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sabato 26 luglio 2014

Se l'affidamento è condiviso bisogna pagare l'assegno di mantenimento per i figli?


Lo schema generale della separazione (entrato nella coscienza sociale) è che i figli vengano affidati ad un coniuge (generalmente la madre) e che l'altro genitore debba pagare un assegno per il mantenimento dei figli.
Da qualche anno la situazione è cambiata e l'affidamento è di norma condiviso, nel senso che i figli vengono affidati ad entrambi i genitori, non solo ad uno di essi.
Non c'è più la differenza giuridica che c'era prima tra coniuge affidatario e non affidatario.
La nuova norma però di fatto permette (ed è logico) che il figlio, pur essendo affidato ad entrambi i genitori, sia "collocato" presso uno di loro.
Ci si chiede quindi se, avendo i genitori pari diritti, si debba pagare l'assegno al coniuge presso il quale abitano i figli.
La Cassazione ha precisato che il genitore presso cui sono collocati i figli ha la necessità maggiore di affrontare le spese per loro; ha quindi necessità (ed è logico) che l'altro genitore contribuisca con un assegno. (sent. 23411 del 4.11.2009, I sez. civile; 22502/2010, sez. 1 civ., 4.11.2010).
Dal tenore stesso della sentenza si evince che la situazione cambierebbe qualora i figli fossero collocati praticamente a metà tra un genitore e l'altro.
Una situazione del genere (compresa l'eventuale permanenza dei figli in due case o nella stessa casa, dove si alternano i genitori) è consentita dalla legge ed anche in un certo senso auspicata.In questo ultimo caso l'assegno non sarebbe dovuto.
Il fatto che il figlio gravi in maniera paritaria su entrambi i genitori potrebbe essere un motivo per la revisione - revoca dell'assegno eventualmente stabilito in precedenza.



giovedì 24 aprile 2014

Calcolo dell'assegno di mantenimento. Ordinanza del tribunale di "Roma.

Abbiamo già scritto dei diversi metodi per quantificare esattamente il reddito dei coniugi, ai fini dell'esatta determinazione dell'assegno di mantenimento (coniuge e figli).
Il tribunale di Roma è solito chiedere una copiosa documentazione fin dalla prima udienza, quella presidenziale.
E' anche capitato che una ordinanza simile sia stata ripetuta nella prima udienza, dal giudice istruttore.
Leggiamo una ordinanza "tipo".
 "IL G.I.    ...

INVITA
le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale (Modelli Unico, 730, CUD e buste paga) e bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dall'anno 2012, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze:
a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.);
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); 
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta,
f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private;
AVVISA
le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi del4"art.
116 c.p.c, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;..."

Il termine "invita" può trarre in inganno perché in realtà il Giudice Istruttore "ordina" tanto è vero che alla mancata produzione possono collegarsi una serie di conseguenze.
La prima e la più grave è che il giudice può trarre elementi di prova proprio dalla mancata produzione della documentazione richiesta. Lo stesso se la documentazione è prodotta in ritardo o è "lacunosa".
Altra conseguenza possibile è quella della condanna al risarcimento nei confronti del minore ex art. 709 ter c.p.c.
Pur rimanendo sempre spazio a chi voglia imbrogliare, è evidente che i margini entro i quali si possono tenere comportamenti omissivi o fumosi si restringono notevolmente.

giovedì 10 aprile 2014

Si può agire con la sentenza di separazione subito per le spese straordinarie? O bisogna fare una nuova causa?

Capita frequentemente che il genitore obbligato non voglia pagare le spese straordinarie o qualcuna di esse.
La domanda che si fa frequentemente è se sia sufficiente la sentenza (o titolo equivalente) di separazione o divorzio per chiedere il pignoramento.
Se lo fosse infatti ci sarebbe il grosso vantaggio di poter procedere subito con la notifica del precetto ed il pignoramento.
Si tratterebbe di un notevole risparmio di tempo e denaro.
Purtroppo non è così.
La Cassazione civile, con la sentenza 2815 del 7 febbraio 2014, ha stabilito che la sentenza abbia valore di titolo esecutivo solo per quanto sia stato già definito nell'ammontare ma non per gli altri crediti.
Ha quindi valore esecutivo per l'assegno di mantenimento ma non per le spese straordinarie che sono del tutto indeterminate.
Se non si è ottenuto il pagamento delle spese straordinarie, bisognerà quindi affrontare una nuova causa (o procedimento per ingiunzione) che porti (dopo tempo e spese) ad una sentenza che stabilisca esattamente quale spesa straordinaria debba essere rimborsata.

