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mercoledì 28 marzo 2018

Se non trovi lavoro perdi l'assegno di mantenimento?

Il problema è quello del coniuge a favore del quale è stato posto un assegno di mantenimento perché disoccupato.
Se non trova lavoro perde l'assegno?
Una giurisprudenza più permissiva in passato sembrava quasi dire che una volta stabilito un assegno questo rimaneva una sorta di diritto a vita. Ora la situazione è notevolmente cambiata, sia nella giurisprudenza che nella sensibilità sociale.
Il caso è quello che segue.
Tizia, disoccupata, in sede di separazione aveva avuto un assegno di mantenimento (per lei) di € 800, oltre quello per i figli.
Dalla separazione sono passati 6 anni senza che la sig.ra Tizia abbia trovato un lavoro. È vero che ha frequentato dei corsi ma senza trovare concretamente un lavoro.
Il marito ha quindi chiesto che l'assegno a suo favore venisse revocato, anche se disoccupata, perchè non si era attivata concretamente per trovare un lavoro.
La Corte di Cassazione (ordinanza sez. VI-1 civile , 6886 del 20 marzo 2018) ha deciso la revoca dell'assegno per la moglie (mantenendo quello per i figli).
Secondo la Cassazione è giusta la sentenza che esclude l’assegno di mantenimento qualora la moglie sia disoccupata ma lo stato di disoccupazione non sia esente da colpe.
In altri termini, dice che una donna di 35 anni e con una laurea, senza malattie invalidanti, poteva ben trovarsi un lavoro in 6 anni.
Non avendolo fatto, ha dimostrato di non essersi data da fare sul serio e quindi perde il diritto all'assegno.

domenica 4 febbraio 2018

Il Tribunale può mandare la Guardia di Finanza? Quando?

Un contenzioso molto comune in materia di assegno di mantenimento è quello del lavoro in nero o, comunque, degli introiti non dichiarati.
La normativa disponde che il Giudice (Tribunale o Corte d'Appello) possa disporre accertamenti tramite la Guardia di Finanza, sull'effettivo reddito.
In concreto però occorre che ci siano dei requisiti.
È quanto ha stabilito la Corte di  Cassazione con la recente sentenza 21359 del 2017.
La Corte d'Appello aveva ridotto l'assegno a favore della moglie da € 500 ad € 250.
La moglie sosteneva che il marito svolgeva una attività imprenditoriale e che questa risultava anche dai biglietti da visita e dalle entrate sul conto corrente bancario.
La Corte d'Appello aveva deciso che la signora non aveva provato il reddito del marito e quindi aveva respinto la sua domanda.
La donna ricorreva in Cassazione affermando che la Corte avrebbe potuto disporre gli accertamenti tramite la Guardia di Finanza anche perchè per lei sarebbe stato impossibile trovare le prove effettive dei redditi maggiori. Non avrebbe infatti potuto, per esempio, avere accesso ai conti bancari del marito.
La Cassazione  ha annullato la decisione della Corte d'Appello ritenendo che la stessa (anche senza richiesta specifica da parte della ricorrente) avrebbe potuto disporre gli accertamenti da parte della polizia tributaria. Sempre secondo la Cassazione, la Corte d'Appello aveva errato nel non motivare sulla presunta inutilità degli accertamenti, cosa che avrebbe dovuto fare.
La Cassazione ha aggiunto che tuttavia, gli accertamenti tramite la polizia tributaria non sono sempre obbligatori o necessari: basta che ci sia la prova, in altro modo, che non ci siano i requisiti per la concessione dell'assegno divorzile.

sabato 13 gennaio 2018

Perchè Veronica Lario ha perso l'assegno di 1 milione e 400.000 di Berlusconi

La Corte d'Appello di Milano il 16 novembre 2017 (sentenza 4793/2017) ha stabilito che Silvio Berlusconi non debba più versare ogni mese € 1.400.000 alla ex moglie Veronica Lario, come assegno di mantenimento.
La Lario dovrà anche restituirgli € 60.000.000 per quanto pagato in passato.
Perchè questa decisione?
Nonostante la legge fosse anche chiara, la Cassazione ed i giudici di merito avevano interpretato sempre la legge sul divorzio nel senso che al coniuge debole spettasse un assegno di mantenimento tale da fargli mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Questo sia nel caso il coniuge in questione avesse un reddito, sia non lo avesse ed a prescindere dall'importo del reddito.
La Cassazione, con la famosa sentenza 11504/2017 (http://www.assegno-mantenimento.com/2017/06/per-lassegno-divorzile-non-conta-piu-il.html), ha fatto marcia indietro ed ha stabilito che l'assegno spetti solo nel caso in cui il coniuge (ex coniuge) con minor reddito non sia autosufficiente economicamente.
Nel caso della Lario, Berlusconi ha dimostrato che l'ex moglie era titolare di una liquidità di oltre 16 milioni, tra gioielli e società controllate; non aveva quindi diritto al mantenimento.
La Corte d'Appello gli ha dato ragione ed ha stabilito che non debba versare l'assegno di mantenimento alla moglie.

martedì 14 novembre 2017

Il padre che non versa l'assegno può perdere l'affidamento?


Per un avvocato che si occupa di diritto familiare è un classico: la madre viene e chiede se può impedire al padre che non versa l'assegno di vedere il figlio.
La risposta in generale è negativa.
Un conto sono gli adempimenti economici ed un conto il diritto del bambino di vedere comunque il padre.
Fino a qui il concetto generale.
Poi come al solito la realtà è varia e i concetti giuridici vanno adeguati alle singole realtà.
Fino a qualche anno fa i figli erano affidati ad uno solo dei genitori. L'altro genitore poteva e doveva intervenire solo per le decisioni di maggior rilievo.
La regola attuale è che i bambini siano affidati ad entrambi i genitori.
Se però uno dei due genitori non da prova di interessarsi realmente ai figli, la regola generale va disapplicata.
Il tribunale di Roma (sentenza n. 11735 del 6 giugno 2017) ha deciso un caso del genere.
Il padre non solo non versava l'assegno ma si disinteressava anche della vita del figlio, come l'essere presente ai saggi scolastici, accompagnarlo e seguirlo negli studi e nelle varie attività, vederlo ed avere contati con lui.
Il tribunale ha quindi revocato l'affidamento congiunto e stabilito che il figlio fosse affidato solo alla madre.
Questo non significa che il padre non potrà vederlo ma che le decisioni comuni e anche parte di quelle più importanti ora saranno prese dalla madre senza consultarlo.
Quindi rimane il concetto che il mancato pagamento dell'assegno (di per sè) non fa perdere il diritto di vedere i propri figli.
Ci sono poi da fare altre precisazioni.
Un conto è non versare per nulla l'assegno, magari per anni; un conto è non versarlo per intero per difficoltà oggettive che rendano impossibile l'esatto adempimento.
In caso di comportamenti gravi, a tutela dei figli, un genitore può sempre chiedere che sia revocata la potestà genitoriale dell'altro genitore. In questo modo si perderanno tutti i diritti genitoriali.

lunedì 4 settembre 2017

Le professoresse hanno diritto all'assegno di mantenimento di divorzio?

Un titolo del genere sembra assurdo (per come siamo abituati) ma è uno dei primi frutti della sentenza 11504/2017 della Corte di Cassazione.
Nella determinazione dell'assegno di divorzio non si tiene più conto della differenza economica dei redditi tra i coniugi e del tenore di vita avuto durante il matrimonio; conta solo (secondo questo nuovo orientamento giurisprudenziale, non legge) che chi chiede l'assegno abbia o no un lavoro stabile che gli permetta di vivere dignitosamente.
Il caso risolto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20525 del 29 agosto 2017, è questo.
Il marito è un uomo decisamente ricco con un reddito molto maggiore della moglie.
La moglie è una professoressa di ruolo.
La Cassazione le ha negato l'assegno di mantenimento in quanto ha un lavoro stabile che le permette di vivere dignitosamente.
Come ho già rilevato, questo orientamento è nel solco della nuova situazione sociale per cui separazione e divorzio non sono più fatti straordinari che vanno quasi "puniti" ma - purtroppo - quasi la condizione normale.
Concludo con due riflessioni.
La prima è che tutto questo si applica all'assegno di divorzio ma non a quello di separazione.
La seconda è che, a seguito del divorzio breve, è possibile avere il divorzio pochi mesi dopo la separazione; la conseguenza è che in pratica l'assegno di separazione può diventare una barzelletta.

giovedì 22 giugno 2017

Per l'assegno divorzile non conta più il tenore di vita?

