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giovedì 24 aprile 2014

Calcolo dell'assegno di mantenimento. Ordinanza del tribunale di "Roma.

Abbiamo già scritto dei diversi metodi per quantificare esattamente il reddito dei coniugi, ai fini dell'esatta determinazione dell'assegno di mantenimento (coniuge e figli).
Il tribunale di Roma è solito chiedere una copiosa documentazione fin dalla prima udienza, quella presidenziale.
E' anche capitato che una ordinanza simile sia stata ripetuta nella prima udienza, dal giudice istruttore.
Leggiamo una ordinanza "tipo".
 "IL G.I.    ...

INVITA
le parti a depositare, unitamente alla seconda memoria istruttoria, ove non in atti, documentazione fiscale (Modelli Unico, 730, CUD e buste paga) e bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dall'anno 2012, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze:
a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.);
b) redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile); 
d) proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
e) collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta,
f) spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private;
AVVISA
le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'omessa allegazione o la tardività del deposito e la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi del4"art.
116 c.p.c, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;..."

Il termine "invita" può trarre in inganno perché in realtà il Giudice Istruttore "ordina" tanto è vero che alla mancata produzione possono collegarsi una serie di conseguenze.
La prima e la più grave è che il giudice può trarre elementi di prova proprio dalla mancata produzione della documentazione richiesta. Lo stesso se la documentazione è prodotta in ritardo o è "lacunosa".
Altra conseguenza possibile è quella della condanna al risarcimento nei confronti del minore ex art. 709 ter c.p.c.
Pur rimanendo sempre spazio a chi voglia imbrogliare, è evidente che i margini entro i quali si possono tenere comportamenti omissivi o fumosi si restringono notevolmente.

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