La Corte di Cassazione Civile n. 8216/2012 sez. VI del 24/5/2012, ha risolto un caso del genere.
La donna aveva messo del denaro sul conto del fidanzato. L'idea era duplice. Da una parte si trattava di mettere da parte i soldi per l'acquisto della casa dove si sarebbe abitato dopo il matrimonio.
Dall'altra si trattava di mettere il denaro al sicuro da azioni di creditori contro la fidanzata.
Il fatto è che il rapporto si è deteriorato e l'uomo non ha restituito il denaro. Da qui la causa.
Tribunale e Corte d'Appello hanno dato ragione alla donna sul presupposto che risultassero i versamenti di lei sul conto dell'uomo. Questi poi ha contestato genericamente, senza aver dimostrato la restituzione.
La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze precedenti sul rilievo che il semplice versamento del denaro sul conto altrui non implica automaticamente l'obbligo di restituzione ma di fatto, nel caso concreto, non erano stati provati ne' la restituzione ne' altri motivi che potessero giustificare la percezione del denaro da parte dell'ex fidanzato.