Come si distinguono le spese straordinarie e quelle ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento?

A parole sembra tutto semplice.
Normalissima la clausola in cui si stabilisce, in una separazione: "Il marito corrisponderà alla moglie il 50 % delle spese straordinarie per i figli."
E poi?
Che cosa sono esattamente queste spese?
Le spese del dentista per otturazione carie sono straordinarie?
Quelle per un apparecchio di ortodonzia lo sono?
I libri scolastici sono una spesa straordinaria?
La Cassazione civile, con la sentenza 2815 del 7 febbraio 2014, ha per ultimo parlato del problema (sotto l'aspetto della esecuzione).
Secondo la giurisprudenza, il criterio di fondo è che siano ordinarie le spese atte a soddisfare i bisogni quotidiani del figlio, mentre sono straordinarie quelle per eventi imprevedibili, eccezionali, non rientranti nelle consuete abitudini di vita del minore o relative a spese di notevole entità (rispetto il bilancio ordinario, situazione patrimoniale ed economica dei genitori) che non siano determinabili o quantificabili preventivamente.
Secondo questo criterio non rientrano certamente tra le straordinarie quelle per i libri di testo o per i quaderni. Devono quindi considerarsi comprese nell'ordinario assegno di mantenimento.
Per lo stesso criterio sono spese ordinarie quelle per le otturazioni delle carie o visite mediche di controllo.
E' anche discutibile che si possano qualificare come ordinarie quelle per apparecchi di ortodonzia visto che sono sostanzialmente prevedibili. In questo caso però sono state generalmente ritenute straordinarie dalla giurisprudenza (e questo è un ulteriore dato che dimostra quanto sia difficile, in molti casi,  sapere come ci si debba comportare per essere in regola).
Importante è poi che debbano essere di importo notevole rispetto la quotidianità.
In definitiva quindi le spese "straordinarie" sono molte di meno di quanto si pensi normalmente e nella prassi.

sabato 15 marzo 2014

Chi lo paga il motorino del figlio?

Per l'art. 337 ter del codice civile. Il Giudice stabilisce quale sia l'assegno di mantenimento che il genitore deve pagare per il figlio.
Questo assegno in genere comprende le sole spese ordinarie.
Non esiste un criterio di legge per le spese "straordinarie". 
I tribunali in genere stabiliscono che  le spese straordinarie siano pagate al 50% da ciascuno dei coniugi.
Il problema pratico sorge quando si debba decidere se un spesa è ordinaria o straordinaria.
Nel primo caso sarà compresa nell'assegno mensile; nel secondo dovrà essere divisa e pagata oltre l'assegno.
Tra le spese ordinarie sono considerabili quelle che sono prevedili e considerabili come facenti parte della vita quotidiana. Si è ritenuto che in esse rientrino ad esempio quelle per quaderni ed altra cancelleria, vestiti, visite mediche ordinarie, vacanze estive.

Spese straordinarie sono quelle che escono dalla routine. Sono state considerate straordinarie, quelle per cure dentarie di ortodonzia, quelle per interventi chirurgici o occhiali da vista o viaggi di istruzione all'estero.
In questo senso l'acquisto di un motorino può certamente essere considerato un spesa straordinaria e quindi dovrà essere diviso.
Dall'elencazione fatta si capisce comunque facilmente che si possono creare liti infinite e le decisioni dei tribunali possono essere diverse d come ci si aspetta.
Per ovviare a questo, sia in sede di accordo (consensuale) che di sentenza si sono cercati altri criteri.
Uno è quello di dividere le spese indicandole specificatamente. In molte separazioni si è messo, ad esempio, che a carico del padre sarebbero state le spese mediche, scolastiche e sportive a metà. Secondo questo criterio le spese scolastiche sono comunque a metà, ad esempio, a prescindere se siano ordinarie o straordinarie.
Un altro criterio (che sarebbe il più logico) è quello che le spese debbano essere divise a metà, salvo la preventiva decisione comune di affrontarle. Si pensa infatti che entrambi i genitori abbiano il comune interesse alla salute ed alla felicità dei figli: è quindi conseguenziale che se una spesa fosse veramente necessaria sarebbe sicuramente affrontata da entrambi i genitori. Purtroppo non tutti i genitori sono così consapevoli e responsabili...

