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sabato 28 dicembre 2013

E se mettiamo i soldi per compare casa e poi non ci sposiamo?


La Corte di Cassazione Civile n. 8216/2012 sez. VI del 24/5/2012, ha risolto un caso del genere.
La donna aveva messo del denaro sul conto del fidanzato. L'idea era duplice. Da una parte si trattava di mettere da parte i soldi per l'acquisto della casa dove si sarebbe abitato dopo il matrimonio.
Dall'altra si trattava di mettere il denaro al sicuro da azioni di creditori contro la fidanzata.
Il fatto è che il rapporto si è deteriorato e l'uomo non ha restituito il denaro. Da qui la causa.
Tribunale e Corte d'Appello hanno dato ragione alla donna sul presupposto che risultassero i versamenti di lei sul conto dell'uomo. Questi poi ha contestato genericamente, senza aver dimostrato la restituzione.
La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze precedenti sul rilievo che il semplice versamento del denaro sul conto altrui non implica automaticamente l'obbligo di restituzione ma di fatto, nel caso concreto, non erano stati provati ne' la restituzione ne' altri motivi che potessero giustificare la percezione del denaro da parte dell'ex fidanzato.  

martedì 17 dicembre 2013

Il tribunale è obbligato a mandare la Guardia di Finanza per accertamenti tributari?


In caso di separazione o divorzio il Giudice ha il potere4 di disporre accertamenti tributari tramite la Guardia di Finanza.
Può infatti capitare, ad esempio, che uno dei coniugi abbia un reddito ufficile basso e sianmo dimostrate sue spese molto al di sopra di questo presunto reddito. E' quindi presumibile che se il marito ha comprato un Mercedes nuovo del valore di € 40.000, non sia vero che è sull'orlo del fallimento.
L'accertamento tributario serve proprio a chiarire la situazione reale. In caso di mancata corrispondenza scatterà poi la denuncia agli organi fiscali competenti.
E' però obbligatorio che il giudice disponga questo accertamento?
La Cassazione (sentenza n. 26423/2013 sez. I del 26/11/201) ha stabilito che non lo sia. Il Giudice potrà decidere in autoinomia se procedere o no con tale mezzo, a seconda del suo prudente apprezzamento delle prove.
Se il Tribunale non dispone l'accertamento è però  anche vero che potrà lo stesso decidere tenendo presente le disparità tra la situazione fiscale dichiarata e quello che appare.
In altri termini, seguendo l'esempio di prima, nel caso in cui il marito dichiarti fiscalmente un reddito annuo di € 10.000 ed abbia comprato un'autovettura del valore di € 40.000, il Tribunale potrà ben ritenere che ilm reddito reale è superiore al dichiarato e - ad esempio - condannarlo al pagamento di un assegno mensile per coniuge e figli di € 1.500.

martedì 10 dicembre 2013

Si può ridurre l'assegno divorzile se la moglie può trovarsi lavoro?

La risposta è sì. 
Così ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 23797/2013 sez. I del 21/10/2013.

Ha ritenuto valido il seguente principio:
"d) ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio (cfr da ultimo cass. n. 16598 del 2013)."

Detto in parole povere, per la determinazione dell'assegno divorzile o per vedere se esso spetti non bisogna guardare solo il lavoro svolto effettivamente dalle parti ma anche la capacità di guadagno, la possibilità di trovare un'occupazione con un reddito maggiore.
Voi che ne pensate?