Cessa la potestà genitoriale, certamente. Il figlio può autodeterminarsi.
Mantiene però il diritto all'assegno di mantenimento che sia stato stabilito in sede di separazione o divorzio.
Si può smettere di pagare solo quando il ragazzo/a sia diventato economicamente autonomo.
Questo succede nel momento in cui trova un lavoro stabile, consono, regolarmente retribuito, in modo tale da avere assicurata una vita dignitosa.
Non occorre che il lavoro sia particolarmente prestigioso; occorre che gli possa assicurare una vita dignitosa.

La normativa applicabile ai figli maggiorenni è quella contenuta nell'art. 155 quinquies del codice civile, introdotto nel 2006.
Di regola l'assegno va pagato direttamente al figlio.
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