Indice dei post

Visualizzazione post con etichetta divorzile. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta divorzile. Mostra tutti i post

venerdì 27 febbraio 2015

Quota della liquidazione spettante all'ex coniuge divorziato. A quanto ha diritto e quando?

Dopo il divorzio l'ex coniuge può avere diritto ad una parte della liquidazione (Trattamento Fine Rapporto TFR) percepita dall'ex coniuge.
Questo anche se la liquidazione viene percepita anni o decenni dopo il divorzio.
Le condizioni sono che chi ritiene di aver diritto non si sia risposato e percepisca un assegno di mantenimento divorzile.
A quanto avrà diritto?
Facciamo un calcolo concreto.
Giovanni e Sonia hanno divorziato nel 2000.
Dal matrimonio alla separazione sono passati 10 anni; dalla separazione al divorzio sono passati altri 10 anni.
Sonia ha un assegno di mantenimento di € 500 mensili e non si è risposata.
Giovanni va in pensione nel 2015 e percepisce un TFR di € 80.000 calcolato su 40 anni di lavoro.
Per calcolare l'importo di riferimento ad anno del TFR  bisogna dividere € 80.000 per 40 (anni di lavoro). Si ottengo € 2.000 annui.
Di questi spetta alla moglie il 40% quini di € 800 ad anno.
Per quanti anni spetta tale importo?
La legge sul divorzio parla di durata del "matrimonio" non della "convivenza".
Nel nostro caso, la convivenza è durata 10 anni (fino alla separazione) ed il matrimonio 20 (fino al divorzio).
L'indennità andrà quindi calcolata per 20 anni. Sonia avrà diritto ad € 800 * 20 (anni) = € 16.000.
La data del divorzio non è quella in cui i coniugi si presentano davanti il Presidente del tribunale (prima udienza) ma quella finale del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).
Sul punto del calcolo fino alla cessazione legale del matrimonio o fino alla data della separazione il Tribunale di Catania ha rimesso la legge alla Corte Costituzionale per la sua sospetta incostituzionalità. La Corte Costuzionale ha dichiarato la manifesta illegittimità della questione con l'ordinanza del 19 ottobre 2009 (261/2009).

giovedì 1 maggio 2014

Assegno di mantenimento per il coniuge si riduce se il marito ha un altro figlio?

Un caso frequente è quello del coniuge che dopo il divorzio si sposa di nuovo ed ha un altro figlio. Che cosa accade all'assegno di mantenimento per il il coniuge (spesso la moglie)?
La Cassazione si è occupata da poco di un caso del genere. 
Vediamo cosa ha deciso con la sentenza 6289 del 19.3.2014.
Il tribunale di Viterbo aveva esaminato il caso di due coniugi che si erano separati dopo otto anni ma la separazione di fatto c'era stata dopo quattro. Aveva quindi stabilito un assegno di € 200,00 mensili.
La Corte d'Appello di Roma, aveva ridotto l'assegno ad € 100,00.
La moglie è proprietaria dell'appartamento dove  vive ma è disoccupata, pur essendo parrucchiera e conoscendo bene due lingue.
Il marito dopo il divorzio si è sposato di nuovo ed ha avuto un nuovo figlio.
Per questo chiedeva che l'assegno di € 200,00 mensili stabilito per la moglie fosse revocato. La sua tesi è che per la nascita del nuovo figlio le sue possibilità economiche si sono di nuovo ridotte.
Il figlio avuto dal primo matrimonio, pur essendo affidato congiuntamente, vive con il padre.
La Corte d'Appello di Roma gli aveva dato sostanzialmente ragione, comparando di nuovo la situazione economica degli ex coniugi e rilevando che la ex moglie, per la sua qualifica professionale, conoscenza di due lingue e gioventù, poteva ben trovarsi un altro lavoro.
La Cassazione ha ragionato affermando che la nascita di un nuovo figlio è un fatto che automaticamente non può determinare la riduzione dell'assegno divorzile per l'ex coniuge. Si tratta infatti di vedere concretamente in che modo tale nascita abbia influito economicamente.
Tanto per fare un esempio, se Berlusconi avesse un nuovo figlio non sarebbe facilmente sostenibile che la nascita gli un nuovo figlio non gli permette più di pagare un assegno a Veronica Lario...
Di conseguenza la Cassazione, ritenendo però possibile che la nuova situazione abbia ridotto le possibilità dell'uomo, ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello: questa dovrà eliminare l'assegno per il coniuge qualora concretamente la nuova nascita abbia ridotto il reddito dell'ex marito - in riferimento alla capacità reddituale della moglie.
Riportiamo le parole della Cassazione (6289/2014):" ... il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sent. n. 4551 del 2012, n. 25010 del 2007).
Se, quindi, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria."

martedì 10 dicembre 2013

Si può ridurre l'assegno divorzile se la moglie può trovarsi lavoro?

La risposta è sì. 
Così ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 23797/2013 sez. I del 21/10/2013.

Ha ritenuto valido il seguente principio:
"d) ai sensi dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio (cfr da ultimo cass. n. 16598 del 2013)."

Detto in parole povere, per la determinazione dell'assegno divorzile o per vedere se esso spetti non bisogna guardare solo il lavoro svolto effettivamente dalle parti ma anche la capacità di guadagno, la possibilità di trovare un'occupazione con un reddito maggiore.
Voi che ne pensate? 

giovedì 17 ottobre 2013

Differenze tra assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio.


Apparentemente i due istituti sono identici e spesso confusi.
Giuridicamente sono diversi e la ragione di tale diversità nasce nelle diverse caratteristiche anche temporali di separazione e divorzio.
La separazione è spesso improvvisa e comunque fa seguito alla convivenza matrimoniale (perlomeno nella normalità).
E' quindi logico che l'art. 156 del codice civile stabilisca in sostanza che ha diritto all'assegno il coniuge in condizioni economiche peggiori e che detto assegno debba tendere ad assicurare il tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Nel divorzio invece la convivenza matrimoniale è cessata minimo da tre anni. Per di più mentre nella separazione ancora si è sposati, nel divorzio non lo si è ed ognuno riacquista il proprio stato libero.
Si capisce quindi come la legge 898/1970 (sul divorzio) stabilisca con l'art. 5 che abbia diritto all'assegno il coniuge che non solo non disponga di mezzi economici adeguati o non possa procurarseli; si deve inoltre tenere conto anche delle ragioni del divorzio, del contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e patrimoniale. Bisognerà inoltre valutare anche la durata del matrimonio.

Come si può notare la situazione è nettamente diversa e l'assegno divorzile deve essere giustificato da maggiori e più complesse ragioni.