domenica 12 gennaio 2014

Il disoccupato deve pagare l'assegno di mantenimento per moglie e figli?

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 51027 del 18.12.2013, si è occupata del caso di un marito che non aveva pagato l'assegno per moglie e figli, sostenendo di non poterlo fare per il suo stato di disoccupazione.
L a Corte ha ritenuto che il semplice stato di disoccupazione non fosse di per se' sufficiente a non pagare l'assegno.
L'imputato (poi condannato) avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto degli sforzi concreti per trovare un lavoro, anche se non adeguato e retribuito modestamente.
Non basta quindi essere disoccupati ma occorre che si siano fatti degli sforzi- concreti per procurarsi il denaro necessario.
Tra l'altro, osservo che come al solito si è ritenuto che i certificati abbiano una portata miracolistica. In una causa il semplice "certificato" di disoccupazione (come di altro) può non significare nulla se non è appoggiato da una prova testimoniale o da altri riscontri.
Tra l'altro la pratica e l'esperienza comune ci insegnano in abbondanza che il nostro paese è pieno di gente che è iscritta alle liste di disoccupazione ma che ha lavori al nero spesso ben retribuiti.
Se veramente si hanno difficoltà economiche, si è disoccupati o si è avuto un abbassamento notevole del reddito,  la soluzione corretta è quella di chiedere al Tribunale una modifica dei provvedimenti di separazione, dimostrando il nuovo stato. Si potrà così eliminare l'assegno per il coniuge, in caso.
L'assegno per i figli potrà essere ridotto ma è quasi impossibile che sia eliminato. Se si sono messi al mondo dei figli (ancora magari molto piccoli) una regola (che non è solo di diritto) impone che se esiste un solo boccone di cibo questo vada ai figli.
E' per questo che una volta un giudice, in mia presenza, disse a una parte che non voleva dare nulla ai figli che, anche se fosse stato veramente disoccupato, avrebbe dovuto rubare (o chiedere l'elemosina), pur di provvedere ai piccoli. 

martedì 17 dicembre 2013

Il tribunale è obbligato a mandare la Guardia di Finanza per accertamenti tributari?


In caso di separazione o divorzio il Giudice ha il potere4 di disporre accertamenti tributari tramite la Guardia di Finanza.
Può infatti capitare, ad esempio, che uno dei coniugi abbia un reddito ufficile basso e sianmo dimostrate sue spese molto al di sopra di questo presunto reddito. E' quindi presumibile che se il marito ha comprato un Mercedes nuovo del valore di € 40.000, non sia vero che è sull'orlo del fallimento.
L'accertamento tributario serve proprio a chiarire la situazione reale. In caso di mancata corrispondenza scatterà poi la denuncia agli organi fiscali competenti.
E' però obbligatorio che il giudice disponga questo accertamento?
La Cassazione (sentenza n. 26423/2013 sez. I del 26/11/201) ha stabilito che non lo sia. Il Giudice potrà decidere in autoinomia se procedere o no con tale mezzo, a seconda del suo prudente apprezzamento delle prove.
Se il Tribunale non dispone l'accertamento è però  anche vero che potrà lo stesso decidere tenendo presente le disparità tra la situazione fiscale dichiarata e quello che appare.
In altri termini, seguendo l'esempio di prima, nel caso in cui il marito dichiarti fiscalmente un reddito annuo di € 10.000 ed abbia comprato un'autovettura del valore di € 40.000, il Tribunale potrà ben ritenere che ilm reddito reale è superiore al dichiarato e - ad esempio - condannarlo al pagamento di un assegno mensile per coniuge e figli di € 1.500.

giovedì 21 novembre 2013

Se un genitore non paga l'assegno di mantenimento, si può chiedere ai nonni?

