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venerdì 9 maggio 2014

Basta la ripresa della convivenza per far cessare l'assegno di mantenimento?

Per l'art. 157 del codice civile (riportato sotto) i coniugi separati possono far cessare lo stato di separazione con un apposito accordo o "con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione".
Si ritiene quindi comunemente che basti "rimettersi insieme" per far cessare la separazione. Di fatto non basta avere magari rapporti sessuali o stare insieme durante una vacanza, ad esempio. Occorre che ci sia un vero e proprio riprendere concordemente lo stato matrimoniale, sotto tutti gli aspetti.
In questo senso non sono validi ne' la semplice ripresa della convivenza, nè un mero "tentativo" durato pochi giorni.
La Cassazione (9492/2014 sez. VI civile,  del 30/4/2014 ) ha specificato che ove si affermi che la separazione è cessata ex art. 157 bisogna provare non solo la ripresa della convivenza ma anche la "ricostituzione del consortium vitae" tra i coniugi, vale a dire che intendono di nuovo fare vita in
comune, come coppia sposata.
Per la stessa sentenza non fa nemmeno cessare gli effetti della separazione un "esperimento" di ripresa del matrimonio.
Da questo, considerato che le eccezioni ex art. 157 c.c. possono far l'altare il diritto all'assegno di mantenimento, è opportuno che ripresa della convivenza o esperimenti o altro siano consacrati in scritture private redatte da un avvocato. Si potrà così cristallizzare a futura prova che cosa effettivamente si sta facendo e cosa non si sta facendo.
Art. 157 del codice civile.
"Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione."

venerdì 4 aprile 2014

Che succede con l'assegno di mantenimento se per dispetto si da la disdetta del contratto di locazione?

Ci sono cose che - secondo la logica - non dovrebbero mai accadere.
Eppure trentanni di pratica ci hanno abituato anche ai comportamenti illogici, ai "dispetti".
Supponiamo che i coniugi vivano in un appartamento in affitto. 
Capita spesso che il relativo contratto sia intestato solo ad uno di loro.
Quando ci si separa la legge prevede che il contratto passi ope legis al coniuge cui è stato dato il diritto ad abitare la casa.
Lo prevede l'art. 6 della legge 392/1978:
"In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo."
Occorre quindi che il Tribunale abbia dato alla moglie (ad esempio) il diritto di abitare nell'appartamento. Questa è la situazione comune quando ci sono dei figli e quando questi siano affidati alla madre.
La legge prevede infatti che la casa coniugale (in proprietà o in locazione) sia attribuita al coniuge a cui sono affidati i figli (a tutela di questi e del loro diritto a non perdere anche l'abitazione cui sono cresciuti).
Sempre seguendo il nostro esempio, fino a che non viene emesso detto provvedimento, il contratto rimane nella piena disponibilità del marito che lo ha firmato. Questo quando, appunto, il contratto era stato firmato solo dal marito. Questi potrà quindi benissimo mandare la disdetta e la sua disdetta sarà perfettamente valida.
La moglie si troverà quindi in un appartamento senza titolo e non potrà subentrare nel contratto perché al momento del provvedimento di assegnazione il contratto non esisteva più.
Il fatto però che debba rilasciare l'appartamento (ovviamente qualora il locatore accetti la disdetta) avrà due effetti:
a) potrà essere valutato ai fini dell'attribuzione del fallimento del matrimonio, della separazione;
b) potrà avere degli effetti sull'assegno di mantenimento qualora questo provochi anche problemi economici.
Questa seconda ipotesi può verificarsi quando l'affitto vecchio sia più basso di quello che la moglie sarà costretta a stipulare per avere una nuova abitazione per lei e per i figli.
Anche per questo motivo è quindi importante che il contratto di locazione sia firmato da entrambi i coniugi.



Fonte: CondominioWeb.com
http://www.condominioweb.com/separazione-e-successione-nel-contratto-di-locazione.2154