelleria, vestiti, visite mediche ordinarie, vacanze estive.

Spese straordinarie sono quelle che escono dalla routine. Sono state considerate straordinarie, quelle per cure dentarie di ortodonzia, quelle per interventi chirurgici o occhiali da vista o viaggi di istruzione all'estero.
In questo senso l'acquisto di un motorino può certamente essere considerato un spesa straordinaria e quindi dovrà essere diviso.
Dall'elencazione fatta si capisce comunque facilmente che si possono creare liti infinite e le decisioni dei tribunali possono essere diverse d come ci si aspetta.
Per ovviare a questo, sia in sede di accordo (consensuale) che di sentenza si sono cercati altri criteri.
Uno è quello di dividere le spese indicandole specificatamente. In molte separazioni si è messo, ad esempio, che a carico del padre sarebbero state le spese mediche, scolastiche e sportive a metà. Secondo questo criterio le spese scolastiche sono comunque a metà, ad esempio, a prescindere se siano ordinarie o straordinarie.
Un altro criterio (che sarebbe il più logico) è quello che le spese debbano essere divise a metà, salvo la preventiva decisione comune di affrontarle. Si pensa infatti che entrambi i genitori abbiano il comune interesse alla salute ed alla felicità dei figli: è quindi conseguenziale che se una spesa fosse veramente necessaria sarebbe sicuramente affrontata da entrambi i genitori. Purtroppo non tutti i genitori sono così consapevoli e responsabili...

venerdì 17 gennaio 2014

Perchè Berlusconi paga alla moglie € 1,4 milioni al mese?

Silvio Berlusconi, dopo la decisione del tribunale di Monza, paga alla moglie un milione e quattrocentomila euro al mese. Si tratta di poco meno di 50.00 € al giorno e la cifra sembra assurda.
Questo pur sapendo che Berlusconi è uno degli uomini più ricchi del mondo.
In precedenza i coniugi si erano separati con sensualmente con un assegno di € 3.000.000 al mese. 
Il nuovo assegno è stato stabilito in sede di divorzio.
La ragione di questa cifra, di questo ordine di cifre, è che la moglie deve mantenere lo stesso standard tenore di vita che aveva durante il matrimonio
.
In questo senso, la Corte di Appello di Milano potrebbe anche accogliere il ricorso della sig.ra Lario contro la decisione del Tribunale di Monza ed alzare di nuovo l'assegno. E' di tutta evidenza che se invece del motorino si usa l'elicottero le spese sono alte ... :
Voi che ne pensate?

lunedì 19 agosto 2013

Come si calcolano gli assegni? Esistono tabelle?

In sede di separazione o divorzio il Tribunale dovrà decidere quale sia l'eventuale assegno per il mantenimento di coniuge e figli. 
E' quindi normale chiedersi quanto si debba pagare e se esistano tabelle. Questa è una delle domande più comuni che mi vengono fatte. 

Di fatto non esistono criteri precisi; non esistono tabelle affidabili
In internet girano dei programmi per calcolare quanto potrà essere l'importo dell'assegni di mantenimento per il coniuge e i figli. 
Detti programmi non hanno assolutamente alcun valore legale
Ci sono dei magistrati che li usano ma credo siano molto pochi e comunque si tratta di iniziative del tutto personali. Non ha quindi alcun senso per un avvocato o una parte usarli o perlomeno crederci come qualcosa di intrinsecamente valido. Può essere solo un criterio tra tanti. 
Anche qualora detti criteri siano usati da Tribunali specifici non avrebbero forza di legge per gli altri o per i giudici superiori.
Gli unici criteri che possano essere seguiti sono quelli logici indicati dalla legge e applicabili solo in relazione alle specifiche risultanze probatorie di un determinato giudizio.

Vediamo quale è comunque l'iter logico che deve seguire il Tribunale.  Dire infatti che non esistano criteri matematici non significa che il giudice possa fare come gli pare. 

La Corte di Cassazione (sent. n. 6698 del 2009) ha statuito quale sia l'iter logico da seguire. 
Per prima cosa va accertato il tenore di vita tenuto dai coniugi durante il matrimonio. In questo potrebbe entrare per esempio il tipo di auto usata, la frequenza del ristorante, le scuole private, la quantità e qualità delle vacanze e dei circoli frequentati. Il passo successivo è verificare se i redditi che rimangano al coniuge a cui spetta l'assegno siano sufficienti per quel genere di vita. Qualora non siano sufficienti starà all'altro coniuge integrarli. 
Facciamo due esempi
Nel primo la moglie è impiegata ed ha un reddito di € 1.300 mensili mentre il marito è un commerciante con un reddito di € 6.000 mensili. Se la coppia aveva un tenore di vita costoso, superiore a quello che la moglie avrebbe potuto permettersi da sola con il suo stipendio, sarà dovuto un assegno che permetterà a quest'ultima di continuare a fare lo stesso tipo di vita del matrimonio. 
Se nella stessa situazione economica i coniugi avessero fatto una vita estremamente parca, con pochissime spese, sarebbe logico che alla moglie non spettasse alcun assegno in quanto il suo reddito sarebbe pienamente sufficiente a mantenere lo stesso tipo di vita. Questo ovviamente a parte la divisione magari del denaro comune risparmiato. 
Io ho parlato di moglie con il reddito minore ma lo stesso discorso vale perfettamente al contrario.
Nel caso in cui i coniugi abbiano più o meno gli stessi redditi non sarebbe dovuto alcun assegno. 
Per i figli, la legge n. 54 del 2006 ha dettato criteri più specifici. All'art. 1 (modifica dell'art. 155 del codice civile) leggiamo che: Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:         
1) le attuali esigenze del figlio;         
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;         
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;         
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;         
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.  ...». 
E' quindi detto esplicitamente che il Giudice dovrà considerare le attuali esigenze del figlio e per esigenze si intendono anche quelle scolastiche, culturali in genere, sportive, sanitarie. Dovrà inoltre considerare il tenore di vita che il minore aveva in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ad esempio un figlio che frequentava una prestigiosa scuola privata deve continuare a frequentarla. Vanno considerate le risorse economiche effettive di entrambi i genitori. 
Un conto è infatti dire che non voglio che mio figlio vada più in una scuola costosa per capriccio un conto è dirlo perché non ho più i soldi per pagare. 
Infine la legge giustamente impone la valutazione economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori. 
Una casalinga ad esempio sarà come se desse al minore il valore del suo lavoro domestico. Nello stesso modo un padre che tenesse i figli con se' metà settimana dovrebbe vedere considerato questo suo occuparsi di loro nella cura quotidiana (diversamente da chi ad esempio lo vede solo il sabato o la domenica).
Avv. Umberto Chialastri