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venerdì 30 maggio 2014

La moglie che rifiuta di passare da part time a full time perde l'assegno di mantenimento del coniuge?

Il caso esaminato dalla Cassazione è questo: la moglie, in sede di determinazione dell'assegno divorzile, ha chiesto il mantenimento dell'assegno di € 1.800,00 mensili.
Il marito aveva chiesto la riduzione dell'assegno sul presupposto che la moglie (dipendente di una azienda che fa parte del suo gruppo) aveva rifiutato il passaggio dall'impiego part time a full time.
In altre parole diceva che non era giusto che lui continuasse a pagare quando la moglie, lavorando un po' di più, tutto il giorno, avrebbe potuto guadagnare di più. 
La Cassazione (sent. 9660/2014 del 6.5.2014, sez. VI civile) ha deciso rigettando la richiesta dell'uomo.
Ci è arrivata attraverso un particolare percorso logico.
La prima considerazione (fondamentale) è che il regime economico  di separazione non vincola quello di divorzio (Cass. sent. 5140/2011).
Applicando al caso concreto, significa che il tribunale del divorzio non era obbligato a tenere come dato di partenza € 1.800,00 mensili (assegno di separazione). Se fosse stato così la soluzione sarebbe stata diversa.
La donna, rifiutando il lavoro a tempo pieno, ha in effetti perso un possibile reddito superiore. Supponendo che la differenza di reddito fosse di € 800, sarebbe logico detrarre tale parte dall'assegno di separazione che diventerebbe di € 1.000,00 (1.800 - 800).
Applicando invece il principio della Cassazione, il tribunale in sede di divorzio ha legittimamente ritenuto che - anche con il passaggio al lavoro a tempo pieno - la differenza di reddito sarebbe rimasta elevata.
Dovendo quindi mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio, vista la fortissima sproporzione tra i redditi dei coniugi, è giustificato non tenere affatto conto dell'aumento reddito che la moglie avrebbe avuto accettando l'aumento di orario.
L'esame di questa sentenza è utile anche per chiarire che per capire cosa ha veramente deciso la Cassazione non basta un esame veloce della massima, occorre seguire tutte le argomentazioni concretamente seguite. In altri casi concreti, secondo gli stessi principi, la Cassazione avrebbe potuto prendere una decisione diversa. Non sarebbe infatti la stessa cosa in caso di sproporzione tra i redditi minore o comunque redditi dei coniugi minori nel complesso.



venerdì 9 maggio 2014

Basta la ripresa della convivenza per far cessare l'assegno di mantenimento?

Per l'art. 157 del codice civile (riportato sotto) i coniugi separati possono far cessare lo stato di separazione con un apposito accordo o "con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione".
Si ritiene quindi comunemente che basti "rimettersi insieme" per far cessare la separazione. Di fatto non basta avere magari rapporti sessuali o stare insieme durante una vacanza, ad esempio. Occorre che ci sia un vero e proprio riprendere concordemente lo stato matrimoniale, sotto tutti gli aspetti.
In questo senso non sono validi ne' la semplice ripresa della convivenza, nè un mero "tentativo" durato pochi giorni.
La Cassazione (9492/2014 sez. VI civile,  del 30/4/2014 ) ha specificato che ove si affermi che la separazione è cessata ex art. 157 bisogna provare non solo la ripresa della convivenza ma anche la "ricostituzione del consortium vitae" tra i coniugi, vale a dire che intendono di nuovo fare vita in
comune, come coppia sposata.
Per la stessa sentenza non fa nemmeno cessare gli effetti della separazione un "esperimento" di ripresa del matrimonio.
Da questo, considerato che le eccezioni ex art. 157 c.c. possono far l'altare il diritto all'assegno di mantenimento, è opportuno che ripresa della convivenza o esperimenti o altro siano consacrati in scritture private redatte da un avvocato. Si potrà così cristallizzare a futura prova che cosa effettivamente si sta facendo e cosa non si sta facendo.
Art. 157 del codice civile.
"Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione."

lunedì 14 aprile 2014

Se si inizia una convivenza si perde l'assegno di mantenimento del coniuge?

