Capita frequentemente che il genitore obbligato non voglia pagare le spese straordinarie o qualcuna di esse.

Se lo fosse infatti ci sarebbe il grosso vantaggio di poter procedere subito con la notifica del precetto ed il pignoramento.
Si tratterebbe di un notevole risparmio di tempo e denaro.
Purtroppo non è così.
La Cassazione civile, con la sentenza 2815 del 7 febbraio 2014, ha stabilito che la sentenza abbia valore di titolo esecutivo solo per quanto sia stato già definito nell'ammontare ma non per gli altri crediti.
Se non si è ottenuto il pagamento delle spese straordinarie, bisognerà quindi affrontare una nuova causa (o procedimento per ingiunzione) che porti (dopo tempo e spese) ad una sentenza che stabilisca esattamente quale spesa straordinaria debba essere rimborsata.
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