Secondo il concetto applicato fino ad oggi, in caso di divorzio, il coniuge più debole aveva il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio. In pratica bastava essere sposati per un pò con il Berlusconi di turno per poi avere un super reddito tutta la vita.
Come ho osservato altre volte questo concetto è collegato a quella che era la famiglia molti decenni fa. Poteva essere infatti giusto tutelare il coniuge più debole in un contesto in cui una separazione (peggio un divorzio) era un qualcosa di straordinario. Per di più nella maggior parte dei nuclei familiari la moglie era casalinga: con la separazione / divorzio perdeva spesso la capacità di vivere dignitosamente.
Oggi i rapporti patrimoniali sono cambiati. I coniugi lavorano entrambi, le donne hanno accesso a praticamente tutti i lavori, i divorzi che prima erano eccezione sono diventati ora la normalità.  Tutto questo impone un cambiamento.
Nelle ultime settimane ha fatto molto parlare una sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 11504 del 10.5.2017).
Salvo alcune distinzioni ultime di altre fondamentali sentenze (11490/1990 Sezioni Unite, 2546/2014) la decisione 11504/2017 ha levato importanza al criterio del mantenimento del tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
Ha infatti stabilito che il giudice dovrà uniformarsi al criterio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi. In pratica ha diritto all'assegno solo chi non ha un reddito e non la possibilità di procurarselo. 
Il giudice dovrà valutare l'autosufficienza economica del coniuge che richiede l'assegno, secondo questi parametri:

  1. l'esistenza di redditi, siano essi di qualsiasi tipo;
  2. la disponibilità di una casa di abitazione;
  3. la capacità di lavorare;
  4. l'esistenza di proprietà immobiliari e mobiliari.

 Solo qualora non esista di conseguenza l'autosufficienza economica potrà subentrare l'altro coniuge, con l'assegno di mantenimento. La differenza con prima è che secondo il vecchio criterio aveva diritto al mantenimento anche un coniuge con un reddito magari di € 5.000 mensili; l'unica condizione era che l'altro coniuge fosse molto più ricco.
Per di più questo assegno di mantenimento non dovrà tendere ad assicurare lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Una prima fondamentale riflessione (che molti commentatori non fanno) è che NON è una nuova legge ma solo una nuova interpretazione della stessa legge. Una interpretazione può cambiare in qualsiasi momento (come è cambiata in passato). Per cambiare veramente le cose occorrerebbe una nuova legge ma tutti sappiamo che i politici hanno ben altro da fare...
Una ulteriore riflessione è che questa nuova interpretazione sul tenore di vita non tocca affatto la situazione della maggior parte delle coppie. Se la coppia viveva con un solo stipendio (magari buono) non c'è in pratica differenza tra un normale assegno di mantenimento e quello tendente a mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Il criterio ha importanza per le coppie con un ricco tenore di vita ed una sproporzione notevole  dei redditi. Quindi se non sei ricco questa nuova sentenza non ti da nulla ... tranquillo ... è tutto come prima...  :)

lunedì 27 febbraio 2017

Se ho dato 2 milioni di euro a mia moglie le dovrò dare pure l'assegno?

