Capita frequentemente che il genitore obbligato non voglia pagare le spese straordinarie o qualcuna di esse.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv0NgwbuqcVkgz2ne6ApX48-l-dTQcz9pcx97Lw_MiPTcCgdOy78g49KxxiGrsbsgko0gXrnuJ6pgfK5E512M71BE3WWm6vZOGrCyNUbIHukJZAeQup_fTkeKZ08DqxA7DT1D6qA8PKjMm/s1600/libri1.png)
Se lo fosse infatti ci sarebbe il grosso vantaggio di poter procedere subito con la notifica del precetto ed il pignoramento.
Si tratterebbe di un notevole risparmio di tempo e denaro.
Purtroppo non è così.
La Cassazione civile, con la sentenza 2815 del 7 febbraio 2014, ha stabilito che la sentenza abbia valore di titolo esecutivo solo per quanto sia stato già definito nell'ammontare ma non per gli altri crediti.![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiARyZh2g0vbLoh32suegHsvIF24zXwRPNZ6fw3gcEErozBVo97yfO_0MqDUk2EfIsNdqCJm6JBUFfeFDVu91ywaKCbhgx5C2JtgEM2msQ0-jBySbA3aMI71z4OHF1p0vfaPkWhfwBQYNJ1/s1600/libri2.jpg)
Se non si è ottenuto il pagamento delle spese straordinarie, bisognerà quindi affrontare una nuova causa (o procedimento per ingiunzione) che porti (dopo tempo e spese) ad una sentenza che stabilisca esattamente quale spesa straordinaria debba essere rimborsata.
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