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giovedì 10 aprile 2014

Si può agire con la sentenza di separazione subito per le spese straordinarie? O bisogna fare una nuova causa?

Capita frequentemente che il genitore obbligato non voglia pagare le spese straordinarie o qualcuna di esse.
La domanda che si fa frequentemente è se sia sufficiente la sentenza (o titolo equivalente) di separazione o divorzio per chiedere il pignoramento.
Se lo fosse infatti ci sarebbe il grosso vantaggio di poter procedere subito con la notifica del precetto ed il pignoramento.
Si tratterebbe di un notevole risparmio di tempo e denaro.
Purtroppo non è così.
La Cassazione civile, con la sentenza 2815 del 7 febbraio 2014, ha stabilito che la sentenza abbia valore di titolo esecutivo solo per quanto sia stato già definito nell'ammontare ma non per gli altri crediti.
Ha quindi valore esecutivo per l'assegno di mantenimento ma non per le spese straordinarie che sono del tutto indeterminate.
Se non si è ottenuto il pagamento delle spese straordinarie, bisognerà quindi affrontare una nuova causa (o procedimento per ingiunzione) che porti (dopo tempo e spese) ad una sentenza che stabilisca esattamente quale spesa straordinaria debba essere rimborsata.

mercoledì 2 ottobre 2013

Garanzie speciali per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento.

Quando l'assegno di mantenimento non viene pagato o non viene pagato regolarmente, si può applicare il sesto comma dell'art. 156 del codice civile.
“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.”
In altri termini si possono sequestrare i suoi beni immobili o – ancora più semplicemente – si può ordinare a chi debba denaro all'inadempiente di versarli direttamente a chi ne abbia diritto.
In pratica si può ad esempio chiedere che chi paga lo stipendio al marito inadempiente versi direttamente alla moglie una parte dello stipendio stesso. E' quindi evidentemente una garanzia pratica molto forte.
Non è infatti strano che si cerchi di premere sul coniuge facendo tardare l'assegno o dandoglielo magari solo in parte.
Quello che rafforza ancora di più la garanzia – rispetto al sequestro / pignoramento normale è quanto stabilito nella sentenza della Cassazione civile n. 4861/1989 (emessa dalla I sez. il 15.11.1989).
Nel sequestro normale infatti bisogna dimostrare il possibile pregiudizio; nel nostro caso si tratterebbe di dimostrare che il coniuge abbia commesso un inadempimento grave o comunque abbia l'intenzione di non pagare il dovuto. E' facile capire che provare cose del genere non è certamente agevole.

La Cassazione ha stabilito che, nel caso dell'art. 156 c.c., non ci sia affatto bisogno di dimostrare quanto sopra. Basta dimostrare il mancato pagamento (totale o parziale) per avere un sequestro o l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro.