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mercoledì 18 giugno 2014

Adeguamento istat maggio 2014 dell'assegno di mantenimento.

L'ISTAT, il 13 giugno 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di maggio.
La variazione del mese di maggio 2014 rispetto a maggio 2013 è di +0,4 %.
Questo significa che se un assegno era a maggio 2013 di € 1.000, a maggio 2014 diventa (€ 1000/100*100,4) € 1.004,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,4 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

sabato 24 maggio 2014

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento aprile 2014.

L'ISTAT, il 13 maggio 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di aprile.
La variazione del mese di aprile 2014 rispetto a aprile 2013 è di +0,5 %.
Questo significa che se un assegno era a aprile 2013 di € 1.000, a aprile 2014 diventa (€ 1000/100*100,5) € 1.005,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,5 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

giovedì 17 ottobre 2013

Differenze tra assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio.


Apparentemente i due istituti sono identici e spesso confusi.
Giuridicamente sono diversi e la ragione di tale diversità nasce nelle diverse caratteristiche anche temporali di separazione e divorzio.
La separazione è spesso improvvisa e comunque fa seguito alla convivenza matrimoniale (perlomeno nella normalità).
E' quindi logico che l'art. 156 del codice civile stabilisca in sostanza che ha diritto all'assegno il coniuge in condizioni economiche peggiori e che detto assegno debba tendere ad assicurare il tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Nel divorzio invece la convivenza matrimoniale è cessata minimo da tre anni. Per di più mentre nella separazione ancora si è sposati, nel divorzio non lo si è ed ognuno riacquista il proprio stato libero.
Si capisce quindi come la legge 898/1970 (sul divorzio) stabilisca con l'art. 5 che abbia diritto all'assegno il coniuge che non solo non disponga di mezzi economici adeguati o non possa procurarseli; si deve inoltre tenere conto anche delle ragioni del divorzio, del contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e patrimoniale. Bisognerà inoltre valutare anche la durata del matrimonio.

Come si può notare la situazione è nettamente diversa e l'assegno divorzile deve essere giustificato da maggiori e più complesse ragioni.