L'art. 148 del codice civile recita:"  coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. .... "
La norma prevede quindi che in caso di bisogno debbano pagare i nonni per il mantenimento dei nipoti.
Questa norma è stata invocata contro i genitori del figlio che non paga l'assegno.
La Cassazionecivile (con la sentenza , sez. I, del 30 settembre 2010, n. 20509) ha fatto una forte precisazione.
Secondo la Suprema Corte perchè i nonni possano essere condannati al pagamento dell'assegno non versato dal figlio occorre che i genitori dei bambini (entrambi, quindi compresa la parte che non riceve l'assegno) non abbiano mezzi sufficienti per mantenere i figli.
Facciamo il caso in cui il padre non paghi l'assegno per i figli.
La madre non dovrà avere mezzi sufficienti per il mantenimento da sola dei figli; non dovrà nemmeno essere in grado di procurarsi un lavoro conveniente.
Il padre (nello stesso esempio) dovrà essere assolutamente privo di mezzi. Anche se fosse disoccupato ma avesse beni immobili la madre dovrebbe prima provare a fare un pignoramento immobiliare per ricavare il dovuto.
Di conseguenza, dal punto di vista pratico, l'ipotesi del pagamento in surroga da parte die nonni è estremamente rara.
Del resto l'art. 147 c.c. recita: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.."
La prima responsabilità è quindi dei genitori, non certo dei nonni... 

mercoledì 13 novembre 2013

Una strampalata decisione tributaria sulla detraibilità dell'assegno di mantenimento per il coniuge

Come abbiamo già scritto in questo blog, l'assegno di mantenimento per il coniuge è detraibile.
E' anche logico pensare che sia detraibile l'aumento secondo il coefficiente ISTAT.
Invece non è esattamente così.
Secondo l'Agenzia delle Entrate  (risoluzione 448/E) se l'aumento ISTAT non è stato specificatamente indicato tra le condizioni di separazione (consensuale o giudiziale, omologata dal tribunale) non può essere detratto.
Di conseguenza se volontariamente si aumenta l'assegno secondo il coefficiente ISTAT per il costo della vita, la parte aumentata non sarà deducibile.
In altri termini bisogna per evitare questo fare una modifica - magari consensuale - delle condizioni di separazione, facendola omologare o decidere dal Tribunale.
Il problema è che nella maggior parte dei casi la spesa non giustifica l'impresa ...

mercoledì 9 ottobre 2013

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento


Nelle condizioni di separazione è normalmente stabilito che l'assegno di mantenimento deve essere adeguato, secondo la mutazione del valore d'acquisto del denaro. Negli untimi anni questa clausola è anche divenuta obbligatoria e quindi inserita in ogni separazione o divorzio.
In teoria il costo della vita potrebbe anche diminuire e quindi l'assegno potrebbe essere ridotto. In pratica però il costo della vita è sempre aumentato ...
Come si effettua il calcolo?
DSi deve aver riguardo al primo mese in cui doveva essere pagato l'assegno.
Supponiamo che la prima mensilità dovesse essere maggio 2011. L'assegno va quindi adeguato a maggio 2012, un anno dopo. La cifra risultate da questa prima variazione dovrà quindi essere aumentata ogni anno da maggio 2013 in poi.
Facciamo un esempio pratico: consideriamo un assegno per i figli di € 1000,00 decorrente da maggio 2011.
Il criterio più semplice è quello di usare un'utilità presente sul sito http://rivaluta.istat.it/ .
Nel quadro "Calcola le rivalutazioni monetarie" dobbiamo inserire la data di inizio cioè mese maggio 2011 , la data finale cioè maggio 2012 e l'importo cioè € 1000,00.
Il risultato sarà € 1.030,00; di conseguenza l'assegno di € 1.000 sarà diventato a maggio 2012 € 1.030,00. Per calcolare quanto questo importo sia cambiato a maggio 2013 dovremo usare lo stesso meccanismo, mettendo come valore base € 1.030 e calcolando da maggio 2012 a maggio 2013.
L'adeguamento ISTAT scatta automaticamente, senza bisogno di richieste esplicite, orali o scritte. Se non viene pagato si può agire subito esecutivamente, come per l'assegno base.

sabato 5 ottobre 2013

Se non si versa l'assegno di mantenimento decade l'affidamento condiviso?

