Ci sono cose che - secondo la logica - non dovrebbero mai accadere.
Eppure trentanni di pratica ci hanno abituato anche ai comportamenti illogici, ai "dispetti".
Supponiamo che i coniugi vivano in un appartamento in affitto.
Capita spesso che il relativo contratto sia intestato solo ad uno di loro.
Quando ci si separa la legge prevede che il contratto passi ope legis al coniuge cui è stato dato il diritto ad abitare la casa.
Lo prevede l'art. 6 della legge 392/1978:
"In caso di separazione
giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore
l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato
attribuito dal giudice a quest'ultimo."
Occorre quindi che il Tribunale abbia dato alla moglie (ad esempio) il diritto di abitare nell'appartamento. Questa è la situazione comune quando ci sono dei figli e quando questi siano affidati alla madre.
La legge prevede infatti che la casa coniugale (in proprietà o in locazione) sia attribuita al coniuge a cui sono affidati i figli (a tutela di questi e del loro diritto a non perdere anche l'abitazione cui sono cresciuti).
Sempre seguendo il nostro esempio, fino a che non viene emesso detto provvedimento, il contratto rimane nella piena disponibilità del marito che lo ha firmato. Questo quando, appunto, il contratto era stato firmato solo dal marito. Questi potrà quindi benissimo mandare la disdetta e la sua disdetta sarà perfettamente valida.
La moglie si troverà quindi in un appartamento senza titolo e non potrà subentrare nel contratto perché al momento del provvedimento di assegnazione il contratto non esisteva più.
Il fatto però che debba rilasciare l'appartamento (ovviamente qualora il locatore accetti la disdetta) avrà due effetti:
a) potrà essere valutato ai fini dell'attribuzione del fallimento del matrimonio, della separazione;
b) potrà avere degli effetti sull'assegno di mantenimento qualora questo provochi anche problemi economici.
Questa seconda ipotesi può verificarsi quando l'affitto vecchio sia più basso di quello che la moglie sarà costretta a stipulare per avere una nuova abitazione per lei e per i figli.
Anche per questo motivo è quindi importante che il contratto di locazione sia firmato da entrambi i coniugi.
Fonte:
CondominioWeb.com http://www.condominioweb.com/separazione-e-successione-nel-contratto-di-locazione.2154