Il caso è quello della casa coniugale assegnata alla moglie, con un mutuo sopra; il mutuo, nel nostro caso, può essere intestato in tutto o parte al marito.
In questo post ci riferiamo al caso esaminato dal una recente sentenza della Cassazione.
Aveva poi smesso di pagare il mutuo sulla casa coniugale.
Il reato contestabile è quello di cui all'art. 570 del codice penale, violazione degli obblighi di assistenza familiare; la norma prevede la punizione per "chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa."
In genere detta norma viene applicata a chi non paga l'assegno di mantenimento.
Nel nostro caso l'assegno era pagato ma non il mutuo.
La Corte di Cassazione (sez. VI penale, sentenza 24.7.2014, n. 33023) ha stabilito che il marito fosse colpevole.
Infatti, non pagando il mutuo, ha costretto la moglie a utilizzare l'assegno di mantenimento per il pagamento del mutuo stesso. Inoltre, aggiungiamo, il mancato pagamento del mutuo mette in pericolo l'esistenza stessa della casa coniugale.
Nella pratica, il principio non è sempre applicato.
Anni fa mi è capitato il caso in cui i figli hanno pignorato l'appartamento del padre (per altro nullatenente) per la mancata restituzione di un prestito. Gli hanno anche messo in vendita l'appartamento stesso. Il Pubblico Ministero chiese l'archiviazione della denuncia ... Diciamo che come al solito vorremmo che la saggezza (ed anche l'ovvietà) della Cassazione fosse condivisa anche da altri operatori del diritto...
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