Una vecchia fonte di doglianze si verifica quando il coniuge separato (o divorziato) va a vivere con un'altra persona.
Al disappunto derivante magari da un po' di gelosia (sempre dura a finire) si aggiunge l'aspetto tipicamente economico.
Se mia moglie ora vive con un altro per quale motivo dovrei mantenerla io?
Questa è la classica lamentela.
La giurisprudenza sosteneva che la nuova convivenza aveva valore solo se aveva riflessi economici.
La moglie, nel caso specifico, perdeva quindi l'assegno solo nel caso in cui dalla nuova convivenza le derivasse un sostegno economico tale da rendere superfluo l'assegno di mantenimento del coniuge.
La situazione era (ed è) diversa in caso di matrimonio: in questo caso l'assegno si perde comunque.
Tornando alla convivenza, la sentenza 17195 (Cassazione civile 11.8.2011) ha cambiato le carte in tavola.
Per i giudici della Suprema Corte si perde il diritto all'assegno in caso di stabile convivenza con una nuova persona.
É evidente che qui per convivenza si intende il vivere more uxorio, cioè come marito e moglie. Non avrebbe alcun valore di conseguenza il vivere nello stesso appartamento (anche se con persona di sesso diverso) per risparmiare sull'affitto.
Un aspetto che non è stato esaminato dalla sentenza (ma che è logicamente conseguente) è che può avere questo rilievo anche una convivenza omosessuale purché ci siano gli aspetti della stabilità e dell'affettività.
Questa sentenza è fondamentale perché, al di là della questione in se', è un ulteriore segno della parificazione della convivenza al matrimonio. in questo caso la convivenza viene parificata al matrimonio tanto è vero che si perde l'assegno anche se il nuovo compagno è in condizioni economiche tali da portare addirittura un peggioramento nella situazione del beneficiario dell'assegno.
Si cerca quindi di porre rimedio ad una situazione che appariva palesemente ingiusta.
Nei fatti poi l'assegno cesserà quando l'erogatore dell'assegno instaurerà un giudizio tendente a dimostrare la convivenza more uxorio. In qualche caso può essere oggettivamente difficile di fronte all'atteggiamento negatorio della controparte.
Ricordiamo che l'Italia è il paese dove tante coppie anziane si sposano solo religiosamente, al solo fine di non perdere il diritto alla pensione di reversibilità...
Quanto detto sopra non ha comunque nessun rilievo nei confronti dei figli. Rimane al genitore l'obbligo di provvedere ai loro bisogni. 

martedì 18 febbraio 2014

Bisogna pagare l'assegno al figlio che diventa maggiorenne?

Cosa succede quando un figlio diventa maggiorenne?
Cessa la potestà genitoriale, certamente. Il figlio può autodeterminarsi.
Mantiene però il diritto all'assegno di mantenimento che sia stato stabilito in sede di separazione o divorzio.
Si può smettere di pagare solo quando il ragazzo/a sia diventato economicamente autonomo.
Questo succede nel momento in cui trova un lavoro stabile, consono, regolarmente retribuito, in modo tale da avere assicurata una vita dignitosa.
Non occorre che il lavoro sia particolarmente prestigioso; occorre che gli possa assicurare una vita dignitosa.
Se il figlio avesse rifiutato senza giusto motivo una occupazione con queste caratteristiche potrebbe essere ugualmente dichiarato decaduto dal diritto all'assegno.
La normativa applicabile ai figli maggiorenni è quella contenuta nell'art. 155 quinquies del codice civile, introdotto nel 2006.
Di regola l'assegno va pagato direttamente al figlio.

martedì 4 febbraio 2014

Se il figlio maggiorenne perde il lavoro, il padre lo deve mantenere?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 1585/2014 sez. VI-1 del 27/1/2014) ha affermato un principio "strano" ed interessante.
Nel caso specifico il padre continuava a versare l'assegno di mantenimento al figlio trentenne. Questi era iscritto ad una facoltà universitaria da otto anni, senza peraltro dare gli esami, quindi "con scarso profitto", come dice la sentenza.
La Corte ha stabilito che il figlio non dovesse più ricevere l'assegno  perché aveva in passato cominciato a lavorare: non aveva quindi più diritto anche se non lavorava più. L'assegno era stato stabilito in sede di divorzio.
Trascrivo le parole della sentenza:
"Il giudice a quo precisa che l’odierno ricorrente, prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età, ha svolto attivitá lavorativa nel settore turistico alberghiero e non frequenta con profitto il corso di laurea al quale risulta formalmente iscritto da più di otto anni.
Richiama il provvedimento impugnato giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 26259 del 2005; n. 1761 del 2003) per cui il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti."
La sentenza appare "strana" perché si può pensare che l'assegno di mantenimento spetti al figlio che è privo di redditi. In realtà il discorso è diverso in quanto spetta al figlio che "non è in grado di procurarsi redditi, non ha sviluppato la relativa capacità".
Quindi qualora il figlio abbia lavorato ha dimostrato di essere in grado di farlo...
Del resto non è nemmeno vero che il padre può "fregarsene" del figlio. Rimane l'obbligo dell'assegno alimentare (generalmente minore di quello di mantenimento) di cui agli artt. 433 e seguenti del codice civile.