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giovedì 17 ottobre 2013

Differenze tra assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio.


Apparentemente i due istituti sono identici e spesso confusi.
Giuridicamente sono diversi e la ragione di tale diversità nasce nelle diverse caratteristiche anche temporali di separazione e divorzio.
La separazione è spesso improvvisa e comunque fa seguito alla convivenza matrimoniale (perlomeno nella normalità).
E' quindi logico che l'art. 156 del codice civile stabilisca in sostanza che ha diritto all'assegno il coniuge in condizioni economiche peggiori e che detto assegno debba tendere ad assicurare il tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Nel divorzio invece la convivenza matrimoniale è cessata minimo da tre anni. Per di più mentre nella separazione ancora si è sposati, nel divorzio non lo si è ed ognuno riacquista il proprio stato libero.
Si capisce quindi come la legge 898/1970 (sul divorzio) stabilisca con l'art. 5 che abbia diritto all'assegno il coniuge che non solo non disponga di mezzi economici adeguati o non possa procurarseli; si deve inoltre tenere conto anche delle ragioni del divorzio, del contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e patrimoniale. Bisognerà inoltre valutare anche la durata del matrimonio.

Come si può notare la situazione è nettamente diversa e l'assegno divorzile deve essere giustificato da maggiori e più complesse ragioni.

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