Il caso è questo: un produttore cinematografico, nel periodo tra separazione e divorzio, versa alla moglie € 2.000.000,00.
Con questo pensava di non dover pagare più l'assegno di mantenimento.
Al momento del divorzio la moglie chiedeva invece lo stesso l'assegno di mantenimento, per lei e per i figli.
Il marito si è difeso affermando che i 2 milioni erano stati versati come anticipazione dell'assegno di mantenimento di separazione e di divorzio: sarebbero in effetti stati sufficienti per pagare almeno venti anni di assegni mensili.
La Corte d'Appello di Milano ha dato ragione al marito. La moglie si è rivolta alla Cassazione che le ha dato ragione, stabilendo lo stesso l'obbligo di pagamento dell'assegno.
La Cassazione civile, con la sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017 ha stabilito alcuni concetti importanti.
Per quanto stabilito dall'art. 160 c.c. (riportato sotto)

sono nulli i patti di disposizione di diritti in materia matrimoniale. Anche l'eventuale rinuncia della moglie all'assegno (a fronte della donazione di € 2.000.000,00) non sarebbe quindi stata valida.
Nel caso specifico non esisteva nemmeno un atto che stabilisse chiaramente che il pagamento di € 2.000.000 era stato fatto al posto degli assegni.
Se fosse esistito un atto, anche se scrittura privata, se ne sarebbe tenuto conto (anche se non in modo obbligatorio)  ma così non è stato.
Per stabilire l'assegno si deve aver riferimento alla situazione degli ex coniugi al momento attuale, senza riferimento a passate elargizioni che siano, per esempio, state consumate.
Dal tutto si deduce che il marito avrebbe potuto evitare di versare 2 milioni o comunque lo avrebbe dovuto fare con cautele maggiori. Questo a meno che non siano stati versati nella realtà per altri motivi.
Gli stessi principi sono validi per elargizioni di importo rilevante per le parti ma oggettivamente inferiore. E' comune il fatto che si cedano immobili o loro parti in sostituzione dell'assegno di mantenimento.
Se questo avviene nella separazione e con tutte le formalità necessarie potrà valere per l'assegno di separazione ma non varrà automaticamente per quello di divorzio.
La Cassazione, nella stessa sentenza, ha stabilito che assegno di separazione e divorzio abbiano infatti natura diversa.
Art. 160 c.c. "Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio."
(Nota: la sentenza non si riferisce ai personaggi celebri di cui pubblico le foto.)

sabato 23 aprile 2016

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento, marzo 2016.

L'ISTAT,  ha pubblicato gli indici per il mese di marzo 2016. Questo indice si applica per calcolare l'aumento dell'assegno nei casi in cui lo stesso decorra dal mese di marzo (la data dell'udienza presidenziale di separazione o quella indicata in sentenza, di separazione, divorzio o altro, per la decorrenza).

La variazione del mese di marzo 2016 rispetto a marzo 2015 è -  0,3 %.  Per l'assegno di mantenimento (a differenza che per le locazioni, la percentuale va calcolata per intero).

  Questo significa che se un assegno di mantenimento era a marzo 2015 di € 1.000, a dicembre 2016 diventa (€ 1000/100*99,7 (cioè 100-0,3)) € 997.


Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) si può usare il foglio di calcolo in fondo a questa pagina. 





I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it. Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

venerdì 24 luglio 2015

La divorziata che potrebbe lavorare ha diritto all'assegno di mantenimento?

Tendenzialmente l'assegno di mantenimentoè stabilito per permettere che il coniuge mantenga lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Da questo sembra facile dedurre che se una ex moglie (ad esempio) è priva di reddito o lo ha molto basso, ha diritto all'assegno se la situazione del marito è più florida.
Questo anche se il marito (comunque coniuge in condizioni migliori) si è risposato o ha una famiglia di fatto, anche con nuovi figli.
La Corte di Cassazione ha però ritenuto che la situazione non sia così semplice (sent. Cassazione Civile sez. I,  n. 11870 del 9 giugno 2015).
Ha infatti stabilito che il coniuge che chiede l'assegno debba dimostrare di non poter ricavare un reddito, di non poter svolgere una attività lavorativa.
Non basta quindi dimostrare di essere disoccupati o di percepire un reddito molto basso. Bisogna dimostrare a tutti gli effetti di non poter trovare un lavoro o comunque di non poter avere un reddito migliore.


sabato 13 giugno 2015

Se si convive in modo stabile si perde l'assegno di mantenimento. Nuova sentenza della Cassazione.

La Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015 ha stabilito un principio rivoluzionario.
Se l'ex coniuge inizia una convivenza stabile questa viene considerata alla stregua di un matrimonio di fatto.
Di conseguenza si perde il diritto all'assegno di mantenimento, come se ci si fosse sposati di nuovo.
Si tratta di un ulteriore passo nella strada della parificazione della convivenza al matrimonio. Questo alla faccia di chi convive perchè non si vuole sposare ...
Ovviamente la Cassazione non intende tutte le convivenze ma solo quelle in cui ci siauna vera e propria "famiglia di fatto" vale a dire ci siano valori come solidarietà, arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente e ci siano educazione ed istruzione dei figli. Si tratta di principi belli e "fumosi"...
E come si fa a capire se una convivenza rientra in questa categoria? Si fa una bella causa ovviamente.
Questa sentenza, l'aumento del contenzioso che ne deriverà, derivano dall'idea di poter parificare matrimonio e convivenza.
Il problema è che mentre è facile  capire quando c'è un matrimonio, non è altrettanto facile capire quando una convivenza abbia le caratteristiche di una vera e propria famiglia di fatto. Non esistono criteri oggettivi come la durata della convivenza ad esempio o come una dichiarazione formale o come la residenza anagrafica comune.
Del resto i valori (bellissimi peraltro) di cui parla la Cassazione mancano spesso nel matrimonio.
Al di là delle battaglie di fondo sul concetto di matrimonio e convivenza, occorre che le leggi siano fatte bene. Le leggi sono fatte bene quando sono chiare e questo tipo di sentenze porta solo ulteriore confusione.
La nota positiva che vedo in questa sentenza è che un colpo molto forte ai furbi che vogliono avere una nuova famiglia ma non si sposano di nuovo solo per non perdere l'assegno.
Non va nemmeno dimenticato per correttezza che anche con interpretazioni di verse si poteva arrivare a risultati apparentemente simili.
Se infatti l'ex moglie conviveva stabilmente con un miliardario, essendo mantenuta stabilmente da questo poteva perdere il diritto all'assegno versato dall'ex marito perchè non ne aveva certamente bisogno.
La differenza enorme è che oggi si perde l'assegno anche se il convivente è povero e magari mantenuto dall'ex moglie. Al di là dell'aspetto economico conta il tipo di rapporto, tale da essere seriamente definito "famiglia di fatto".

lunedì 2 marzo 2015

Sanzioni e risarcimento danni contro la madre che non fa vedere figli al padre.

C'è una norma molto importante nei confronti del genitore che non faccia vedere i minori all'altro, in genere le madri.
Fino a qualche anno fa questo comportamento, dannoso soprattutto nei confronti dei figli, era ostacolabile con strumenti molto più complessi e spesso inefficaci.
Tra gli altri c'era la possibilità di chiedere il mutamento del regime di affidamento e la decadenza della potestà genitoriale. Non erano però mezzi "diretti" e potevano anche non ottenere nulla.
Esisteva (ed esiste) la possibilità di prendere coercitivamente i figli con la forza pubblica ma certo non è uno strumento semplice. Le cronache ricordano di video strazianti ... (e molto spesso di comodo).
Ora si può ricorrere al Tribunale ai sensi dell'art. 709 ter del codice di procedura civile.
Il Tribunale potrà:
1) ammonire il coniuge inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni a favore del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di € 75 ad un massimo di € 5.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Nella seconda ipotesi ovviamente potranno essere determinate modalità che garantiscano che il minore abbia effettivamente la disponibilità del denaro (ad esempio depositi su libretti vincolati).
E' triste dirlo ma le sanzioni che colpiscono nel portafoglio, anche in una materia come questa, a tutela dei minori, possono avere più importanza di quelle morali. z35W7z4v9z8w

venerdì 27 febbraio 2015

Quota della liquidazione spettante all'ex coniuge divorziato. A quanto ha diritto e quando?

