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venerdì 18 aprile 2014

In caso di convivenza si deve restituire quanto avuto?

In riferimento all'assegno di mantenimento ed ai rapporti derivanti dalla convivenza, abbiamo già scritto che la giurisprudenza sta progressivamente equiparando il rapporto tra due conviventi a due coniugi, sotto tanti aspetti.
Si è verificato il caso di due conviventi nel quale l'uomo aveva a più riprese versato sul conto corrente della donna ingenti somme. Al momento della rottura dei rapporti, l'uomo ha chiesto la restituzione di € 120.000.
La donna si è difesa sostenendo che il denaro le era stato dato per i normali rapporti affettivi e di solidarietà tra due persone che si vogliono bene e vivono insieme. Aggiungeva che, per seguire il compagno all'estero, aveva rinunciato ad un lavoro che le faceva guadagnare più di € 10.000 mensili.
Il tribunale e la corte d'appello hanno dato ragione all'uomo sostenendo che i doveri di solidarietà erano stati soddisfatti già offrendo alla donna alloggio e mantenimento giornaliero. Ritenevano anche che l'auto licenziamento della donna non avesse valore in quanto frutto di una libera scelta.
La Corte di Cassazione (sentenza 1277 del 22 gennaio 2014) ha deciso in modo completamente difforme, dando piena ragione alla donna.
Il sostegno economico tra due conviventi - ha ritenuto la Cassazione - è doveroso secondo la coscienza sociale nell'ambito di un rapporto consolidato, nel quale sono comprese la collaborazione e l'assistenza morale e materiale. La Cassazione ritiene che sostenere (come ha fatto la Corte d'Appello) che tutto si possa comprendere in vitto ed alloggio sia "infelice e mortificante".
Ha quindi stabilito che la donna non debba restituire i 120.000 € perché dati in adempimento dell'obbligazione naturale nascente dalla convivenza more uxorio. Nel caso specifico è poi da ritenere che la rilevanza degli importi versati sia anche in relazione con la perdita dell'ottimo impiego che aveva la donna ed al quale ha rinunciato proprio in virtù della convivenza e della necessità di coabitazione.
Ad evitare equivoci rileviamo che i rapporti di convivenza sono ancora ben distinti da quelli matrimoniali, se non altro perché nei primi si tratta di elaborazioni giurisprudenziali e nei secondi di ben consolidate leggi.
E' poi auspicabile che in caso di convivenza (in assenza di leggi statali o di registri presso il Comune) siano redatti degli accordi legali per disciplinare le varie evenienze, compresa la cessazione della convivenza. Si veda il precedente post assegno mantenimento per conviventi


domenica 2 marzo 2014

Come si determina l'assegno per il figlio naturale?

Il figlio "naturale" è il figlio nato al di fuori del matrimonio.
Il figlio può essere riconosciuto volontariamente, salvo alcuni limiti.
Il rapporto di filiazione naturale può anche essere dichiarato giudizialmente qualora il genitore naturale rifiuti la sua paternità.
In questi casi discende l'obbligo di mantenimento a carico di entrambi i genitori.
L'importo dell'assegno viene determinato in relazione alle possibilità ed alle sostanze del genitore.
Se il padre ad esempio è ricco l'assegno dovrà essere determinato in base alle sue sostanze; non avranno importanza nè le esigenze base del figlio, nè il fatto che magari viva con la madre in una situazione molto meno agiata del padre.
Lo ha stabilito tra le altre la sentenza n.  7644  del 13 luglio 1995 della Cassazione Civile.