Lo schema generale della separazione (entrato nella coscienza sociale) è che i figli vengano affidati ad un coniuge (generalmente la madre) e che l'altro genitore debba pagare un assegno per il mantenimento dei figli.
Da qualche anno la situazione è cambiata e l'affidamento è di norma condiviso, nel senso che i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, non solo ad uno di essi.
Non c'è più la differenza giuridica che c'era prima tra coniuge affidatario e non affidatario.
La nuova norma però di fatto permette (ed è logico) che il figlio, pur essendo affidato ad entrambi i genitori, sia "collocato" presso uno di loro.
Ci si chiede quindi se, avendo i genitori pari diritti, si debba pagare l'assegno al coniuge presso il quale abitano i figli.
La Cassazione ha precisato che il genitore presso cui sono collocati i figli ha la necessità maggiore di affrontare le spese per loro; ha quindi necessità (ed è logico) che l'altro genitore contribuisca con un assegno. (sent. 23411 del 4.11.2009, I sez. civile; 22502/2010, sez. 1 civ., 4.11.2010).
Dal tenore stesso della sentenza si evince che la situazione cambierebbe qualora i figli fossero collocati praticamente a metà tra un genitore e l'altro.
Una situazione del genere (compresa l'eventuale permanenza dei figli in due case o nella stessa casa, dove si alternano i genitori) è consentita dalla legge ed anche in un certo senso auspicata.In questo ultimo caso l'assegno non sarebbe dovuto.
Il fatto che il figlio gravi in maniera paritaria su entrambi i genitori potrebbe essere un motivo per la revisione - revoca dell'assegno eventualmente stabilito in precedenza.