Dopo il divorzio l'ex coniuge può avere diritto ad una parte della liquidazione (Trattamento Fine Rapporto TFR) percepita dall'ex coniuge.
Questo anche se la liquidazione viene percepita anni o decenni dopo il divorzio.
Le condizioni sono che chi ritiene di aver diritto non si sia risposato e percepisca un assegno di mantenimento divorzile.
A quanto avrà diritto?
Facciamo un calcolo concreto.
Giovanni e Sonia hanno divorziato nel 2000.
Dal matrimonio alla separazione sono passati 10 anni; dalla separazione al divorzio sono passati altri 10 anni.
Sonia ha un assegno di mantenimento di € 500 mensili e non si è risposata.
Giovanni va in pensione nel 2015 e percepisce un TFR di € 80.000 calcolato su 40 anni di lavoro.
Per calcolare l'importo di riferimento ad anno del TFR  bisogna dividere € 80.000 per 40 (anni di lavoro). Si ottengo € 2.000 annui.
Di questi spetta alla moglie il 40% quini di € 800 ad anno.
Per quanti anni spetta tale importo?
La legge sul divorzio parla di durata del "matrimonio" non della "convivenza".
Nel nostro caso, la convivenza è durata 10 anni (fino alla separazione) ed il matrimonio 20 (fino al divorzio).
L'indennità andrà quindi calcolata per 20 anni. Sonia avrà diritto ad € 800 * 20 (anni) = € 16.000.
La data del divorzio non è quella in cui i coniugi si presentano davanti il Presidente del tribunale (prima udienza) ma quella finale del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario).
Sul punto del calcolo fino alla cessazione legale del matrimonio o fino alla data della separazione il Tribunale di Catania ha rimesso la legge alla Corte Costituzionale per la sua sospetta incostituzionalità. La Corte Costuzionale ha dichiarato la manifesta illegittimità della questione con l'ordinanza del 19 ottobre 2009 (261/2009).

giovedì 1 gennaio 2015

L'indice Istat di novembre 2014 per l'adeguamento dell'assegno di mantenimento

L'ISTAT, il 12 dicembre 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di novembre.
La variazione del mese di novembre 2014 rispetto a novembre 2013 è di +0,2 %.
Questo significa che se un assegno era a novembre 2013 di € 1.000, a aprile 2014 diventa (€ 1000/100*100,2) € 1.002,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,2 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a  questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

giovedì 23 ottobre 2014

Non pagare il mutuo della ex casa coniugale è reato?

Il caso è quello della casa coniugale assegnata alla moglie, con un mutuo sopra; il mutuo, nel nostro caso, può essere intestato in tutto o parte al marito.
In questo post ci riferiamo al caso esaminato dal una recente sentenza della Cassazione.
Il marito era stato obbligato a passare l'assegno di mantenimento per il coniuge ed i figli.
Aveva poi smesso di pagare il mutuo sulla casa coniugale.
Il reato contestabile è quello di cui all'art. 570 del codice penale, violazione degli obblighi di assistenza familiare; la norma prevede la punizione per "chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa."
In genere detta norma viene applicata a chi non paga l'assegno di mantenimento.
Nel nostro caso l'assegno era pagato ma non il mutuo.
La Corte di Cassazione (sez. VI penale, sentenza 24.7.2014, n. 33023) ha stabilito che il marito fosse colpevole.
Infatti, non pagando il mutuo, ha costretto la moglie a utilizzare l'assegno di mantenimento per il pagamento del mutuo stesso. Inoltre, aggiungiamo, il mancato pagamento del mutuo mette in pericolo l'esistenza stessa della casa coniugale.
Condividiamo pienamente quindi la sentenza in oggetto.
Nella pratica, il principio non è sempre applicato.
Anni fa mi è capitato il caso in cui i figli hanno pignorato l'appartamento del padre (per altro nullatenente) per la mancata restituzione di un prestito. Gli hanno anche messo in vendita l'appartamento stesso.  Il Pubblico Ministero chiese l'archiviazione della denuncia ... Diciamo che come al solito vorremmo che la saggezza (ed anche l'ovvietà) della Cassazione fosse condivisa anche da altri operatori del diritto...

venerdì 17 ottobre 2014

Se il marito non può lavorare per una grave malattia, può eliminare l'assegno?