Per le norme sulla separazione la regola generale è che i figli siano affidati ad entrambi i genitori.
Questa normativa è una riforma abbastanza recente ed è indubbiamente un segno di civiltà e di positiva evoluzione giuridica. Basti pensare che in passatto il coniuge non affidatario non poteva nemmeno andare a parlare con gli insegnanti dei figli.
Che cosa accade però se il padre, ad esempio, non versa l'assegno per i figli?
In questi casi spesso la madre sostiene di avere il diritto di non fargli vedere i figli. 
Questo è sicuramente errato perchè, come in tutta la normativa sull'affidamento, l'interesse prioritario è quello dei figli, del loro corretto sviluppo. Non è accettabile questa sorta di presa in ostaggio.
Quindi il padre avrà sempre il diritto di vedere ed avere con se' i figli.
Le cose però possono cambiare sotto altri aspetti.
La Corte di Cassazione (sent. Del 17.12.2009, n. 26587) ha stabilito che il mancato versamento si possa considerare come segno di disinteresse nei confronti dei figli.
Di conseguenza il coniuge inadempiente darebbe la dimostrazione di occuparsi seriamente dei figli.

Secondo la Cassazione, di conseguenza, potrebbe dichiararsi cessato l'affidamento condiviso, con la trasfromazione in affidamento esclusivo alla madre.

domenica 25 agosto 2013

Violenta la figlia per 20 anni e le fa partorire 10 figli. Orrore in Argentina e ordini di protezione familiare in Italia. Assegno.

Oggi pomeriggio la RAI ha diffuso la notizia che un uomo avrebbe violentato la figliastra per 20 anni, da quando aveva 11 anni. 
Le avrebbe fatto partorire 10 figli in una casa isolata; spesso i parti avvenivano contemporaneamente a quelli della compagna, madre della ragazza violentata.
E' accaduto in Argentina.
La cosa sconvolgente è che tutto questo è andato avanti per 20 anni.
Questi orrori accadono anche nella nostra civile Europa. Ricorderete il caso austriaco di pochi anni fa ed altri. Al di là di questi casi eclatanti ci sono essere umani distrutti da violenze continue, verbali e materiali.
La cosa drammatica è che in questi casi spesso non si riesce ad uscire per il timore che la situazione peggiori che lo Stato non possa fare nulla.
Invece esiste una legge che può proteggere queste vittime. E' conosciuta pochissimo. e non è pubblicizzata come dovrebbe essere. 
La legge 154/2001 è straordinariamente moderna ed opera al di là dello schema classico di famiglia.
Non solo protegge figli e coniuge. Protegge anche nonni nipoti, comunque appartenenti alla famiglia.
Opera anche nelle famiglie di fatto.
Opera anche anche nelle unioni omosessuali.
In base alla legge 154/2001, il tribunale in pochi giorni, può ordinare:
  • l'allontanamento del componente violento;
  • la proibizione per lui di avvicinarsi alle vittime, non solo in casa ma anche nei luoghi pubblici, lavoro, supermercati, scuole...
  • l'ordine di versare una cifra mensile per il mantenimento.
Anche se è sempre opportuno il consiglio di un avvocato esperto, per il primo ricorso, si può anche fare da soli, rivolgendosi al presidente del Tribunale.
E' interessante e concreta la previsione di un assegno di mantenimento stabilito così velocemente. Le vittime di questi comportamento sono spesso dipendenti economicamente dal loro aguzzino. Poter avere del denaro è essenziale.
Come al solito però non basta una legge, occorre la sua applicazione concreta ma ancora di più direi che occorre la sua conoscenza.
Per questo ho scritto questo post.