Interessante la normativa introdotta con l'art. 79-bis della legge 184/1983 (d.lgs. 154 del 2013).
Il Tribunale, quanto si trovi davanti ad una famiglia in pesanti condizioni di bisogno, può segnalare la situazione al Comune di competenza perché provveda ad un aiuto economico per la famiglia.
La cosa importante e qualificante è che questo aiuto deve aiutare il minore nella famiglia. E' una ipotesi ben diversa da quella in cui il minore veniva allontanato dalla famiglia per l'impossibilità di questa di mantenerlo.
Una applicazione concreta viene dal Tribunale di Milano (sez. IX) che, in data 12.3.2014, ha così stabilito:
" rilevato che, nel procedimento su indicato, e emerso che il nucleo familiare potrebbe versare in condizioni di effettiva indigenza, rispetto alle quali e opportuno che il Comune di residenza valuti se siano necessari interventi di sostegno per garantire alla prole di essere educata nell'ambito della propria famiglia;
rilevato, in particolare, che la madre, divorziata dal marito, abita con tre figli e deve accudirli da sola: il padre non ha occupazione e la madre percepisce, su sua dichiarazione, somme inferiori a 400,00 euro al mese ed abita in immobile in locazione con un canone di euro 800,00 al mese;
rilevato che non risulta se la situazione sia gia nota al Comune di riferimento,
PER QUESTI MOTIVI
SEGNALA il nucleo familiare (omissis). al Comune di Milano per quanto eventualmente di competenza."
Il problema concreto di questa legge è che il Comune potrebbe rispondere che non ha denaro a disposizione o dare un aiuto assolutamente insufficiente.
Insomma... è uno dei casi in cui per la normativa italiana si dovrebbero fare le nozze con i fichi secchi ...
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