Eppure la soluzione non è semplice, nella prassi.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 20145 del 24.9.2014) ha deciso che lo stato di malattia, quando impedisca l'attività lavorativa, vada preso in considerazione. Di conseguenza l'assegno per il coniuge può essere ridotto o eliminato.
Ha risolto il caso di un uomo di 30 anni che non poteva lavorare per una grave malattia.
Il problema pratico è però un altro.
Quella della Cassazione è una massima che tra l'altro rispecchia anche il minimo del ragionamento logico.
Quello che è grave è che la Corte d'Appello aveva deciso diversamente, non esaminando nemmeno una perizia medico legale ed altre prove.
In pratica quindi l'uomo di cui sopra ha avuto ragione e ne sarà contento. Ha però avuto ragione dopo ben tre gradi di giudizio!
Doveva dirla la Cassazione una cosa così ovvia?
Da una parte quindi bisogna accogliere con gioia questa sentenza della Cassazione. Dall'altra rimane un po' di tristezza per le difficoltà pratiche che spesso si devono affrontare prima di avere giustizia....

domenica 25 maggio 2014

La moglie ha diritto all'aumento dell'assegno anche se il marito ha diminuito il reddito? Valgono le proprietà immobiliari?



L'assegno di mantenimento del coniuge, in sede di separazione, deve tendere ad assicurare la coniuge lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.
In questa logica può non contare la diminuzione del reddito di uno dei coniugi.
La Cassazione ha emesso l'interessante sentenza n. 9658/2014 (sez. VI civile 6.5.2014).
Il marito era andato in pensione ed il suo reddito era gravemente diminuito.
La Corte d'Appello aveva determinato l'assegno mensile per moglie e figlia, nella misura di € 1.000,00 mensili.
Il marito aveva fatto ricorso in Cassazione,  sostenendo che l'assegno era eccessivo perchè la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto della diminuzione del suo reddito mensile.
La Cassazione ha confermato la sentenza precedente.
Secondo la Suprema Corte ha poca rilevanza il fatto che il reddito mensile del marito sia diminuito perchè egli è in possesso di notevoli proprietà immobiliari che potrebbe ben alienare in parte per mantenere moglie e figlia.
Si fa riferimento ad un palazzo del valore di € 76.300.000 e ad un terreno di € 8.600.000.
E' importante aver specificato il valore tenuto presente dalla Cassazione per non creare equivoci.
Non si potrebbe infatti, a parere dello scrivente, sostenere lo stesso quando si tratti di vendere un appartamento che è l'unica proprietà del resistente. 
Come altro spunto rilevo che colpisce come, in presenza di proprietà così ingenti, si discuta di un assegno di € 1.000,00 che appare quanto mai misero. 
Anche qui, senza riferimento al caso concreto, ci vorrebbe un equilibrio maggiore nell'affrontare i doveri derivanti da una separazione. Forse in questo caso sarebbe stata utile anche una mediazione familiare.

sabato 24 maggio 2014

Adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento aprile 2014.

L'ISTAT, il 13 maggio 2014 ha pubblicato gli indici per il mese di aprile.
La variazione del mese di aprile 2014 rispetto a aprile 2013 è di +0,5 %.
Questo significa che se un assegno era a aprile 2013 di € 1.000, a aprile 2014 diventa (€ 1000/100*100,5) € 1.005,00.
In teoria quindi il costo della vita dovrebbe essere aumentato, in un anno, dello 0,5 %.
Per fare calcoli più veloci (anche per più anni precedenti) è comunque disponibile il foglio di calcolo in fondo a questa pagina.
I dati sono comunque ricavabili (con qualche difficoltà) dal sito www.istat.it . Bisognerà cercare i dati dell'indice dei prezzi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

lunedì 26 agosto 2013

L'assegno di mantenimento ed il fisco.

