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martedì 4 febbraio 2014

Se il figlio maggiorenne perde il lavoro, il padre lo deve mantenere?

La Corte di Cassazione (sentenza n. 1585/2014 sez. VI-1 del 27/1/2014) ha affermato un principio "strano" ed interessante.
Nel caso specifico il padre continuava a versare l'assegno di mantenimento al figlio trentenne. Questi era iscritto ad una facoltà universitaria da otto anni, senza peraltro dare gli esami, quindi "con scarso profitto", come dice la sentenza.
La Corte ha stabilito che il figlio non dovesse più ricevere l'assegno  perché aveva in passato cominciato a lavorare: non aveva quindi più diritto anche se non lavorava più. L'assegno era stato stabilito in sede di divorzio.
Trascrivo le parole della sentenza:
"Il giudice a quo precisa che l’odierno ricorrente, prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età, ha svolto attivitá lavorativa nel settore turistico alberghiero e non frequenta con profitto il corso di laurea al quale risulta formalmente iscritto da più di otto anni.
Richiama il provvedimento impugnato giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 26259 del 2005; n. 1761 del 2003) per cui il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmai potrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro su presupposti del tutto differenti."
La sentenza appare "strana" perché si può pensare che l'assegno di mantenimento spetti al figlio che è privo di redditi. In realtà il discorso è diverso in quanto spetta al figlio che "non è in grado di procurarsi redditi, non ha sviluppato la relativa capacità".
Quindi qualora il figlio abbia lavorato ha dimostrato di essere in grado di farlo...
Del resto non è nemmeno vero che il padre può "fregarsene" del figlio. Rimane l'obbligo dell'assegno alimentare (generalmente minore di quello di mantenimento) di cui agli artt. 433 e seguenti del codice civile.


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