Apparentemente i due istituti sono
identici e spesso confusi.
Giuridicamente sono diversi e la
ragione di tale diversità nasce nelle diverse caratteristiche anche
temporali di separazione e divorzio.
La separazione è spesso improvvisa e
comunque fa seguito alla convivenza matrimoniale (perlomeno nella
normalità).
E' quindi logico che l'art. 156 del
codice civile stabilisca in sostanza che ha diritto all'assegno il
coniuge in condizioni economiche peggiori e che detto assegno debba
tendere ad assicurare il tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Nel divorzio invece la convivenza
matrimoniale è cessata minimo da tre anni. Per di più mentre nella
separazione ancora si è sposati, nel divorzio non lo si è ed ognuno
riacquista il proprio stato libero.
Si capisce quindi come la legge
898/1970 (sul divorzio) stabilisca con l'art. 5 che abbia diritto
all'assegno il coniuge che non solo non disponga di mezzi economici
adeguati o non possa procurarseli; si deve inoltre tenere conto anche
delle ragioni del divorzio, del contributo dato da ciascun coniuge
alla conduzione familiare e patrimoniale. Bisognerà inoltre valutare
anche la durata del matrimonio.
Come si può notare la situazione è
nettamente diversa e l'assegno divorzile deve essere giustificato da
maggiori e più complesse ragioni.
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