Gli assegni di mantenimento sono deducibili dal reddito solo a determinate condizioni.
Per il testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917, art. 10) si possono dedurre gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
Detti assegni versati al coniuge devono essere in parallelo indicati come reddito dal coniuge percipiente.
In pratica se il marito versa alla moglie un assegno di € 500 mensili, lui potrà detrarre questa somma dal reddito imponibile. La moglie invece dovrà mettere la stessa somma in entrata e pagare la relativa imposta.
Una delle stranezze all'italiana è la deducibilità funziona solo per le somme corrisposte periodicamente.
Se invece si versa una somma una tantum questa non sarà deducibile. Su questa linea è la Cassazione con la sentenza n. 2236 del 2011). La Corte Costituzionale /sent. 283/2001 ha ritenuto che tale differenza di trattamento sia una scelta legittima del legislatore.
In pratica questo è uno dei casi in cui criteri decisamente illogici diventano legge. Non sta però a noi fare leggi nuove ma tutelare con la conoscenza di quello effettivamente esiste.
Un vecchio detto dice che bisogna legare l'asino dove vuole il padrone...
In base a questo principio si è stabilito che non siano deducibili somme aggiuntive versate (ad esempio per l'acquisto di vestiti) e anche se stabilite genericamente nei provvedimenti di separazione. La stesso criterio è stato applicato anche nel caso in cui invece di fare rimborsi volta per volta i coniugi avevano stabilito una somma forfettaria mensili, versata periodicamente e costantemente. C'era il criterio della periodicità ma il criterio era stato stabilito dalle parti, non in sentenza o verbale omologato.
L'assegno per i figli non è deducibile. Operano solo le normali detrazioni per i figli a carico, non l'importo versato effettivamente per gli assegni.
Per gli stessi principi, non sono deducibili:
  • l'una tantum per il coniuge anche se è versata a rate;
  • l'aumento dell'assegno stabilito concordemente, senza sentenza o omologazione delle nuove condizioni.

domenica 25 agosto 2013

Violenta la figlia per 20 anni e le fa partorire 10 figli. Orrore in Argentina e ordini di protezione familiare in Italia. Assegno.

Oggi pomeriggio la RAI ha diffuso la notizia che un uomo avrebbe violentato la figliastra per 20 anni, da quando aveva 11 anni. 
Le avrebbe fatto partorire 10 figli in una casa isolata; spesso i parti avvenivano contemporaneamente a quelli della compagna, madre della ragazza violentata.
E' accaduto in Argentina.
La cosa sconvolgente è che tutto questo è andato avanti per 20 anni.
Questi orrori accadono anche nella nostra civile Europa. Ricorderete il caso austriaco di pochi anni fa ed altri. Al di là di questi casi eclatanti ci sono essere umani distrutti da violenze continue, verbali e materiali.
La cosa drammatica è che in questi casi spesso non si riesce ad uscire per il timore che la situazione peggiori che lo Stato non possa fare nulla.
Invece esiste una legge che può proteggere queste vittime. E' conosciuta pochissimo. e non è pubblicizzata come dovrebbe essere. 
La legge 154/2001 è straordinariamente moderna ed opera al di là dello schema classico di famiglia.
Non solo protegge figli e coniuge. Protegge anche nonni nipoti, comunque appartenenti alla famiglia.
Opera anche nelle famiglie di fatto.
Opera anche anche nelle unioni omosessuali.
In base alla legge 154/2001, il tribunale in pochi giorni, può ordinare:
  • l'allontanamento del componente violento;
  • la proibizione per lui di avvicinarsi alle vittime, non solo in casa ma anche nei luoghi pubblici, lavoro, supermercati, scuole...
  • l'ordine di versare una cifra mensile per il mantenimento.
Anche se è sempre opportuno il consiglio di un avvocato esperto, per il primo ricorso, si può anche fare da soli, rivolgendosi al presidente del Tribunale.
E' interessante e concreta la previsione di un assegno di mantenimento stabilito così velocemente. Le vittime di questi comportamento sono spesso dipendenti economicamente dal loro aguzzino. Poter avere del denaro è essenziale.
Come al solito però non basta una legge, occorre la sua applicazione concreta ma ancora di più direi che occorre la sua conoscenza.
Per questo ho scritto questo post.